n. 40 SENTENZA 26 febbraio - 10 marzo 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 2, comma 1, 12 e 23, commi 2 e 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 - Legge finanziaria 2013), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1°-6 marzo 2013, depositato in cancelleria il 7 marzo 2013 ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2013. Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi;

udito l'avvocato dello Stato Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stephan Beikircher per la Provincia autonoma di Bolzano. Ritenuto in fatto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2013, con ricorso notificato a mezzo posta il 1° - 6 marzo 2013 e depositato in data 7 marzo 2013, ha promosso questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

2, comma 1;

12;

23, commi 2 e 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 - legge finanziaria 2013), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 1 del 2 gennaio 2013, Supplemento n. 1. 1.1.- In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 lamentando la violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Espone il ricorrente che l'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 modifica la legge 11 agosto 1998, n. 9 (Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate). I commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, sostituiscono gli articoli 7-bis e 7-quater, della legge prov. Bolzano n. 9 del 1998 e prevedono l'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i proprietari di veicoli a metano o a gas metano liquido (GPL), nonche' per i proprietari di veicoli con alimentazione ibrida a idrogeno. Il successivo comma 3 della disposizione censurata, nel disciplinare i servizi di esazione, introduce, nella stessa legge prov. Bolzano n. 9 del 1998, l'art. 11-bis (rubricato «Corrispettivi per il servizio di esazione») secondo il quale l'assessore provinciale alle finanze e' autorizzato a stabilire con proprio decreto i casi in cui il costo di esazione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 1999, n. 11, e successive modifiche, nonche' il costo connesso ai pagamenti eseguiti con moneta elettronica e' assunto dalla Provincia. Il comma 4, che inserisce il comma 5-quater nell'art. 21-bis della legge prov. Bolzano n. 9 del 1998 , a sua volta, prevede che agli enti gestori di strutture residenziali per anziani accreditate e aventi natura giuridica diversa da quella di azienda pubblica per il servizio alla persona (APSP), spetta, dal 2012, una deduzione dalla base imponibile IRAP pari a 20.500 euro annui per ogni posto letto autorizzato. Il comma 5, del citato art. 1, inserisce nell'art. 21-bis della legge prov. Bolzano n. 9 del 1998 i commi 13-bis e 13-ter, che introducono riduzioni a deduzioni in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive. Il comma 6 della disposizione che si censura, che sostituisce l'art. 21-quinquiesdecies della legge prov. Bolzano n. 9 del 1998, infine, fissa l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto) per l'anno 2012 al 9,5 per cento e a decorrere dal 1° gennaio 2013 al 9 per cento. Tali disposizioni, secondo il ricorrente, introdurrebbero agevolazioni fiscali, assunzioni a carico della Provincia del costo per il servizio di esazione, deduzioni da base imponibile IRAP e riduzioni di aliquota;

alcune di esse (commi 4 e 6) avrebbero anche effetto retroattivo, applicandosi i benefici dalla stessa previsti per l'anno 2012 e tutte, indistintamente, comporterebbero minori entrate. Nondimeno, prosegue il Presidente del Consiglio dei ministri, il minor gettito, non sarebbe stato quantificato, ne' sarebbero stati indicati i relativi mezzi di copertura. Per tali motivi l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittimo perche' in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost. e con i principi che sovrintendono alla potesta' legislativa della Provincia, come fissata nello statuto speciale. 1.2.- Lo Stato impugna poi l'art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 lamentando la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. Espone il ricorrente che l'art. 2 della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012 modifica la legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8 (Agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale propria - IMU - e disposizioni sul catasto), inserendo nell'art. 1, relativo alla «Potesta' regolamentare del comune in materia di imposta municipale propria», al comma 1, dopo la lettera h), la seguente ulteriore lettera: «i) agevolazione, consistente in una detrazione d'imposta, per le abitazioni (categoria catastale A) e per le unita' immobiliari (categoria catastale D) che servono anche da abitazione, con le relative pertinenze nella misura massima di una unita' per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 di proprieta' di imprese, nelle quali uno dei titolari dell'impresa e il suo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale». Tale disposizione, secondo lo Stato, dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittima in quanto eccederebbe dalla competenza legislativa riconosciuta alla Provincia autonoma di Bolzano in base alle disposizioni del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e detterebbe disposizioni difformi dalla normativa nazionale in materia di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», in violazione, quindi, dell'art. 117, terzo comma, Cost. Osserva in proposito il ricorrente che la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), all'art. 1, comma 380, detta alcune modifiche all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale e' stata istituita l'IMU. In particolare, la lettera a) del richiamato art. 1, comma 380, prevede la soppressione del comma 11 del citato art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, che ha disposto la riserva in favore dello Stato del gettito dell'imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, consentendo, peraltro, agli enti locali di incrementare sino a tre punti l'aliquota standard. La norma che si censura si porrebbe, quindi, in contrasto con tali disposizioni. Infatti, rileva il ricorrente che l'art. 2, primo comma, della legge provinciale n. 22 del 2012, nel modificare la precedente legge provinciale n. 8 del 2012, in materia di agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale propria (IMU), avrebbe introdotto un'ulteriore agevolazione, consistente in una detrazione d'imposta, per le abitazioni ricomprese nella categoria catastale A e per le unita' immobiliari comprese nella categoria catastale D, «che servono anche da abitazione, con le relative pertinenze [...] di proprieta' di imprese, nelle quali uno dei titolari dell'impresa e il suo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale». Tale detrazione, prosegue il ricorrente, che ricalcherebbe la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta prevista dall'art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, costituirebbe nella sostanza un'agevolazione a favore di tutte le unita' immobiliari di cui alla categoria catastale A (in particolare, abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi) e D (opifici industriali e commerciali), di proprieta' di imprese e utilizzati come abitazione dal titolare dell'impresa e dal suo nucleo familiare. In proposito, rileva il Presidente del Consiglio dei ministri che, con riferimento agli immobili compresi nella categoria catastale D, la detrazione introdotta dalla norma provinciale in esame a favore di questa tipologia di immobili verrebbe ad incidere sulla quota di gettito del tributo riservata ora allo Stato. 1.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre, l'art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 22 del 2012, denunciandone la violazione degli artt. 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, Cost. Espone in proposito il ricorrente che l'art. 12, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano n. 22 del 2012, modifica la legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano), inserendo nell'art. 23 (recte: art. 24), prima dell'ultimo periodo del comma 1, il seguente periodo: «Esso esercita altresi' le funzioni di controllo di cui agli articoli 148 e 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, attribuite nel restante territorio nazionale ad altri organi». Tale disposizione, secondo il ricorrente, deve ritenersi costituzionalmente illegittima in quanto viola gli artt. 81, quarto comma, 97 e 117...

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