Sentenza nº 139 da Constitutional Court (Italy), 17 Maggio 2001

RelatoreGustavo Zagrebelsky
Data di Resoluzione17 Maggio 2001
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 139

ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernando SANTOSUOSSO Presidente

- Massimo VARI Giudice

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che ha abrogato l’art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria), promosso con ricorso della Corte dei conti, notificato il 10 agosto 2000, depositato in Cancelleria il 22 successivo e iscritto al n. 39 del registro conflitti 2000.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 3 aprile 2001 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

uditi l’avv. Filippo Lubrano per la Corte dei conti e l’avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – La Corte dei conti, in persona del suo Presidente, a seguito di determinazione assunta il 10 febbraio 2000 dalla Sezione del controllo sugli enti, con ricorso notificato il 10 agosto 2000 e depositato il successivo 22 agosto, ha sollevato conflitto di attribuzioni contro il Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con il quale é stato abrogato l’art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria).

  2. – La disposizione abrogata attribuiva alla Corte dei conti la facoltà di formulare "in qualsiasi momento" rilievi al Ministro per il tesoro ed al Ministro competente, ove accertasse irregolarità nella gestione di un ente e comunque qualora lo ritenesse opportuno (art. 8 in questione), e ciò, in aggiunta all’obbligo di relazione annuale al Parlamento (art. 7) nonchè alla previsione della presenza di un magistrato della Corte dei conti nelle sedute degli organi di amministrazione e di revisione degli enti medesimi (art. 12), nel quadro della disciplina delineata dalla legge n. 259 del 1958 nel suo complesso: una disciplina che la ricorrente qualifica come attuativa del disposto dell’art. 100, secondo comma, della Costituzione, che individua nella Corte dei conti l’organo che "partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria" e che "riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito".

    Il conflitto é stato sollevato allorchè la Sezione del controllo sugli enti, riunita per esaminare l’attività contrattuale della RAI – Radiotelevisione italiana al fine di formulare eventuali rilievi e specificamente per esaminare problemi di applicazione della disciplina comunitaria in materia di procedure di affidamento degli appalti, ha constatato che tale forma di controllo le sarebbe, appunto, preclusa dall’intervenuta abrogazione dell’art. 8 della legge n. 259 del 1958.

  3. – La disposizione per la quale é promosso conflitto é inserita in un atto normativo (il decreto legislativo n. 286 del 1999) emanato sulla base della delega conferita con la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), legge che – premette la ricorrente – ha dettato criteri per l’esercizio del potere legislativo da parte del Governo anche in materia di controlli; e al riguardo, la Corte dei conti individua, nella citata legge di delega, due gruppi di norme che attengono ai controlli: a) un primo gruppo riferito alla delega a "riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche", secondo l’art. 11, comma 1, lettera c), della legge n. 59; b) un secondo gruppo composto invece di "norme sparse" su oggetti non omogenei, perchè relativi sia a Ministeri e amministrazioni pubbliche, sia a contratti collettivi, sia a procedimenti di spesa e così via.

    4.1. – Ciò premesso, la ricorrente Corte dei conti ritiene che l’abrogazione pura e semplice dell’art. 8 della legge n. 259 del 1958 abbia inciso sulle attribuzioni costituzionali che le sono assegnate: a suo avviso, infatti, l’abrogazione avrebbe lo scopo a) sia di limitare la funzione di controllo alla sola attività di referto al Parlamento sui risultati della gestione degli enti, eliminando il controllo in corso di esercizio (o "concomitante") su importanti fatti di gestione, b) sia di "rompere il raccordo" tra il controllo esercitato dalla Corte stessa, che non comprende "misure" concrete, di tipo ripristinatorio o sanzionatorio, che possano essere adottate, e i Ministeri competenti, azionisti o preposti alla vigilanza, i quali invece dispongono di poteri e di strumenti di intervento.

    Ma gli obiettivi così perseguiti dal legislatore, e in particolare la limitazione alla sola attività di referto ex post sui risultati della gestione, contrasterebbero con la funzione di controllo sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, quale delineata e direttamente attribuita alla Corte dei conti dall’art. 100, secondo comma, della Costituzione: il controllo successivo sulla gestione, infatti, anche secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 29 del 1995), é un istituto che il Costituente non ha previsto come necessario e che comunque ha caratteristiche diverse da quelle proprie del controllo delineato dalla prescrizione costituzionale.

    4.2. – La Costituzione - prosegue la Sezione - stabilisce nell’art. 100 che la Corte dei conti "partecipa ... al controllo" sulla gestione finanziaria degli enti in discorso, riferendosi non tanto agli enti pubblici quanto a enti privati che godono di finanziamenti ordinari o di partecipazione al capitale; e detto controllo, si aggiunge, é articolato, nel disegno della Costituzione, in due momenti distinti: in un primo momento, si svolge nella "partecipazione" al controllo insieme ad altri organi, cioé ai Ministeri vigilanti o azionisti di riferimento; in un secondo momento si svolge attraverso la relazione alle Camere sui risultati del controllo medesimo. In questo disegno - osserva la ricorrente - se é vero che obiettivo essenziale del controllo é quello di fornire impulso al sindacato politico-finanziario del Parlamento (il secondo "momento"), é anche vero che esso non potrebbe svolgersi "in solitudine", necessitando di un costante raccordo (la "partecipazione" di cui é menzione nell’art. 100 della Costituzione) con il controllo svolto dagli altri organismi competenti, e ciò in particolare per consentire a detti organismi di mettere in opera le misure ripristinatorie, sanzionatorie, di vigilanza, anche cogenti, delle quali essi, ma non la Corte dei conti, dispongono. A questo raccordo era rivolto appunto l’art. 8 della legge n. 259 del 1958, che ha attuato l’art. 100 della Costituzione con una disciplina che la Corte costituzionale ha del resto definito "caratterizzata da completezza ed organicità" (sentenza n. 466 del 1993).

    Ed é per conformarsi a tale disegno, aggiunge la ricorrente, che la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), dopo avere variamente disciplinato il...

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