Sentenza nº 299 da Constitutional Court (Italy), 22 Luglio 2005

RelatoreGuido Neppi Modona
Data di Resoluzione22 Luglio 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 299

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto††††††††††††††† CAPOTOSTI ††††††††††††††††††† Presidente

- Guido†††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA††††††††††††††† Giudice

- Annibale†††††††††††††††††††††† MARINI††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giovanni Maria†††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Francesco†††††††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Romano††††††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††† "

- Alfio†††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli artt. 303, comma 2, e 304, comma 6, del codice di procedura penale, promossi, nellíambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Bari con ordinanza in data 11 luglio 2003 e dal Tribunale di Torino con ordinanza in data 11 giugno 2003, rispettivamente iscritte ai numeri 816 e 841 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 42 e 43, prima serie speciale, dellíanno 2003.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza in data 11 luglio 2003 il Tribunale di Bari, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di un imputato volta ad ottenere la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare ai sensi del combinato disposto degli artt. 303, comma 1, lettera b), numero 2, e 304, comma 6, del codice di procedura penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 13 e 24 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 304, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui, facendo riferimento allíart. 303, comma 2, cod. proc. pen. ai fini del calcolo della durata massima dei termini di fase di custodia cautelare, non consente di computare i periodi di custodia cautelare sofferti in diversa fase processuale.

    Il Tribunale premette che il periodo compreso tra il 18 febbraio 2003 (data del primo rinvio a giudizio) e il 3 aprile 2003 (data della pronuncia della nullit‡ della prima richiesta di rinvio a giudizio) non potrebbe essere considerato ai fini della asserita decorrenza del termine biennale previsto per la fase delle indagini preliminari alla stregua degli argomenti esposti dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza 29 febbraio 2000, n. 4; argomenti che il Tribunale dichiara di condividere e di avere gi‡ recepito in altri processi. Líart. 304, comma 6, cod. proc. pen. stabilisce infatti che la durata della custodia cautelare non puÚ comunque superare il doppio dei termini previsti dallíart. 303, commi 1, 2 e 3, mentre líart. 303, comma 2, attiene in modo specifico alla decorrenza ex novo dei termini di fase nellíipotesi di regressione del processo, e anche in questo caso il termine di fase non puÚ superare il doppio della sua durata. SicchÈ ñ rileva il rimettente - sostenere la necessit‡ del computo indiscriminato di tutte le fasi intermedie farebbe perdere al limite stabilito dallíart. 304, comma 6, il carattere endofasico che normativamente lo caratterizza e creerebbe un nuovo termine finale plurifasico, estraneo alle previsioni degli artt. 303 e 304, comma 6, cod. proc. pen.

    Nellíestendere la durata della misura cautelare anche a seguito di eventi patologici non solo rilevati díufficio, ma eccepiti (come nella specie) dallíimputato a tutela dei propri diritti, il quadro normativo cosÏ delineato si porrebbe tuttavia in contrasto con gli artt. 13 e 24 Cost., in quanto líimputato potrebbe essere indotto a rinunciare alle eccezioni difensive allo scopo di evitare la dilatazione della durata della custodia cautelare, con conseguente compressione del diritto di difesa, mentre, avvalendosi della eccezione, sarebbe costretto a subire lo stato di privazione della libert‡, comunque incidente su una piena esplicazione del diritto di difesa.

    Nel caso di specie, ricorda il rimettente, il provvedimento del 3 aprile 2003 aveva avuto ad oggetto la declaratoria di nullit‡ della prima richiesta di rinvio a giudizio, a causa della violazione di una norma attinente al diritto di difesa che, se puntualmente osservata, avrebbe determinato la liberazione dellíimputato ´per decorrenza del termine di fase gi‡ ìripartitoî, ex art. 303, comma 2, per effetto della sentenza [di incompetenza] del Giudice dellíudienza preliminare del Tribunale di Palermoª.

  2. - Eí intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, infatti, líordinanza di rimessione, nella quale viene solamente richiamato il termine biennale previsto per la fase delle indagini preliminari, non consentirebbe di comprendere quale sia il fatto oggetto del giudizio a quo e, conseguentemente, di verificare la rilevanza della questione. Inoltre la questione sarebbe uguale ad altre in relazione alle quali questa Corte ha affermato che líart. 304, comma 6, cod. proc. pen. costituisce una regola di chiusura del sistema della custodia cautelare e fissa un termine finale, ´sicchÈ il superamento di un termine di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione determina la perdita di efficacia della custodia anche se quei termini hanno iniziato a decorrere nuovamente a seguito della regressioneª (ordinanza n. 243 del 2003).

  3. - Con ordinanza in data 11 giugno 2003 il Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi sullíappello proposto dalla difesa di un imputato avverso il provvedimento con il quale la Corte díappello della medesima citt‡ aveva respinto líistanza di scarcerazione per decorrenza dei termini previsti dagli artt. 303, comma 2, e 304, comma 6, cod. proc. pen., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 303, comma 2, cod. proc. pen., ´nella parte in cui prevede, nel caso in cui il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi, che ëdalla data del provvedimento che dispone il regresso [...] decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimentoí, invece che prevedere, cosÏ come disposto dallíart. 304, comma 6, cod. proc. pen., che detti termini non cominciano nuovamente a decorrere, in quanto ëla durata (complessiva) della custodia cautelare non puÚ comunque superare il doppio dei termini previsti dallíart. 303, comma 1íª.

    Il rimettente riferisce che líimputato, in custodia cautelare dal 4 maggio 2001 per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (traffico di stupefacenti in concorso), era stato condannato, con sentenza del Giudice dellíudienza preliminare del Tribunale di Torino del 2 maggio 2002, alla pena di sei anni, otto mesi e venti giorni di reclusione e quarantamila euro di multa. Successivamente la Corte díappello di Torino, con sentenza del 27 novembre 2002, aveva dichiarato la nullit‡ del provvedimento con cui era stato disposto il giudizio di primo grado e rinviato gli atti al giudice delle indagini preliminari. A seguito di ricorso dellíimputato, la Corte di cassazione, con sentenza del 15 maggio 2003, aveva rimesso gli atti al pubblico ministero. Il 28 aprile 2003 líimputato aveva chiesto la sua scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, in base al rilievo che - secondo quanto affermato...

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