Diritto all'informazione ambientale, trasparenza della Pubblica Amministrazione e tecnologie informatiche

AutoreElio Fameli, Alessandro Lo Presti
Pagine141-172

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    Lo studio presentato in questo articolo s'inquadra nella ricerca su «Diritto all'informazione ambientale e sistemi informativi orientati al cittadino», coordinata da Elio Fameli presso l'Istituto per la Documentazione Giuridica del c.n.r.

@1. Diritto all'ambiente, diritto alla vita, diritto alla salubrità dell'ambiente

L'esigenza di «tutela dell'ambiente» è strettamente correlata al concetto di «qualità della vita», all'interno di quel diritto fondamentale dell'uomo che è il «diritto alla vita», assunto come valore giuridico comune all'intera civiltà occidentale. Il rispetto per la vita umana impone, infatti, che negli ordinamenti positivi dei singoli Stati venga riconosciuto e garantito il principio della protezione ambientale, considerato come espressione della consapevolezza dell'essenzialità dell'ambiente terrestre per l'uomo, ma, nello stesso tempo, avvertito come necessaria conseguenza della limitatezza ed esauribilità degli elementi di cui l'ambiente stesso si compone.

L'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale è gradualmente pervenuta all'individuazione d'un collegamento diretto tra «sanità e patrimonio ambientale», da una parte, ed «esigenze di vita e di sopravvivenza degli individui come tali», dall'altra.

Sul fondamento dell'immediata applicabilità dell'art. 32, comma 1°, della Costituzione («La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, ...») - considerato come norma non programmatica ma precettiva -, il diritto alla salute ha finito con l'acquisire carattere «primario» e «fondamentale» anche nei confronti di altri interessi pubblici e degli stessi poteri della Pubblica Amministrazione, progressivamente liberandosi da ogni legame di tipo patrimoniale per configurarsi, invece, come vero e proprio «diritto soggettivo personale»1.

Dall'interpretazione sistematica dello stesso art. 32 in connessione con l'art. 2 della Costituzione («La Repubblica riconosce e garantisce i dirittiPage 142 inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.») la giurisprudenza ha fatto discendere la necessità del collegamento tra salute e ambiente (la ed. «salubrità ambientale»), configurando la salute non solo come «integrità fisica dell'individuo», ma anche come preservazione, nei luoghi in cui si svolge la vita associata, delle «condizioni indispensabili o anche soltanto propizie alla salute»2. In ordine al conseguimento d'una efficace protezione della salute si riconosce l'essenzialità della tutela dell'ambiente in cui la vita dell'uomo concretamente si svolge: il diritto individuale alla salute non può avere un contenuto reale se non è correttamente inteso come «diritto all'ambiente salubre».

Collegandosi a questa evoluzione giurisprudenziale, la dottrina ha ulteriormente precisato come il diritto alla salubrità ambientale (e quindi, più in generale, lo stesso diritto all'ambiente) debba essere considerato non solo nel suo aspetto negativo - come pretesa di non subire danni e menomazioni -, ma anche nella sua valenza positiva - cioè come diritto di godere degli standards di qualità di vita espressamente indicati nelle normative di settore.

L'ambiente, pertanto, svincolandosi da qualunque presupposto patrimoniale riferito a singoli soggetti e poggiando sopra un sicuro fondamento normativo, verrebbe dunque a qualificarsi come oggetto d'una tutela costituzionale prioritaria rispetto a qualunque altro interesse pubblico o privato. In un senso più ampio - ma non per questo generico - esso non sarebbe più tanto «un diritto o il fondamento di diritti, quanto il modo di essere e la misura dei diritti»3.

@2. L'ambiente come questione sociale e come questione planetaria

Il termine «ecologia» fu proposto per la prima volta nel 1866 da Ernst Haeckel, biologo di Jena, che combinò tra loro le due parole greche «oikos» (dimora, abitazione) e «lògos» (cioè ragionamento o discorso); ecologia, dunque, come «ragionamento sulla dimora»4. Oggi sappiamo che la nostraPage 143 «dimora» non è un territorio limitato e circoscritto, ma s'estende all'intero pianeta; essa, inoltre, non è abitata solo da uomini, ma anche da una miriade di forme viventi5.

Una riflessione ecologica approfondita è estremamente complessa perché ha bisogno d'un approccio mterdisciplinare che coinvolga almeno la Biologia, la Chimica, la Fisica, l'Economia e il Diritto, nella consapevolezza che ogni azione umana incide sull'ambiente, in modo diretto o indiretto.

A loro volta, i problemi sollevati dalla questione ambientale non sono solo di tipo economico, sociale e politico, ma soprattutto conoscitivo e informativo, essendo necessario acquisire una grande quantità di dati complessi ed eterogenei riguardanti la struttura del territorio, i fenomeni fisici, chimici e biologici, la quantità e qualità delle risorse naturali, gli indicatori dello stato dell'ambiente, gli strumenti, le tecniche di simulazione e i modelli previsionali disponibili, ma in particolar modo - sotto il profilo considerato in questo contributo - le disposizioni normative e i regolamenti tecnici.

@3. Informazione ambientale e tecnologie informatiche

L'esigenza d'informazioni sull'ambiente è avvertita in maniera crescente da un numero sempre più alto non solo di pubbliche autorità e organismi istituzionali (a livello internazionale, comunitario, nazionale, regionale e locale), ma anche di soggetti individuali e collettivi, fino alla dimensione dell'intera opinione pubblica, la cui sensibilizzazione e responsabilizzazione attualmente si pongono come elementi imprescindibili per un'estesa ed efficace tutela ambientale. Se, da una parte, la comunità sociale s'attende da scienziati e ricercatori una più approfondita conoscenza dei fenomeni ambientali e lo sviluppo di tecnologie atte a consentirne il controllo, sono poi gli operatori tecnici ed economici a misurarsi concretamente con l'applicazione delle nuove metodologie e a verificarne 1 risultati nello svolgimento dei processi produttivi ed economici; cosl pure, mentre ai politici e agli amministratori pubblici spetta di legiferare in merito alla pianificazione e gestione dell'assetto territoriale, compete poi agli operatori giuridici - e tra questi, in particolare, ai giudici - d'affrontare e risolvere i molteplici ePage 144 complessi problemi derivanti dall'applicazione di leggi sovente scoordinate ed ambigue.

La questione ambientale, per la sua gravita ed estensione, richiede un comvolgimento generale di politici e amministratori, ma anche - e soprattutto - una diversa sensibilità e consapevolezza dei privati cittadini, in cui si dovrebbero gradatamente indurre radicali modificazioni degli atteggiamenti e delle consuetudini di vita. Una tutela ambientale efficace dev'essere però non solo pervasiva, ma anche il più possibile articolata e preventiva: il ruolo dell'informazione - e, quindi, degli strumenti e delle tecniche informatiche che a essa si ricollegano - diviene quindi centrale, nella funzione di supporto alle strategie e alle decisioni dei politici, da una parte, nel-l'orientare l'opinione pubblica e fornire gli obiettivi della ricerca, dall'altra.

Con riferimento all'ambiente le tecnologie dell'informazione trovano utile impiego in ordine al conseguimento di funzioni diverse, che vanno dall'analisi e controllo dei fenomeni ambientali alla progettazione e sviluppo di processi produttivi sempre meno aggressivi e inquinanti. I principali settori applicativi riguardano il monitoraggio ambientale (rilevamento, raccolta, archiviazione ed elaborazione di dati relativi all'inquinamento atmosferico, idrico e acustico, alle condizioni climatiche, al livello di radioattività, all'evoluzione dei parametri ambientali, ecc), lo sviluppo di modelli numerici dei fenomeni naturali, la realizzazione di sistemi informativi territoriali e la costruzione di banche di dati di vario livello (internazionale, nazionale, regionale, locale) e contenuto (dalle informazioni sui dati ambientali a quelle sui centri di documentazione e di ricerca, sulle nuove competenze e tecnologie disponibili, nonché sulla legislazione, giurisprudenza e dottrina pertinenti).

In ordine all'esigenza di rendere disponibili le informazioni a un'utenza molto diversificata per cultura, preparazione, funzioni e responsabilità, ma comunque solitamente sprovvista di specifiche competenze informatiche, grande rilevanza nel campo ambientale assumono tutte quelle più recenti tecnologie che - basandosi soprattutto sull'impiego di linguaggi naturali (o seminaturali), strumenti grafici, tecniche ipertestuali e ipermediali - risultano più o meno direttamente orientate verso la realizzazione d'interfacce uomo-macchina semplici e amichevoli.

@4. La nozione d'ambiente

Secondo la definizione del Consiglio delle Comunità Europee l'ambiente è «l'insieme degli elementi che, nella complessità delle loro relazioni,Page 145 costituiscono il quadro, habitat e le condizioni di vita dell'uomo, quali sono in realtà o quali sono percepiti».

Le implicazioni generali d'ordine giuridico non riguardano solo il diritto all'informazione ambientale, ma s'estendono a una vasta sene di categorie concettuali e istituti tradizionali. Valga per tutte la considerazione che nella nostra tradizione giuridica, basata sul Diritto romano, l'ambiente e i suoi elementi - come l'acqua e l'aria - non erano considerati beni in senso giuridico, bensl res communes omnium, quindi non appropnabih e non suscettibili di godimento esclusivo; averne evidenziato la limitatezza ed esauribilità, e quindi anche i rischi di degrado e di compromissione, ha posto l'esigenza d'una revisione delle stesse categorie giuridiche, fino alla qualificazione di tali elementi come beni giuridici veri e propri, dotati d'un valore economico determinabile.

Dalla dottrina più avanzata, avallata anche dalla sentenza della Corte...

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