Sentenza nº 641 da Constitutional Court (Italy), 30 Dicembre 1987

RelatoreFrancesco Greco
Data di Resoluzione30 Dicembre 1987
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 641

ANNO 1987

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:

dott. Francesco SAJA;

Giudici:

prof. Giovanni CONSO,

prof. Ettore GALLO,

dott. Aldo CORASANITI,

prof. Giuseppe BORZELLINO,

dott. Francesco GRECO,

prof. Renato DELL'ANDRO,

avv. Ugo SPAGNOLI,

prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

prof. Antonio BALDASSARRE,

prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale), promossi con ordinanze emesse il 1ø ottobre 1986 ed il 9 gennaio 1987 dalla Corte dei Conti - Sezioni Riunite - sui ricorsi proposti da Tavanti Tommasi Luigi ed altri e Notaro Nicola ed altro, iscritte al n. 830 del registro ordinanze 1986 e al n. 221 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7 e 25 prima seri speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Tavanti Tommasi Luigi, di Salari Giuseppe, di Notaro Nicola e di Ciccarone Silvio;

Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi gli avv.ti Carlo Selvaggi per Tavanti Tommasi Luigi, Walter Prosperetti per Salari Giuseppe, Sebastiano Petrucci per Notaro Nicola e Emilio Sivieri per Ciccarone Silvio.

Ritenuto in fatto

  1. - Fra il 1961 e il 1964 nell'ambito del Parco Nazionale d'Abruzzo, si costruivano trenta villette, una rete stradale di collegamento per la creazione di un centro residenziale nel territorio del Comune di Lecce dei Marsi. Ritenendosi prodotto un danno ambientale di natura erariale, il Procuratore Generale della Corte dei Conti iniziava giudizio per responsabilità amministrativa a carico di coloro che erano risultati autori del danno e cioé gli amministratori del Comune, il Presidente dell'Ente Parco, i componenti della Giunta Provinciale amministrativa di L'Aquila, un Vice-prefetto e un sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura e Foreste. Essi venivano condannati al risarcimento dei danni per importi di varia entità.

    Costoro proponevano appello.

    Essendo nelle more intervenuta la legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero per l'Ambiente, la quale all'art. 18 ha demandato i giudizi per il risarcimento dei danni alla compe tenza del giudice ordinario, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con ordinanza del 1ø ottobre 1986 (R.O. n. 830/86) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 103, secondo comma, e 25 Cost., questione di legittimità costituzionale del detto articolo 18 nella parte in cui ha devoluto al giudice ordinario la materia relativa al risarcimento per danno ambientale, salva la giurisdizione della Corte dei Conti in limitate ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile.

  2. - Sul primo profilo le Sezioni remittenti hanno rilevato che, mentre la norma primaria individua una competenza tendenzialmente generale della Corte dei Conti nelle materie di contabilità pubblica, la disposizione impugnata sembra limitare il suo ambito in quanto difettano ragionevoli tratti differenziali tra la responsabilità per danni ambientali e la responsabilità per danni arrecati ad altri beni pubblici.

    A parere delle Sezioni Riunite, il nucleo storico e fondamentale della giurisdizione della Corte dei Conti, presente al Costituente, in sede di redazione dell'art. 103, secondo comma, sarebbe costituito oltre che dal giudizio sui conti (cioé nei confronti dei contabili) anche da quello nei confronti dell'impiegato che, per azione od omissione, anche solo colposa, nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, come precipuamente emerge dal T.U. delle norme sulla contabilità dello Stato approvato con R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, nonché dal coevo R.D. n. 2441, recante modifiche di alcune norme della legge istitutiva della Corte dei Conti.

    Il precetto costituzionale rimarrebbe, in pratica, svuotato di contenuto ove lo si ritenesse idoneo a garantire l'estensione della giurisdizione amministrativa contabile, almeno alle materie riconducibili a tale nucleo fondamentale perché si riconoscerebbe al legislatore ordinario il potere di ridurre tale estensione secondo le sue scelte discrezionali pur in presenza di tutti gli elementi che, tradizionalmente, giustificherebbero l'assoggettamento di tale materia a quella giurisdizione.

    D'altra parte per il danno ambientale imputabile a responsabilità di pubblici dipendenti sussisterebbero tutti i presupposti di siffatto assoggettamento sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo.

    In contrario non potrebbe invocarsi una presunta necessità di unitaria cognizione dell'unico fatto causativo del danno nel quale concorressero pubblici funzionari e soggetti privati o delle diverse azioni dannose concorrenti di costoro poiché nel vigente ordinamento sussiste la regola della ripartizione della cognizione del medesimo danno unitariamente prodotto dal pubblico funzionario, il quale ne risponde davanti alla Corte dei Conti, e dal privato, il quale ne risponde davanti al giudice ordinario. Inoltre la materia della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari, che nell'esercizio delle loro attribuzioni abbiano recato danno ai beni ambientali, inteso come danno allo Stato, quale ente esponenziale della collettività generale, é stata individuata dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, che ha ricostruito il relativo modello giuridico in termini corrispondenti a quelli fatti propri dal legislatore con la legge n. 349 del 1986.

    2.1 - Per l'altro profilo (violazione dell'art. 25, primo comma, Cost.), il giudice a quo ha rilevato che, ove si affermi l'esistenza di una riserva costituzionale di giurisdizione della Corte dei Conti ex art. 103 Cost., non potrebbero essere sottratti al giudice naturale, individuabile alla stregua di tale ultima norma, i funzionari pubblici responsabili di danno allo Stato. Tanto più se si considerino le peculiarità strutturali di detta giurisdizione rispetto a quella ordinaria: cioé l'affidamento del potere di azione ad un organo pubblico neutrale posto a difesa degli interessi dello Stato-ordinamento; i poteri ufficiosi di acquisizione delle prove, non limitati dall'iniziativa delle parti; il potere del giudice di porre a carico del responsabile anche solo una parte del danno accertato.

    La necessità dell'attribuzione alla giurisdizione della Corte dei Conti della materia della responsabilità verso lo Stato dei pubblici funzionari, giustificata dalle peculiarità, appare particolarmente evidente dalla individuazione della responsabilità di organi di vertice dell'Amministrazione: ad esempio, la disposizione impugnata, non contenendo alcuna previsione circa la proposizione dell'azione risarcitoria allorché autore del danno ambientale sia un Ministro o altro organo di vertice che abbia agito per delega di questo, si risolve in una causa di insufficiente tutela della collettività, che non può giovarsi del potere di azione proprio del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti (artt. 82 della legge di contabilità di Stato e 52 del T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti).

  3. - Il medesimo giudice ha denunciato la stessa disposizione con ordinanza emessa il 9 gennaio 1987 (Reg. Ord. n. 221 del 1987) nel procedimento di appello avverso la decisione parziale del 30 aprile 1985, con la quale la 1a sezione giurisdizionale della Corte dei Conti aveva, fra l'altro, affermato la sussistenza della propria giurisdizione in un caso di azione promossa dal Procuratore Generale presso la Corte stessa nei confronti di taluni amministratori del Comune di Vasto e di altri pubblici funzionari per il risarcimento del danno ambientale provocato dalla realizzazione abusiva di determinate opere in località Punta Penne (zona vincolata dal piano regolatore generale di...

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