SENTENZA Nº 202300673 di TAR Puglia - Lecce, 10-05-2023

Presiding JudgeMANCA ETTORE
Date10 Maggio 2023
Published date18 Maggio 2023
Judgement Number202300673
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce (Italia)
Pubblicato il 18/05/2023

N. 00673/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00751/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso r.g. n. 751 del 2022, proposto da:
- Barbara Fiore, rappresentata e difesa dall’Avv. Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;

contro

- il Comune di Gallipoli, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Piro, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;

per l’annullamento

- del provvedimento in data 4 aprile 2022, prot. n. 0021666, del Comune di Gallipoli - Settore 3 Sviluppo del Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente, S.U.E. - Sportello Unico Edilizia, con il quale è stata rigettata la domanda finalizzata al rilascio di un Permesso di Costruire per il mantenimento annuale della struttura balneare denominata ‘Lido La Bussola’ in località Rivabella, in Catasto al fg. 3 p.lla 489 (ex 353), su area demaniale in concessione;

- di ogni altro atto allo stesso preordinato, connesso e/o consequenziale e, in particolare, del preavviso di diniego prot. n. 0063508 datato 22 novembre 2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli.

Visti gli atti della causa.

Relatore all’udienza pubblica del 10 maggio 2023 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.


FATTO e DIRITTO

1) Premesso che:

- la sig.ra Fiore è titolare, su di un’area in concessione demaniale in località Rivabella del Comune di Gallipoli, dello stabilimento balneare Lido La Bussola, al cui interno insistono una serie di manufatti assentiti in virtù di permesso di costruire ‘stagionale’ n. 23886 del 22 maggio 2007.

- in data 8 luglio 2019, dopo una serie di vicende amministrative e giudiziarie, la Fiore presentava un’istanza finalizzata al rilascio di un permesso di costruire con validità annuale e della relativa autorizzazione paesaggistica.

- l’istanza veniva respinta con determinazione prot. n. 21666 del 4 aprile 2022.

- veniva dunque proposto il presente ricorso e, in specie, formulati i seguenti motivi di censura: a) motivazione errata; omessa istruttoria; violazione di legge, in particolare dell’art. 8, comma 5, LR Puglia n. 17/2015; eccesso di potere per violazione dell’art. 45 delle NTA del PPTR e dell’Intesa inter-istituzionale datata 27.10.2015; b) violazione di legge, in particolare dell’art. 20 del DPR n. 380/2001; eccesso di potere per omessa istruttoria; violazione del principio di economicità; violazione dell’art. 3 del DPR n. 31/2017 e dell’allegato punto B.26; motivazione errata; c) eccesso di potere per disparità di trattamento; illogicità ed irrazionalità manifesta; carenza di motivazione; violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, buona fede e 15 correttezza; d) violazione di legge, e in particolare dell’art. 8, comma 5, LR Puglia n. 17/2015; eccesso di potere per violazione dell’ordinanza per il turismo e le strutture balneari della Regione Puglia; eccesso di potere per illogicità manifesta; violazione dell’art. 45 delle NTA del PPTR; eccesso di potere per violazione della circolare Regione Puglia n. 15 del 16.10.2008; omessa motivazione; violazione del PRG del Comune di Gallipoli.

2) Osservato che questa Sezione, pronunciandosi inter partes con la sentenza n. 1675 del 24 ottobre 2022, non appellata e avente a oggetto provvedimenti rivolti a ingiungere alla Fiore lo smontaggio stagionale delle strutture in parola, evidenziava quanto segue: «4.- Ritenuto infine, quanto al ‘merito’ della delle valutazioni rimesse alla p.A. in tema di stagionalità o annualità dei permessi in parola, e quindi in relazione alla portata conformativa di questa pronuncia, che:

- nella sentenza n. 1478 del 2021, e in diverse successive pronunce, la Sezione esponeva quanto segue: «B.- Considerato che:

- ai sensi dell’art. 8, comma 5, legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, «Ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno solare».

- l’art 45 del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale pugliese, inoltre, dopo aver in termini generali vietato, al comma 2, nei territori costieri, la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, considera tuttavia ammissibili, al comma 3, lett. b3), fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, gli interventi aventi a oggetto la «realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi».

- il riferimento alle «attrezzature di facile amovibilità per la balneazione» di cui all’art. 45, comma 3, lett. b3), derogatorio rispetto al divieto di cui al comma 2, viene costantemente interpretato - in linea con la richiamata previsione dell’art. 8, comma 5, norma di rango superiore rispetto alle previsioni del richiamato...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT