LEGGE 4 febbraio 1966, n. 51 - Obbligatorieta' della vaccinazione antipoliomielitica

Versione originale<a href='/vid/obbligatorieta-della-vaccinazione-antipoliomielitica-852632206'>LEGGE 4 febbraio 1966, n. 51 - Obbligatorieta' della vaccinazione antipoliomielitica</a>
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La vaccinazione contro la poliomielite e' obbligatoria per i bambini entro il primo anno di eta' e deve essere eseguita gratuitamente.

Il Ministro per la sanita' e' autorizzato, sentito il Consiglio superiore di sanita', a determinare, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la qualita' e il tipo di vaccino da impiegare, i modi e i tempi della sua somministrazione, le categorie di bambini che per speciali condizioni possono essere dispensati temporaneamente dall'obbligo e le modalita' della loro vaccinazione successiva anche dopo il decorso del primo anno di eta'.

Art 1.

La vaccinazione contro la poliomielite e' obbligatoria per i bambini entro il primo anno di eta' e deve essere eseguita gratuitamente.

Il Ministro per la sanita' e' autorizzato, sentito il Consiglio superiore di sanita', a determinare, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la qualita' e il tipo di vaccino da impiegare, i modi e i tempi della sua somministrazione, le categorie di bambini che per speciali condizioni possono essere dispensati temporaneamente dall'obbligo e le modalita' della loro vaccinazione successiva anche dopo il decorso del primo anno di eta'. 1

Art 2.

Il Ministero della sanita' provvede a sue spese all'acquisto e alla distribuzione del vaccino alle province, secondo le proposte dei medici provinciali.

I comuni provvedono alla istituzione dei servizi di vaccinazione gratuita nell'ambito del loro territorio.

La spesa relativa e' per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni, in ragione della popolazione di ciascuno di essi, in base a riparto fatto dalla provincia e approvato dal medico provinciale.

Art 2.

Il Ministero della sanita' provvede a sue spese all'acquisto e alla distribuzione del vaccino alle province, secondo le proposte dei medici provinciali.

I comuni provvedono alla istituzione dei servizi di vaccinazione gratuita nell'ambito del loro territorio.

La spesa relativa e' per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni, in ragione della popolazione di ciascuno di essi, in base a riparto fatto dalla provincia e approvato dal medico provinciale. 1

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