Sentenza nº 29 da Constitutional Court (Italy), 14 Gennaio 1995

RelatoreAntonio Baldassarre
Data di Resoluzione14 Gennaio 1995
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 29

ANNO 1995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Presidente

- Prof. Gabriele PESCATORE Giudice

- Avv. Ugo SPAGNOLI "

- Prof. Antonio BALDASSARRE "

- Prof. Vincenzo CAIANIELLO "

- Avv. Mauro FERRI "

- Prof. Luigi MENGONI "

- Prof. Enzo CHELI "

- Dott. Renato GRANATA "

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7 e 9, nonché dell'atto come tale del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), della legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), nel suo complesso e nella parte in cui converte gli artt. 1 e 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 e degli artt. 3 e 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), promosso con ricorso delle Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna, notificati il 14 dicembre 1993, l'11 e il 14 febbraio 1994, depositati in cancelleria il 23 dicembre 1993, il 15, 17 e 21 febbraio 1994 ed iscritti al n. 78 del registro ricorsi 1993 ed ai nn. 14, 16, 17, 20 e 21 del registro ricorsi 1994.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1994 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi gli Avvocati Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta, Renato Fusco e Sergio Panunzio per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Mario Bertolissi per la Regione Veneto, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e Luigi Manzi per le Regioni Veneto ed Emilia-Romagna e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con tre distinti ricorsi la Regione Valle d'Aosta impugna il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), la relativa legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), deducendone, sotto vari profili, l'illegittimità costituzionale.

    In ciascuno di tali ricorsi, la Regione ricorrente dà conto delle vicende che hanno condotto all'approvazione dei testi normativi impugnati, ricordando, in particolare, che il decreto-legge n. 453 del 1993 segue i decreti-legge nn. 54, 143, 232 e 359 del 1993, tutti non convertiti, dei quali ripropone in massima parte i contenuti. Ad avviso della ricorrente, tali atti appaiono viziati da illegittimità già denunciate a questa Corte con altrettanti ricorsi depositati in seguito all'adozione di ciascuno dei predetti decreti. La stessa Regione ricorda, inoltre, che la legge 14 gennaio 1994, n. 19, ha convertito solo in parte il decre to-legge n. 453 del 1993, segnatamente le disposizioni relative alle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti, mentre la disciplina dei controlli amministrativi, stralciata in sede di conversione, ha formato oggetto di un disegno di legge approvato nelle forme ordinarie con la legge 14 gennaio 1994, n. 20.

    1.1.- Il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, è impugnato dalla Valle d'Aosta (ric. n. 78 del 1993) nel suo complesso e nei suoi artt. 1, 2, 7 e 9, per contrasto con gli artt. 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della Costituzione, nonché degli artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta).

    Con riguardo all'intero testo normativo del decreto-legge n. 453 del 1993, la Regione ricorrente contesta, in primo luogo, la violazione dell'art. 77 della Costituzione, adducendo l'inesistenza dei presupposti di necessità e urgenza che soltanto giustificano, secondo il disposto della Carta costituzionale, il ricorso alla decretazione d'urgenza. Il difetto di tali presupposti si dedurrebbe palesemente, ad avviso della Valle d'Aosta, non soltanto dalla natura delle misure - oltretutto non immediatamente applicabili - disposte con il decreto-legge impugnato, ma anche dalle ripetute reiterazioni delle medesime disposizioni nella forma del decreto-legge, secondo una prassi contraria a Costituzione, vietata anche dall'art. 15, secondo comma, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

    A giudizio della Regione, il decreto-legge n. 453 del 1993 violerebbe, inoltre, le riserve di legge imposte dagli artt. 100, secondo e terzo comma, 103, secondo comma, e 108 della Costituzione, recando disposizioni relative a materie - quali l'oggetto e le forme del controllo della Corte dei conti, l'ambito della sua giurisdizione e le sue garanzie di indipendenza - costituzionalmente riservate alla legge formale, alla quale non può essere equiparato, sotto il profilo indicato, il decreto-legge.

    Nel considerare, più specificamente, i contenuti normativi del decreto-legge impugnato, la Regione ricorrente osserva che la riforma organica della struttura e del ruolo della Corte dei conti, ivi prevista, violerebbe numerose disposizioni costituzionali: a) l'art. 100, secondo comma, della Costituzione, il quale, limitandosi a prevedere la possibilità di introdurre con legge una partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, escluderebbe un controllo di gestione sulle regioni e sugli enti locali, non potendo essere assimilati questi agli enti indicati dall'art. 100; b) l'art. 125, primo comma, della Costituzione, dal quale si dedurrebbe un principio di "tassatività" dei controlli ivi previsti per le regioni a statuto ordinario, principio che risulterebbe violato dal decreto-legge impugnato là dove estende il controllo preventivo di legittimità anche agli atti delle regioni e degli enti locali; c) l'art. 125, secondo comma, considerato in combinato disposto con l'art. 103 della Costituzione, dal cui insieme si dedurrebbe che un sistema di giustizia amministrativa su base regionale può essere esclusivamente stabilito per la giurisdizione del Consiglio di Stato, e non già per quella della Corte dei conti, come invece dispone il decreto-legge impugnato; d) l'art. 108, secondo comma, della Costituzione, il quale assicura l'indipendenza anche alle giurisdizioni speciali, nonché agli "estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia", indipendenza che sarebbe negata dal disposto dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge n. 453 del 1993, nella parte in cui prevede che la Corte dei conti possa avvalersi, per adempimenti istruttori, di personale delle pubbliche amministrazioni.

    Una censura particolare è poi rivolta dalla Regione ricorrente all'art. 1, secondo comma, del decreto impugnato, che, per quanto riguarda i procedimenti avanti le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, si sarebbe limitato a prevedere il rispetto della normativa in materia di tutela delle minoranze linguistiche soltanto relativamente al territorio della Regione Trentino-Alto Adige, in dispregio dell'art. 38 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, che, in attuazione dei principi dell'art. 6 della Costituzione, sancisce, nell'ambito del territorio della Regione, l'equiparazione della lingua francese a quella italiana.

    Tuttavia, la parte più cospicua delle censure dedotte dalla Regione ricorrente concerne le disposizioni relative ai distinti poteri di controllo della Corte dei conti, che, ove fossero considerate come applicabili alla Regione ricorrente, contrasterebbero con i principi di autonomia regionale espressi dallo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta.

    In primo luogo, la ricorrente sottolinea come l'assoggettamento degli atti dell'amministrazione regionale e degli enti locali al controllo preventivo di legittimità esercitato dalla Corte dei conti determinerebbe una sovrapposizione della nuova disciplina rispetto al regime dei controlli previsto dallo Statuto, regime che costituirebbe un sistema chiuso e inderogabile da parte della legge ordinaria, tassativamente determinato e attribuito ad organi specificamente individuati dallo stesso Statuto. In particolare, per quanto attiene all'individuazione degli atti soggetti al controllo di legittimità, la Valle d'Aosta lamenta che l'art. 7, primo comma, lettera c), includendo in tal novero tutti gli atti normativi a rilevanza esterna, gli atti di indirizzo e gli atti di programmazione comportanti spese, enumera in realtà quei provvedimenti che esprimono più schiettamente l'autonomia regionale; mentre il medesimo art. 7, primo comma, lettere d), f) e g), estendendo il controllo di legittimità ai provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare eccedenti la normale amministrazione, all'autorizzazione concer nente la sottoscrizione dei contratti collettivi e ai provvedimenti relativi ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, incide su materie di competenza esclusiva della Regione Valle d'Aosta. A quest'ultimo proposito, la ricorrente prospetta la violazione dell'art. 2, lettere a) e f), dello Statuto di autonomia speciale (che attribuisce alla competenza primaria normativa regionale l'ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e lo stato giuridico ed economico del personale, nonché le strade e i lavori pubblici di interesse regionale), dell'art. 3, lettera f), dello stesso Statuto (che attribuisce alla competenza normativa concorrente della Regione le finanze regionali e comunali), nonché dell'art. 4 del medesimo Statuto (relativo alle corrispondenti potestà amministrative regionali). Infine, la ricorrente ritiene altrettanto lesiva delle competenze regionali la previsione dell'art...

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