n. 5 SENTENZA 22 novembre 2017- 18 gennaio 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5;

3;

4;

5 e 7, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) e degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter;

3;

3-bis;

4;

5;

5-quater e 7 del medesimo decreto-legge, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, promossi dalla Regione Veneto con ricorsi notificati il 24-28 luglio e il 14-15 settembre 2017, depositati in cancelleria il 25 luglio e il 21 settembre 2017 e iscritti ai nn. 51 e 75 del registro ricorsi 2017. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' gli atti di intervento dell'associazione «Aggregazione Veneta - Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identita', cultura e lingua venete», nonche' di L. P.;

della «Associazione per Malati emotrasfusi e Vaccinati» (AMEV), unitamente (quanto al giudizio iscritto al r.r. n. 75 del 2017) a L. B. e C. C., in qualita' di genitori del minore L. C.;

delle associazioni CODACONS e «Articolo 32 - Associazione italiana per i diritti del malato» (AIDMA) (quanto al giudizio iscritto al r.r. n. 51 del 2017);

del «Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino» (CONDAV) (quanto al giudizio iscritto al r.r. n. 75 del 2017);

udito nella udienza pubblica del 21 novembre 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi gli avvocati Marco Della Luna per l'Aggregazione Veneta e L. P., Marcello Stanca per AMEV, L. B. e C. C., Tiziana Sorriento per CODACONS e AIDMA, Vanni Domenico Oddino per CONDAV, Luca Antonini e Andrea Manzi per la Regione Veneto e gli avvocati dello Stato Enrico De Giovanni e Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 24 luglio-28 luglio 2017 e depositato il 25 luglio 2017 (r.r. n. 51 del 2017), la Regione Veneto ha impugnato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), per intero e con riguardo agli artt. 1, commi da 1 a 5;

3;

4;

5 e 7. 1.1.- La ricorrente riassume le finalita' del d.l. n. 73 del 2017 e il contenuto delle disposizioni censurate. Nel preambolo del decreto-legge, e' affermata la «straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attivita' dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e di assicurare il costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale»;

nonche' la necessita' di «garantire il rispetto degli obblighi assunti e delle strategie concordate a livello europeo e internazionale e degli obiettivi comuni fissati nell'area geografica europea». Su queste premesse, l'art. 1, comma 1, prevede, per i minori fino a sedici anni di eta', dodici vaccinazioni obbligatorie e gratuite. Di queste, otto (anti-pertosse, Haemophilus influenzae di tipo B, meningococcica di tipo B e C, morbillo, rosolia, parotite e varicella) non erano previste dalla normativa previgente (legge 6 giugno 1939, n. 891, recante «Obbligatorieta' della vaccinazione antidifterica»;

legge 5 marzo 1963, n. 292, recante «Vaccinazione antitetanica obbligatoria»;

legge 4 febbraio 1966, n. 51, recante «Obbligatorieta' della vaccinazione antipoliomielitica»;

legge 27 maggio 1991, n. 165, recante «Obbligatorieta' della vaccinazione contro l'epatite virale B»). L'obbligo e' escluso in caso di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, nonche' di pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche, da documentare nei modi stabiliti, rispettivamente, dallo stesso art. 1 del d.l. n. 73 del 2017, ai commi 2 e 3. I commi 4 e 5 dell'art. 1 e i successivi artt. 3, 4 e 5 istituiscono un sistema di controlli e sanzioni volto a garantire il rispetto dell'obbligo vaccinale, anche in relazione all'accesso dei minori alle istituzioni scolastiche ed educative. In caso di inosservanza dell'obbligo, e' comminata (art. 1, comma 4) a carico dei genitori esercenti la responsabilita' genitoriale e dei tutori la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 7.500 euro, salvo che gli stessi provvedano, a seguito di contestazione della competente azienda sanitaria locale (ASL), nel termine ivi indicato, a fare somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale (e, in questo caso, purche' il ciclo sia completato nei tempi stabiliti in relazione all'eta' del minore). Alla scadenza del termine, l'ASL e' tenuta a segnalare l'inadempimento alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per gli eventuali adempimenti di competenza (art. 1, comma 5). Sono previsti (art. 3, comma 1) modi e tempi per la presentazione da parte dei genitori o dei tutori, all'atto dell'iscrizione dei minori alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione (nonche' ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie), della documentazione che comprovi l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, oppure l'esonero, omissione o differimento delle stesse (in relazione a quanto previsto all'art. 1, commi 2 e 3), oppure ancora la richiesta di vaccinazione. La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti (art. 3, comma 2) e' segnalata dai responsabili delle istituzioni suddette all'ASL (anche ai fini di quanto previsto nell'art. 1, commi 4 e 5). La presentazione della documentazione costituisce requisito per accedere ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia (anche private non paritarie), ma non alla scuola o agli esami negli altri gradi di istruzione (art. 3, comma 3). L'art. 4 prevede, di norma, l'inserimento dei minori, per i quali le vaccinazioni comportino pericoli (accertati a norma dell'art. 1, comma 3), in classi nelle quali siano presenti solo alunni vaccinati o immunizzati (fermo restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti previsti dalle disposizioni richiamate nello stesso art. 4). Dirigenti e responsabili delle istituzioni interessate segnalano annualmente alla ASL le classi con piu' di due alunni non vaccinati. L'art. 5 detta norme transitorie sulla documentazione da presentare ai fini dell'iscrizione per l'anno scolastico 2017/2018. E' fissato, all'uopo, il termine del 10 settembre 2017 ed e' consentito che la documentazione sia temporaneamente sostituita da una dichiarazione - resa ai sensi del d.P.R. 28 giugno 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)» - e presentata successivamente, entro il 10 marzo 2018. L'art. 7 contiene le disposizioni finanziarie. Esso identifica come unico nuovo onere quello inerente alla formazione del personale scolastico ed educativo (di cui all'art. 2, comma 3, dello stesso decreto-legge) e prevede, in relazione a cio', una copertura pari a euro 200.000 per l'anno 2017. Dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, nonche' dalla circolare del Ministro della salute del 12 giugno 2017 (Circolare recante prime indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale"), la ricorrente desume che lo scopo della normativa e' raggiungere la soglia del 95 per cento di copertura vaccinale contro malattie a rischio epidemico, sul presupposto che tale soglia sia raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS) per il conseguimento della cosiddetta "immunita' di gregge" (herd immunity, immunita' o resistenza collettiva a un certo patogeno da parte di una comunita' o di una popolazione umana);

che dal 2013 si sia verificata in Italia una tendenziale diminuzione del ricorso alle vaccinazioni, determinando una copertura vaccinale al di sotto della soglia anzidetta;

che nello stesso periodo siano aumentati i casi di malattie infettive (soprattutto morbillo e rosolia), anche in fasce di eta' diverse da quelle classiche, con quadri clinici piu' gravi e maggiore ospedalizzazione;

che siano ricomparse malattie da tempo debellate, anche in seguito ai flussi di immigrazione;

che, secondo dati dell'OMS («World Health Statistics», rapporto pubblicato il 17 maggio 2017) le coperture italiane risultino tra le piu' basse in Europa e inferiori a quelle di alcuni Paesi africani. Pertanto, si e' ritenuto necessario e urgente estendere e rendere effettivi gli obblighi vaccinali vigenti, anche in conformita' al principio di precauzione, che prescrive di neutralizzare o minimizzare i rischi per la salute umana, anche se non del tutto accertati. 1.2.- Con il primo motivo di ricorso, la Regione Veneto censura il d.l. n. 73 del 2017 e «in ogni caso» le sue singole disposizioni indicate in epigrafe per violazione dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, «in combinato disposto» con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost. La ricorrente precisa di non contestare la validita' dei programmi di vaccinazione, essendosi anzi dotata di un apposito sistema attraverso la propria legge 23 marzo 2007, n. 7 (Sospensione dell'obbligo vaccinale per l'eta' evolutiva). La ricorrente contesta, invece, l'introduzione, mediante decretazione d'urgenza, di ben dodici vaccinazioni obbligatorie, assistite da «pesanti coercizioni», con una decisione senza precedenti a livello internazionale. Richiamata la giurisprudenza costituzionale sull'art. 77 Cost., la Regione osserva che sul proprio territorio non esiste alcuna emergenza di sanita' pubblica in relazione alle patologie di cui al d.l. n. 73 del 2017, tale da giustificare il travolgimento del programma regionale, basato sul consenso informato, e la sua sostituzione con un esteso obbligo vaccinale. Secondo la ricorrente, l'"immunita' di gregge"...

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