n. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 agosto 2018 -

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 97163520584), in persona del Presidente pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587) presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, fax 06-96514000, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it nei confronti della Regione Puglia, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Puglia del 19 giugno 2018, n. 27, recante «Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari», pubblicata sul BUR n. 82 del 21 giugno 2018. La legge della Regione Puglia del 19 giugno 2018, n. 27, recante «Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari», presenta i seguenti profili d'illegittimita' costituzionale. 1) L'art. 1, commi 1 e 2, dispone che, con deliberazione della giunta regionale, siano individuati i reparti ai quali possono accedere i soli operatori sanitari che si siano attenuti alle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente per soggetti a rischio per esposizione professionale, e prevede inoltre che, in particolari condizioni epidemiologiche o ambientali, le direzioni sanitarie ospedaliere o territoriali valutino l'opportunita' di prescrivere vaccinazioni normalmente non raccomandate per la generalita' degli operatori. Cosi' disponendo l'art. 1, con la norma di cui al comma 1, trasforma, di fatto, le vaccinazioni raccomandate dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente in vaccinazioni obbligatorie e, con la norma contenuta nel comma 2, prevede la possibilita' che le direzioni sanitarie stabiliscano l'obbligo di effettuare per la generalita' degli operatori sanitari anche le vaccinazioni normalmente non raccomandate. Esso, pertanto, imponendo obblighi di vaccinazione, peraltro non previsti dalla legislazione statale, eccede dalle competenze regionali e interviene in un ambito nel quale sono prevalenti gli aspetti ascrivibili ai principi fondamentali in materia di tutela della salute e di profilassi internazionale, riservati alle competenze legislative dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma terzo, e comma secondo, lettera q), della Costituzione, ledendo altresi' il principio di eguaglianza, nonche' il principio della riserva di legge in materia di trattamenti sanitari di cui agli articoli 3 e 32 della Costituzione. L'art. 1...

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