N. 107 SENTENZA 1 - 9 aprile 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi da 46 a 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008) promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 26 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 5 marzo 2008 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2008;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2009 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 26 febbraio 2008 e depositato in cancelleria il successivo 5 marzo (ric. n. 19 del 2008), la Regione Veneto ha promosso questione di legittimita' costituzionale, tra l'altro, dell'articolo 2, commi da 46 a 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), per violazione degli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. ed all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

In via preliminare, la ricorrente precisa di censurare tali norme nell'ambito di una piu' ampia impugnativa che investe numerose disposizioni delle predetta legge n. 244 del 2007.

L'iniziativa della Regione Veneto si basa sull'assunto che detta legge sarebbe, sotto vari profili, lesiva dell'autonomia che la Costituzione riserva alle Regioni, non potendo invocarsi in senso contrario - a dire della ricorrente - la previsione di cui all'art.

3, comma 162, secondo cui quelle contenute nella medesima legge n.

244 del 2007 'costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali'.

Assume, difatti, la ricorrente che non puo' certo attribuirsi rilievo decisivo a tale autoqualificazione, in quanto, 'perche' una norma statale sia di coordinamento della finanza pubblica, essa deve essere di principio', come previsto dall'art. 117, terzo comma,

Cost., che assegna al legislatore statale il compito di dettare 'i soli principi fondamentali della materia' costituita dalla 'armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario'.

Tale evenienza, tuttavia, non ricorrerebbe - secondo la Regione Veneto - nel caso di specie.

1.2. - In tale prospettiva la ricorrente illustra, innanzitutto, il contenuto delle impugnate disposizioni.

Evidenzia, pertanto, che, ai sensi del censurato comma 46 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, lo Stato - in attuazione degli accordi sottoscritti con 'le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti' - e' 'autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidita' necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme gia' erogate a titolo di ripiano dei disavanzi'.

Il successivo comma 47 dispone, per parte propria, che le 'regioni interessate, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato di cui al comma 46, sono tenute a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute', aggiungendo che gli 'importi cosi' determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato'.

In forza, invece, di quanto previsto dal comma 48 del medesimo art. 2, la 'erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle regioni interessate', viene effettuata dallo Stato, 'anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell'advisor contabile, come previsto nei singoli piani di rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascuna regione'; e', inoltre, stabilito che all''atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la relativa documentazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute'.

Infine, secondo quanto stabilito dal comma 49, in 'presenza della sottoscrizione dell'accordo con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alle regioni interessate che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno in uno degli anni precedenti il 2007 spetta l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l'anno di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal relativo piano'.

Orbene, la contestata disciplina - assume la ricorrente costituirebbe 'l'ennesimo intervento statale di rientro di deficit sanitari regionali', realizzato, questa volta, 'in una duplice forma': per le Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, 'che hanno firmato gli accordi con lo Stato per il risanamento dei relativi servizi, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti', e' stata prevista 'l'anticipazione dell'ingente somma di 9.100 milioni di euro (al netto delle somme gia' erogate a titolo di ripiano dei disavanzi)' per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti cumulati fino al 31 dicembre 2005, 'con l'accordo che tali risorse saranno restituite entro trent'anni';

per le Regioni 'che non hanno rispettato il Patto di stabilita' negli anni antecedenti al 2007, la finanziaria prevede l'accesso ad un finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato'.

Nel premettere di avere 'gia' impugnato forme del tutto similari di intervento a ripiano di deficit sanitari regionali' (il riferimento e' ai due ricorsi promossi, rispettivamente, avverso il decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante 'Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario' e la relativa legge di conversione 17 maggio 2007, n. 64), la Regione Veneto ribadisce le proprie doglianze dinnanzi a quello che definisce come 'un nuovo caso di ingiustificata elargizione di preziose risorse pubbliche'.

1.3. - In limine, la Regione Veneto reputa necessario rammentare le linee essenziali, sul piano costituzionale ed ordinamentale, della materia oggetto della contestata disciplina.

Nell'osservare che la salute (art. 32, primo comma, Cost.) e' configurata sia 'come fondamentale diritto dell'individuo' (art. 2

Cost.), da intendere quale 'benessere psico-fisico della persona, di qualunque persona senza...

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