LEGGE 8 agosto 1995, n. 332 - Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa

Coming into Force23 Agosto 1995
Enactment Date08 Agosto 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/08/08/095G0370/ORIGINAL
Published date08 Agosto 1995
Official Gazette PublicationGU n.184 del 08-08-1995
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Al comma 3 dell'articolo 104 del codice di procedura penale, la parola: "sette" e' sostituita dalla seguente: "cinque".

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.
  1. Dopo l'articolo 141 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

"Art. 141-bis. - (Modalita' di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione). - 1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e' anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle parti".

Art 3.
  1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente:

    "a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni ne' nella mancata ammissione degli addebiti;"

  2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente:

    "c) quando, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anniã

Art 4.
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 275 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

"2-bis. Non puo' essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena".

Art 5.
  1. Il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

    "3. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

  2. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

    "4. Non puo' essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di eta' inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'eta' di settanta anni o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere".

  3. All'articolo 299 del codice di procedura penale, nel comma 4-ter, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere e' basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giomi dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, e' sospeso il termine previsto dal comma 3".

Art 6.
  1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 278 del codice di procedura penale, dopo la parola: "continuazione" sono aggiunte le seguenti: ", della recidiva" ed e' soppressa la parola: "aggravanti".

  2. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale l'ultimo periodo e' abrogato.

Art 7.
  1. L'articolo 280 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

    "Art. 280. - (Condizioni di applicabilita' delle misure coercitive). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

  2. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta solo per delitti, consumati, tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

  3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare".

Art 8.
  1. Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

    "1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonche' tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia' depositate".

  2. Il comma 1-bis dell'articolo 291 del codice di procedura penale e' abrogato.

Art 9.
  1. Il comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

    "2 L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio:

    1. le generalita' dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;

    2. la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

    3. l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;

      c-bis) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonche', in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;

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