SENTENZA Nº 202000107 di TAR Abruzzo - L'Aquila, 26-02-2020

Presiding JudgeREALFONZO UMBERTO
Published date12 Marzo 2020
Judgement Number202000107
Date26 Febbraio 2020
CourtTribunale Amministrativo Regionale d'Abruzzo - L'Aquila (Italia)
Pubblicato il 12/03/2020

N. 00107/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00023/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 23 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ubaldo Lopardi, Alessia Giovannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ubaldo Lopardi in L'Aquila, via Antica Arischia 185/E;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ubaldo Lopardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Antica Arischia 185/E;

contro

Miur - Istituto Comprensivo di Navelli non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff III Ambito Terr per la Provincia dell'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego di accesso al servizio educativo per la scuola dell'infanzia, emesso in data -OMISSIS-e notificato in pari data, Prot. n. -OMISSIS-, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Istituto comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado;

- nonché ogni altro atto, provvedimento presupposto, connesso e conseguente, e allo stato sconosciuto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff III Ambito Terr per la Provincia dell'Aquila;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 12 gennaio 2019, i ricorrenti, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore S. B., impugnavano il diniego di accesso della loro figlia al servizio educativo per la scuola dell'infanzia presso -OMISSIS-

Nel provvedimento gravato si dava atto che, alla data del -OMISSIS-, nonostante le ripetute richieste avanzate dall’Istituto scolastico di regolarizzare la posizione della minore, non risultava depositata agli atti della scuola la documentazione prescritta dal D.L. n. 73/2017, convertito dalla Legge n. 119/2017, nonché dalla circolare emessa dal Ministero della Salute e dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in data 10.09.2017, ai fini del riconoscimento del requisito di accesso della minore alla Scuola dell’Infanzia. L’istituto scolastico disponeva, segnatamente, che alla minore, a cagione del difetto di assolvimento dei su citati obblighi di legge, è negato l’accesso al servizio educativo per la scuola dell'infanzia, a decorrere da lunedì -OMISSIS-. La predetta minore rimane iscritta e potrà avere nuovamente accesso al servizio educativo, successivamente alla presentazione di idonea documentazione -OMISSIS->>.

Il provvedimento impugnato costituiva l’esito di un’articolata vicenda coinvolgente i titolari della responsabilità genitoriale della minore, l’Azienda sanitaria locale e l’Istituto scolastico. I genitori, difatti, avevano presentato istanza di prenotazione delle vaccinazioni presso la ASL, senza che, nondimeno, si addivenisse alla effettuazione, in concreto, della copertura -OMISSIS-, ed avevano informato della pendenza dell’iter la scuola. Peraltro, da una parte, quest’ultima procedeva, a più riprese, a preavvisare i rappresentanti legali della minore in ordine al diniego di accesso ai servizi educativi conseguente all’eventuale mancanza del rispetto del dovere di -OMISSIS-; dall’altra, l’azienda sanitaria convocava per il colloquio informativo i ricorrenti, i quali rispondevano chiedendo chiarimenti scritti. In seguito alla scadenza del termine fissato dall’ente scolastico per la presentazione della documentazione comprovante l’assolvimento dell’obbligo, l’Amministrazione in discorso adottava il provvedimento oggetto del presente gravame.

A supporto della domanda di annullamento si deducevano ben otto motivi di diritto variamente incentrati sulla violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile e, comunque, infondato nel merito.

In sede cautelare questo TAR...

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