Sentenza nº 216 da Constitutional Court (Italy), 18 Giugno 2008

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione18 Giugno 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 216

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-†† Franco †††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-†† Giovanni Maria††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-†† Francesco†††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Ugo††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Paolo††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Alfio††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Alfonso†††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Franco††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Luigi †††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Gaetano †††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Sabino††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Maria Rita ††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Giuseppe†††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Paolo Maria††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 (Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonchÈ in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale), sia nel testo originario che in quello risultante allíesito delle modifiche apportate dalla relativa legge di conversione 17 maggio 2007, n. 64, promossi con due ricorsi della Regione Veneto e con due ricorsi della Regione Lombardia notificati il 18 maggio ed il 13 ed il 19 luglio 2007, depositati in cancelleria il 24 e il 26 maggio 2007, il 19 ed il 26 luglio 2007 ed iscritti ai numeri 25, 26, 32 e 34 del registro ricorsi 2007.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 6 maggio 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto, Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia e líavvocato dello Stato Raffaele Tamiozzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ó Con ricorso depositato in cancelleria il 24 maggio 2007 (ricorso n. 25 del 2007), la Regione Veneto ha promosso questioni di legittimit‡ costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 (Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario), per violazione degli artt. 3, 32, 97, 117 e 119 della Costituzione, nonchÈ ´del principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2003, n. 3ª (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

  2. ó Anche la Regione Lombardia, con ricorso depositato in cancelleria il 26 maggio 2007 (ricorso n. 26 del 2007), ha promosso questione di legittimit‡ costituzionale del medesimo decreto-legge n. 23 del 2007, ipotizzandone líillegittimit‡ per contrasto con gli artt. 3, 32, 117, terzo e quarto comma, 119 e 120 della Costituzione, nonchÈ ´per violazione del principio di buon andamento dellíamministrazione (art. 97 Cost.), dellíobbligo di partecipare alle spese pubbliche in ragione della capacit‡ contributiva (art. 53 Cost.) e della riserva di legge in materia di prestazioni patrimonialiª (art. 23 Cost.).

  3. ó Entrambe le Regioni hanno, inoltre, impugnato anche la legge 17 maggio 2007, n. 64 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonchÈ in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale).

    In particolare, la Regione Veneto, con ricorso depositato in cancelleria della Corte il 19 luglio 2007 (ricorso n. 32 del 2007), censura la predetta legge assumendone la contrariet‡ agli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 Cost., nonchÈ al principio di leale collaborazione ´di cui agli artt. 5 e 120 Cost. e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3ª.

    Del pari, la Regione Lombardia, con ricorso depositato in cancelleria della Corte il 26 luglio 2007 (ricorso n. 34 del 2007), ha impugnato la legge n. 64 del 2007, limitatamente allíart. 1, ipotizzando il contrasto con gli artt. 3, 32, 77, secondo comma, 81, quarto comma, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., nonchÈ la ´violazione del principio di buon andamento dellíamministrazione (art. 97 Cost.), dellíobbligo di partecipare alle spese pubbliche in ragione della capacit‡ contributiva (art. 53 Cost.) e della riserva di legge in materia di prestazioni patrimonialiª (art. 23 Cost.).

  4. ó Preliminarmente, entrambe le ricorrenti illustrano, nei suoi tratti essenziali, la disciplina oggetto di censura.

    Sottolineano, pertanto, che le disposizioni oggetto di censura stabiliscono, innanzitutto, che lo Stato ñ in deroga allíobbligo per le Regioni di coprire gli eventuali disavanzi di gestione con oneri a proprio carico ñ concorre ´al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo 2001-2005ª, in favore delle Regioni che soddisfino, perÚ, alcuni requisiti (art. 1, comma 1). Si richiede, in particolare, che ´al fine della riduzione strutturale del disavanzo nel settore sanitarioª le Regioni sottoscrivano ´líaccordo con lo Stato per i piani di rientroª, nonchÈ accedano ´al fondo transitorio di cui allíarticolo 1, comma 796, lettera b), della legge 296 del 2006ª (lettera a comma 1 del predetto art. 1). » necessaria, poi, ´al fine dellíammortamento del debito accumulato fino al 31 dicembre 2005ª, ed ´in via ulteriore rispetto allíincremento nella misura massima dellíaddizionale regionale allíimposta sul reddito delle persone fisiche e dellíaliquota dellíimposta regionale sulle attivit‡ produttiveª, la destinazione, da parte delle Regioni, ´al settore sanitario in modo specifico, anche in via alternativaª, di ´quote di manovre fiscali gi‡ adottate o quote di tributi erariali attribuiti alle regioni stesseª, ovvero, ´nei limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformit‡ ad essaª, di ´misure fiscali da attivarsi sul proprio territorio, in modo tale da assicurare complessivamente risorse superiori rispetto a quelle derivanti dal predetto incremento nella misura massimaª (lettera b del medesimo comma 1 dellíart. 1).

    » stabilito, inoltre, che, ´per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2006 e per i periodi seguenti fino allíanno 2010ª, per quelle Regioni ñ le quali approvino líaccordo ´stipulato con i Ministri della salute e dellíeconomia e delle finanze, ai sensi dellíarticolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dellíarticolo 1, comma 796, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296ª ñ ´líaddizionale allíIRPEF e le maggiorazioni dellíaliquota dellíIRAP si applicano nella misura prevista al comma 174, ultimo periodo, dellíarticolo 1 della medesima legge 30 dicembre 2004, n. 311ª; tali incrementi, invece, ´non si applicano nelle regioni nelle quali sia scattato, in modo automatico, líinnalzamento dellíaddizionale regionale allíIRPEF della maggiorazione dellíaliquota dellíIRAPª e ñ a seguito del raggiungimento dellíaccordo con il Governo sulla copertura dei disavanzi di gestione del servizio sanitario regionale, accordo previsto ´allíarticolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234ª ñ ´tale innalzamento non sia stato applicatoª (comma 2 dellíart. 1).

    Infine, Ë previsto che lo stanziamento per il ripiano delle situazioni debitorie accumulate dalle Regioni nel settore sanitario sia pari a 3.000 milioni di euro per líanno 2007, da ripartire ´tra le regioni interessate con decreto del Ministro dellíeconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie localiª; in particolare, poi, i criteri per líerogazione dello stanziamento verranno definiti ´sulla base dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005, della capacit‡ fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitarioª, prevedendosi, conclusivamente, che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal decreto si provveda ´mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nellíambito dellíunit‡ previsionale di base di conto capitale ìFondo specialeî dello stato di previsione del Ministero dellíeconomia e delle finanze per líanno 2007ª (comma 3 dellíart. 1).

  5. ó Assumono le Regioni ricorrenti, nello svolgere censure per la massima parte coincidenti, che tale disciplina si porrebbe in controtendenza rispetto alla pi˘ recente evoluzione legislativa ñ la quale, sebbene non abbia ´escluso líintervento dello Stato nel percorso di risanamento del deficit sanitario delle Regioniª, ha comunque subordinato tale partecipazione ´a misure fortemente indicative della progressiva responsabilizzazione delle Regioniª (ciÚ in coerenza ´con la soppressione dei trasferimenti erarialiª in favore delle stesse relativi ´al finanziamento della spesa sanitaria corrente e in conto capitale disposta dallíart. 1, lettera d), del d.lgs. n. 56 del 2000ª) ñ e sarebbe, inoltre, in contrasto con la Costituzione.

    5.1.ó Viene dedotta, in primo luogo, la violazione dellíart. 3 Cost., sotto il profilo sia della disparit‡ di trattamento che del difetto di ragionevolezza.

    Ed invero, la contestata disciplina, ´disconoscendo il principio di responsabilit‡...

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