LEGGE 6 giugno 1939, n. 891 - Obbligatorieta' della vaccinazione antidifterica

Coming into Force16 Luglio 1939
Enactment Date06 Giugno 1939
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1939/07/01/039U0891/CONSOLIDATED/20091214
Published date01 Luglio 1939
Official Gazette PublicationGU n.152 del 01-07-1939
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

E' obbligatoria la vaccinazione contro la difterite per tutti i bambini dal secondo al decimo anno di eta'.

Essa, di regola, si associa alla vaccinazione antivaiolosa ed e' eseguita nel secondo anno di eta'.

L'obbligo della vaccinazione antivaiolosa entro il primo semestre dalla nascita, prescritto dall'art. 266 del testo unico delle leggi sanitarie, e' protratto al secondo anno di eta'.

Art 2.

La Provincia provvede, secondo le proposte del medico provinciale, alla fornitura, conservazione e spedizione del vaccino e alla istituzione dei servizi di vaccinazione gratuita nei Comuni.

La spesa relativa e' per un terzo a Carico della Provincia e per due terzi a carico dei Comuni, in ragione della popolazione di ciascuno di essi, in base a riparto fatto dalla Provincia e approvato dar prefetto.

Il prefetto puo' esonerare dal contributo i Comuni che, per le loro condizioni finanziarie, non siano in grado di sostenere le spese di cui trattasi. La quota di contributo dovuta dai Comuni esonerati e' posta a carico della Provincia.

Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad emanare le norme circa la qualita' del vaccino da impiegare, le modalita' per l'esecuzione della vaccinazione e quelle concernenti la organizzazione dei servizi relativi.

Art 3.

Tra i documenti prescritti per la prima ammissione alle scuole primarie e' compreso il certificato di aver subita la vaccinazione antidifterica.

Analogo certificato e' prescritto per l'ammissione alle altre collettivita' infantili di qualsiasi specie.

Disposizione Transitoria
Art 4.

La disposizione di cui all'art. 3 deve essere osservata anche da coloro che frequentano le scuole alla data di pubblicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addl 6 giugno 1939-XVII...

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