LEGGE 27 maggio 1991, n. 165 - Obbligatorieta' della vaccinazione contro l'epatite virale B

Coming into Force16 Giugno 1991
Enactment Date27 Maggio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/06/01/091G0201/CONSOLIDATED/20170607
Published date01 Giugno 1991
Official Gazette PublicationGU n.127 del 01-06-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Al fine di prevenire l'insorgere e la diffusione dell'epatite virale B, la vaccinazione contro tale malattia e' obbligatoria per tutti i nuovi nati nel primo anno di vita.

  2. Limitatamente ai dodici anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la vaccinazione e' obbligatoria anche per tutti i soggetti nel corso del dodicesimo anno di eta'.

Art 2.
  1. E' fatto obbligo ai presi'di delle unita' sanitarie locali e ai presi'di del Servizio sanitario nazionale di effettuare i cicli vaccinali primari e di richiamo ai soggetti di cui all'articolo 1 secondo le condizioni e le modalita' previste con decreto del Ministro della sanita', da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. La certificazione dell'avvenuta vaccinazione e' rilasciata gratuitamente dall'unita' sanitaria locale o dal presidio del Servizio sanitario nazionale o e' effettuata mediante autocertificazione in conformita' all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  3. La certificazione dell'avvenuta vaccinazione e' presentata all'atto della prima iscrizione alla scuola dell'obbligo, a partire dal sesto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale certificazione e' altresi' presentata dagli studenti della scuola media inferiore al momento dell'ammissione agli esami di licenza.

  4. La certificazione dell'avvenuta vaccinazione dei nuovi nati e' presentata per l'ammissione a comunita' infantili permanenti o transitorie, aperte o chiuse, compresa la scuola materna.

  5. L'autocertificazione contiene l'indicazione della unita' sanitaria locale o del presidio del Servizio sanitario nazionale che ha effettuato la vaccinazione.

Art 3.
  1. Permane invariato il diritto alla vaccinazione contro l'epatite virale B dei soggetti appartenenti alle categorie a rischio, individuate con decreto del Ministro della sanita', da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 4.
  1. E' fatto obbligo ai presi'di delle unita' sanitarie locali e ai presi'di del Servizio sanitario nazionale di vaccinare gratuitamente, su richiesta, i soggetti di cui...

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