Art
1.
La vaccinazione contro la poliomielite e' obbligatoria per i bambini entro il primo anno di eta' e deve essere eseguita gratuitamente.
Il Ministro per la sanita' e' autorizzato, sentito il Consiglio superiore di sanita', a determinare, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la qualita' e il tipo di vaccino da impiegare, i modi e i tempi della sua somministrazione, le categorie di bambini che per speciali condizioni possono essere dispensati temporaneamente dall'obbligo e le modalita' della loro vaccinazione successiva anche dopo il decorso del primo anno di eta'.
Art
1.
La vaccinazione contro la poliomielite e' obbligatoria per i bambini entro il primo anno di eta' e deve essere eseguita gratuitamente.
Il Ministro per la sanita' e' autorizzato, sentito il Consiglio superiore di sanita', a determinare, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la qualita' e il tipo di vaccino da impiegare, i modi e i tempi della sua somministrazione, le categorie di bambini che per speciali condizioni possono essere dispensati temporaneamente dall'obbligo e le modalita' della loro vaccinazione successiva anche dopo il decorso del primo anno di eta'. 1
Art
2.
Il Ministero della sanita' provvede a sue spese all'acquisto e alla distribuzione del vaccino alle province, secondo le proposte dei medici provinciali.
I comuni provvedono alla istituzione dei servizi di vaccinazione gratuita nell'ambito del loro territorio.
La spesa relativa e' per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni, in ragione della popolazione di ciascuno di essi, in base a riparto fatto dalla provincia e approvato dal medico provinciale.
Art
2.
Il Ministero della sanita' provvede a sue spese all'acquisto e alla distribuzione del vaccino alle province, secondo le proposte dei medici provinciali.
I comuni provvedono alla istituzione dei servizi di vaccinazione gratuita nell'ambito del loro territorio.
La spesa relativa e' per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni, in ragione della popolazione di ciascuno di essi, in base a riparto fatto dalla provincia e approvato dal medico provinciale. 1