LEGGE 21 marzo 1958, n. 259 - Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria

Coming into Force23 Aprile 1958
Enactment Date21 Marzo 1958
Published date08 Aprile 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/04/08/058U0259/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.84 del 08-04-1958
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

In attuazione dell'art. 100, comma secondo, della Costituzione, al fine di sottoporre all'esame del Parlamento le gestioni finanziarie degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, la partecipazione della Corte dei conti al controllo sugli enti stessi e' regolata dalle disposizioni della presente legge.

Art 2.

Devono essere considerate contribuzioni ordinarie:

  1. i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica Amministrazione o una azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicita', per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio;

  2. le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuita' gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti.

Art 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro competente, gli enti per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 2 sono dichiarati sottoposti al controllo, previsto dalla presente legge. Il decreto e' comunicato per estratto ai singoli enti interessati.

Dal controllo sono esclusi gli enti d'interesse esclusivamente locale e quelli per i quali la contribuzione dello Stato sia di particolare tenuita', in relazione alla natura dell'ente ed alla sua consistenza patrimoniale e finanziaria, nonche' gli enti ai quali la contribuzione, dello Stato sia stata concessa in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale.

Qualora un ente sottoposto al controllo contribuisca nelle forme dell'art. 2 ad altro ente, e' tenuto a darne notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro competente, per l'eventuale applicazione della presente legge all'ente che fruisce della contribuzione, tenuto conto dell'ammontare di questa e della particolare natura ed attivita' dell'ente.

Quando siano venute meno le condizioni di cui allo art. 2, e' dichiarata cessata, con le modalita' stabilite dal primo comma del presente articolo, la sottoposizione degli enti alla disciplina della presente legge.

Art 4.
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