DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 177 - Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Coming into Force13 Settembre 2016
Enactment Date19 Agosto 2016
Published date12 Settembre 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/09/12/16G00193/CONSOLIDATED/20181212
Official Gazette PublicationGU n.213 del 12-09-2016
Capo I Ambito di applicazione
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, di attuazione dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto l'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, recepita con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Visto il regolamento n. 885/2006/CE del 21 giugno 2006;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il regolamento n. 907/2014/UE dell'11 marzo 2014;

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera a) e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 3 marzo 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 18 aprile 2016;

Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari del 12 e 13 luglio 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione del 20 luglio 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2016;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto

  1. Il presente decreto disciplina, nell'ambito dell'unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, di seguito denominata «legge»:

  1. la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia;

  2. l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, l'attribuzione delle relative funzioni, risorse strumentali e finanziarie, nonche' il conseguente transito del personale del medesimo Corpo.

Capo II Razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali
Art 2.

Comparti di specialita' delle Forze di polizia

  1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compiti nei seguenti rispettivi comparti di specialita', ferme restando le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente a ciascuna Forza di polizia, nonche' le disposizioni di cui alla medesima legge:

    1. Polizia di Stato:

      1) sicurezza stradale;

      2) sicurezza ferroviaria;

      3) sicurezza delle frontiere;

      4) sicurezza postale e delle comunicazioni;

    2. Arma dei carabinieri:

      1) sicurezza in materia di sanita', igiene e sofisticazioni alimentari;

      2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;

      3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;

      4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

    3. Corpo della Guardia di finanza:

      1) sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia, attribuiti dal presente decreto, e alle altre funzioni gia' svolte, ai sensi della legislazione vigente e fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera;

      2) sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento.

  2. Per i comparti di specialita' di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Art 3.

Razionalizzazione dei presidi di polizia

  1. Ferma restando la coordinata presenza della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e la garanzia di adeguati livelli di sicurezza e di presidio del territorio, nonche' l'articolo 177 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono determinate misure volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio, privilegiando l'impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell'Arma dei carabinieri nel restante territorio, salvo specifiche deroghe per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, tenendo anche conto dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici delle Forze di polizia di livello provinciale in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto, dell'articolo 1, comma 147, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonche' della revisione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge.

  2. Con proprie determinazioni, il Comandante generale della guardia di finanza ridefinisce la dislocazione territoriale dei comandi e reparti del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, tenendo conto delle esigenze connesse all'esercizio delle relative finalita' istituzionali di polizia economico-finanziaria a competenza generale, nonche', ai sensi del comma 1, in relazione al concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Al fine di assicurare maggiore economicita', speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa, la linea gerarchica territoriale, speciale e addestrativa del Corpo della guardia di finanza, nonche' le denominazioni dei comandi e reparti del medesimo Corpo, sono ridefinite, in deroga agli articoli 2, comma 3, 6 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Comandante generale della guardia di finanza.

Art 4.

Razionalizzazione dei servizi navali

  1. Ai fini dell'esercizio da parte del Corpo della guardia di finanza delle funzioni in mare ai sensi dell'articolo 2, sono soppresse le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti navali dell'Arma dei carabinieri, fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unita' navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica e' gia' dislocata una unita' navale, nonche' i siti navali del Corpo di polizia penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno.

  2. Sono trasferiti al Corpo della guardia di finanza i mezzi interessati dalle soppressioni di cui al comma 1, da individuare con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia.

  3. Ferme restando le funzioni e le responsabilita' di ciascuna Forza di polizia, il Corpo della guardia di finanza assicura con i propri mezzi navali il supporto alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della polizia penitenziaria per le attivita' connesse con l'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, nonche' al Corpo della polizia penitenziaria con i propri mezzi aerei il supporto per il servizio delle traduzioni, secondo modalita' da stabilire con appositi protocolli d'intesa, adottati previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze.

  4. Il Corpo della guardia di finanza provvede all'attuazione dei compiti di cui al comma 3 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  5. Per l'adattamento dei mezzi di cui al comma 2 alle esigenze d'impiego del Corpo della guardia di finanza nonche' per la relativa manutenzione e gestione, e' autorizzata la spesa di euro 708.502 per l'anno 2017 e di euro 568.202 a decorrere dall'anno 2018.

Art 5.

Gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia

  1. Al fine di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, sono introdotti, nell'ambito di quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi delle Forze di polizia.

  2. Le Forze di polizia, ferma restando la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, in particolare tramite Consip S.p.a., adottano, nell'ambito dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 1° aprile 1981, n. 121...

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