ORDINANZA COLLEGIALE Nº 201700235 di TAR Abruzzo - Pescara, 09-06-2017

Presiding JudgeTRAMAGLINI ALBERTO
Date09 Giugno 2017
Published date16 Agosto 2017
Court Rule Number201700235
CourtTribunale Amministrativo Regionale d'Abruzzo - Pescara (Italia)
Pubblicato il 16/08/2017N. 00024/2017 REG.RIC.

N. 00235/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00024/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 24 del 2017, proposto da:


Vincenzo Cesetti, rappresentato e difeso dall'avvocato Egidio Lizza, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Valadier N. 43;


contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la sede della stessa domiciliati in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;

nei confronti di

Nando Paris non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del Capo del CFS n. 81278 comunicato il 7 novembre 2016 a mezzo pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del CFS ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 177/2016, con cui è individuata l'Amministrazione presso cui è stato assegnato il ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero della Difesa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2017 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


1.- La questione sottoposta al Giudice rimettente.

Il ricorrente, vice sovrintendente del Corpo Forestale dello Stato, impugna il decreto del capo del Corpo forestale dello Stato n. 81278 del 31 ottobre 2016, recante “l’individuazione delle unità di personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato assegnate all’Arma dei Carabinieri”, con cui è stata disposta la sua assegnazione all’Arma dei Carabinieri; chiedendo altresì il risarcimento dei danni consequenziali.

Più in particolare, il medesimo, che non ha scelto di essere destinato ad altra Amministrazione civile dello Stato ex articolo 12 comma 3 del d.lgs. n. 177 del 2016, è risultato tra le unità di personale appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che sono state individuate ed assegnate alla predetta forza di polizia a ordinamento militare, “in base al criterio indicato all’articolo 12, comma 2, lettera a), punto 1” del d.lgs. n. 177 del 2016, vale a dire perché impiegati“negli uffici, nei reparti e negli enti attraverso i quali sono esercitate le funzioni trasferite all’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo”.

Tale provvedimento è stato adottato quindi in esecuzione del succitato decreto legislativo 12 settembre 2016, n. 177, rubricato «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato», che ha attuato la delega contenuta nell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

Dal tenore del ricorso si comprende agevolmente come l’interesse perseguito dal ricorrente, nel chiedere l’annullamento degli atti impugnati, sia quello di continuare a operare all’interno del disciolto Corpo Forestale dello Stato, e in subordine di non confluire nell’Arma dei Carabinieri o comunque in altra Forza di Polizia ad ordinamento militare, ma solo nella Polizia di Stato.


2.- Sulla rilevanza della questione di Costituzionalità.

Preliminarmente, il rimettente rileva la propria competenza e giurisdizione, attenendo la causa ad una questione riguardante la materia del pubblico impiego non privatizzato (T.A.R. Roma sez. II 22 settembre 2016 n. 9889) e potendosi applicare, ai fini della competenza, il criterio della sede di servizio, essendo stato impugnato, in parte qua in quanto ovviamente nei limiti dell’interesse del ricorrente, un atto plurimo (cfr. T.A.R. Genova sez. I 26 febbraio 2015 n. 237; e nella specie T.A.R. Roma, ordinanza collegiale 21 giugno 2017 n. 7212; Consiglio di Stato, ordinanza collegiale n. 3885 del 3 agosto 2017).

Sempre in via preliminare, si rileva che la mancata scelta ex articolo 12 comma 3 del d.lgs. n. 177 del 2016 non manifesta alcuna acquiescenza al trasferimento nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri, significando al più la volontà di non uscire dal comparto sicurezza.

Peraltro, come rilevato dal ricorrente a pag. 4 della sua memoria, nell’ultima versione adottata il d.lgs. n. 177 del 2016 non consente alcuna opzione volontaria di transito a domanda nella Polizia di Stato.

Ancora in via preliminare, ad avviso del Collegio, trattandosi appunto dell’impugnazione di un atto plurimo, non appare necessaria la notifica ad altro controinteressato (che pur c’è stata nel caso di specie), atteso che l’impugnazione è, come evidenziato, in parte qua e nei limiti del proprio interesse; e la rimessione della questione di Costituzionalità è un incidente del processo che non influisce sul litisconsorzio.

Come si è esposto nel paragrafo precedente, poi, il provvedimento impugnato è meramente esecutivo del d.lgs. n. 177 del 2016, e più in particolare dell’articolo 7, con il quale si è stabilito l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, e dell’articolo 12, con il quale si è stabilito e disciplinato il transito del personale del disciolto Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri; e detto d.lgs. n. 177 del 2016 è stato a sua volta adottato in virtù della delega conferita al Governo con la legge n. 124 del 2015, articolo 8 comma 1 lett. a).

Ne consegue che l’eventuale illegittimità costituzionale degli articoli 7 e 12 del d.lgs. n. 177 del 2016 (oltre che, conseguentemente, degli altri articoli del medesimo d.lgs. n. 177 del 2016, i quali, come si illustrerà meglio nel prosieguo, disciplinano i conseguenti regimi e procedimenti a valle dello scioglimento del Corpo Forestale) e/o dell’articolo 8 comma 1 lett. a) della legge 124 del 2015 determinerebbe la caducazione automatica del provvedimento oggi impugnato o quantomeno la sua illegittimità derivata, con conseguente accoglimento del presente ricorso.

Viceversa esso dovrebbe essere respinto, non essendovi altre ragioni di illegittimità denunciate dal ricorrente.

Tutto ciò premesso, il rimettente dubita della legittimità costituzionale delle norme di seguito indicate, e chiede l’esame della questione nel seguente ordine di graduazione dei motivi: 4.1. – 4.2. – 3.4. – 3.3. – 3.5. – 3.1. – 3.2., nonostante che, per ragioni espositive, si sia dovuto seguire un ordine diverso.


3.- Sulla illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 177 del 2016, articoli 7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15...

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