Sentenza nº 5 da Constitutional Court (Italy), 18 Gennaio 2018

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione18 Gennaio 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 5

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5; 3; 4; 5 e 7, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) e degli artt. 1, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4 e 6-ter; 3; 3-bis; 4; 5; 5-quater e 7 del medesimo decreto-legge, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, promossi dalla Regione Veneto con ricorsi notificati il 24-28 luglio e il 14-15 settembre 2017, depositati in cancelleria il 25 luglio e il 21 settembre 2017 e iscritti ai nn. 51 e 75 del registro ricorsi 2017.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento dell’associazione «Aggregazione Veneta – Aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti ed associazioni di tutela della identità, cultura e lingua venete», nonché di L. P.; della «Associazione per Malati emotrasfusi e Vaccinati» (AMEV), unitamente (quanto al giudizio iscritto al r.r. n. 75 del 2017) a L. B. e C. C., in qualità di genitori del minore L. C.; delle associazioni CODACONS e «Articolo 32 – Associazione italiana per i diritti del malato» (AIDMA) (quanto al giudizio iscritto al r.r. n. 51 del 2017); del «Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino» (CONDAV) (quanto al giudizio iscritto al r.r. n. 75 del 2017);

udito nella udienza pubblica del 21 novembre 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi gli avvocati Marco Della Luna per l’Aggregazione Veneta e L. P., Marcello Stanca per AMEV, L. B. e C. C., Tiziana Sorriento per CODACONS e AIDMA, Vanni Domenico Oddino per CONDAV, Luca Antonini e Andrea Manzi per la Regione Veneto e gli avvocati dello Stato Enrico De Giovanni e Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 24 luglio-28 luglio 2017 e depositato il 25 luglio 2017 (r.r. n. 51 del 2017), la Regione Veneto ha impugnato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), per intero e con riguardo agli artt. 1, commi da 1 a 5; 3; 4; 5 e 7.

    1.1.- La ricorrente riassume le finalità del d.l. n. 73 del 2017 e il contenuto delle disposizioni censurate.

    Nel preambolo del decreto-legge, è affermata la «straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e di assicurare il costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale»; nonché la necessità di «garantire il rispetto degli obblighi assunti e delle strategie concordate a livello europeo e internazionale e degli obiettivi comuni fissati nell’area geografica europea».

    Su queste premesse, l’art. 1, comma 1, prevede, per i minori fino a sedici anni di età, dodici vaccinazioni obbligatorie e gratuite. Di queste, otto (anti-pertosse, Haemophilus influenzae di tipo B, meningococcica di tipo B e C, morbillo, rosolia, parotite e varicella) non erano previste dalla normativa previgente (legge 6 giugno 1939, n. 891, recante «Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica»; legge 5 marzo 1963, n. 292, recante «Vaccinazione antitetanica obbligatoria»; legge 4 febbraio 1966, n. 51, recante «Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica»; legge 27 maggio 1991, n. 165, recante «Obbligatorietà della vaccinazione contro l’epatite virale B»).

    L’obbligo è escluso in caso di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, nonché di pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche, da documentare nei modi stabiliti, rispettivamente, dallo stesso art. 1 del d.l. n. 73 del 2017, ai commi 2 e 3.

    I commi 4 e 5 dell’art. 1 e i successivi artt. 3, 4 e 5 istituiscono un sistema di controlli e sanzioni volto a garantire il rispetto dell’obbligo vaccinale, anche in relazione all’accesso dei minori alle istituzioni scolastiche ed educative.

    In caso di inosservanza dell’obbligo, è comminata (art. 1, comma 4) a carico dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dei tutori la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 7.500 euro, salvo che gli stessi provvedano, a seguito di contestazione della competente azienda sanitaria locale (ASL), nel termine ivi indicato, a fare somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale (e, in questo caso, purché il ciclo sia completato nei tempi stabiliti in relazione all’età del minore). Alla scadenza del termine, l’ASL è tenuta a segnalare l’inadempimento alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per gli eventuali adempimenti di competenza (art. 1, comma 5).

    Sono previsti (art. 3, comma 1) modi e tempi per la presentazione da parte dei genitori o dei tutori, all’atto dell’iscrizione dei minori alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione (nonché ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie), della documentazione che comprovi l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, oppure l’esonero, omissione o differimento delle stesse (in relazione a quanto previsto all’art. 1, commi 2 e 3), oppure ancora la richiesta di vaccinazione. La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti (art. 3, comma 2) è segnalata dai responsabili delle istituzioni suddette all’ASL (anche ai fini di quanto previsto nell’art. 1, commi 4 e 5). La presentazione della documentazione costituisce requisito per accedere ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia (anche private non paritarie), ma non alla scuola o agli esami negli altri gradi di istruzione (art. 3, comma 3).

    L’art. 4 prevede, di norma, l’inserimento dei minori, per i quali le vaccinazioni comportino pericoli (accertati a norma dell’art. 1, comma 3), in classi nelle quali siano presenti solo alunni vaccinati o immunizzati (fermo restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti previsti dalle disposizioni richiamate nello stesso art. 4). Dirigenti e responsabili delle istituzioni interessate segnalano annualmente alla ASL le classi con più di due alunni non vaccinati.

    L’art. 5 detta norme transitorie sulla documentazione da presentare ai fini dell’iscrizione per l’anno scolastico 2017/2018. È fissato, all’uopo, il termine del 10 settembre 2017 ed è consentito che la documentazione sia temporaneamente sostituita da una dichiarazione – resa ai sensi del d.P.R. 28 giugno 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)» – e presentata successivamente, entro il 10 marzo 2018.

    L’art. 7 contiene le disposizioni finanziarie. Esso identifica come unico nuovo onere quello inerente alla formazione del personale scolastico ed educativo (di cui all’art. 2, comma 3, dello stesso decreto-legge) e prevede, in relazione a ciò, una copertura pari a euro 200.000 per l’anno 2017.

    Dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, nonché dalla circolare del Ministro della salute del 12 giugno 2017 (Circolare recante prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”), la ricorrente desume che lo scopo della normativa è raggiungere la soglia del 95 per cento di copertura vaccinale contro malattie a rischio epidemico, sul presupposto che tale soglia sia raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per il conseguimento della cosiddetta “immunità di gregge” (herd immunity, immunità o resistenza collettiva a un certo patogeno da parte di una comunità o di una popolazione umana); che dal 2013 si sia verificata in Italia una tendenziale diminuzione del ricorso alle vaccinazioni, determinando una copertura vaccinale al di sotto della soglia anzidetta; che nello stesso periodo siano aumentati i casi di malattie infettive (soprattutto morbillo e rosolia), anche in fasce di età diverse da quelle classiche, con quadri clinici più gravi e maggiore ospedalizzazione; che siano ricomparse malattie da tempo debellate, anche in seguito ai flussi di immigrazione; che, secondo dati dell’OMS («World Health Statistics», rapporto pubblicato il 17 maggio 2017) le coperture italiane risultino tra le più basse in Europa e inferiori a quelle di alcuni Paesi africani.

    Pertanto, si è ritenuto necessario e urgente estendere e rendere effettivi gli obblighi vaccinali vigenti, anche in conformità al principio di precauzione, che prescrive di neutralizzare o minimizzare i rischi per la salute umana, anche se non del tutto accertati.

    1.2.- Con il primo motivo di ricorso, la Regione Veneto censura il d.l. n. 73 del 2017 e «in ogni caso» le sue singole disposizioni indicate in epigrafe per violazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione, «in combinato disposto» con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost.

    La ricorrente precisa di non contestare la validità dei programmi di vaccinazione, essendosi anzi dotata di un apposito sistema attraverso la propria legge 23 marzo 2007, n. 7 (Sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva). La ricorrente contesta, invece, l’introduzione, mediante decretazione d’urgenza, di ben dodici vaccinazioni obbligatorie, assistite da «pesanti coercizioni», con una decisione senza precedenti a livello internazionale.

    Richiamata la giurisprudenza...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
4 temas prácticos
  • SENTENZA Nº 202000107 di TAR Abruzzo - L'Aquila, 26-02-2020
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale d'Abruzzo - L'Aquila (Italia)
    • 26 Febbraio 2020
    ...servizio educativo in condizioni di sicurezza investa, come nella fattispecie, i minori (Consiglio di Stato, n. 962 del 2018; Corte costituzionale n. 5 del 2018; Corte di Cassazione, sez. I, n. 14384 del Non appare inutile rammentare come il caso di specie involga valori precipui aventi dig......
  • SENTENZA Nº 202010352 di TAR Lazio - Roma, 29-09-2020
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 29 Settembre 2020
    ...(come cristallizzati dagli insegnamenti della Corte costituzionale). Si osserva al riguardo quanto segue. 10.4.1. Secondo la citata sentenza n. 5 del 2018 della Corte a) la vaccinazione obbligatoria è tematica riservata alla competenza statale. Il confine tra terapie ammesse e non ammesse, ......
  • SENTENZA Nº 202010557 di TAR Lazio - Roma, 29-09-2020
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 29 Settembre 2020
    ...(come cristallizzati dagli insegnamenti della Corte costituzionale). Si osserva al riguardo quanto segue. 10.4.1. Secondo la citata sentenza n. 5 del 2018 della Corte a) la vaccinazione obbligatoria è tematica riservata alla competenza statale. Il confine tra terapie ammesse e non ammesse, ......
  • n. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 agosto 2018 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 12 Settembre 2018
    • 17 Agosto 2018
    ...infatti, incostituzionale sotto vari aspetti: a) innanzitutto e' da evidenziare che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 2018, secondo quanto emerge dall'evoluzione storica della normativa in materia di vaccinazioni, conclusasi con il decreto-legge 7 giugno 201......
3 sentencias
  • SENTENZA Nº 202000107 di TAR Abruzzo - L'Aquila, 26-02-2020
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale d'Abruzzo - L'Aquila (Italia)
    • 26 Febbraio 2020
    ...servizio educativo in condizioni di sicurezza investa, come nella fattispecie, i minori (Consiglio di Stato, n. 962 del 2018; Corte costituzionale n. 5 del 2018; Corte di Cassazione, sez. I, n. 14384 del Non appare inutile rammentare come il caso di specie involga valori precipui aventi dig......
  • SENTENZA Nº 202010352 di TAR Lazio - Roma, 29-09-2020
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 29 Settembre 2020
    ...(come cristallizzati dagli insegnamenti della Corte costituzionale). Si osserva al riguardo quanto segue. 10.4.1. Secondo la citata sentenza n. 5 del 2018 della Corte a) la vaccinazione obbligatoria è tematica riservata alla competenza statale. Il confine tra terapie ammesse e non ammesse, ......
  • SENTENZA Nº 202010557 di TAR Lazio - Roma, 29-09-2020
    • Italia
    • Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
    • 29 Settembre 2020
    ...(come cristallizzati dagli insegnamenti della Corte costituzionale). Si osserva al riguardo quanto segue. 10.4.1. Secondo la citata sentenza n. 5 del 2018 della Corte a) la vaccinazione obbligatoria è tematica riservata alla competenza statale. Il confine tra terapie ammesse e non ammesse, ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT