n. 12 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 2018 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE (Sezione prima) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 138 del 2018, proposto dai sigg.ri Luca Di Franco, Claudio Di Matteo, Emilio Di Stefano, Antonio Di Viesti e Daniele Gentile, rappresentati e difesi dagli avvocati Emanuela Mazzola e Vittorio Angiolini, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia, contro Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Ministero della difesa, in persona dei rispettivi Ministri p. t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliati in Campobasso, via Garibaldi, n. 124;

Per l'annullamento, previa sospensione cautelare, dei seguenti atti: 1) il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Corpo forestale dello Stato, Ispettorato Generale, a firma del Capo del Corpo forestale dello Stato, n. 81279 del 31 ottobre 2016, pubblicato nel Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato in data 7 novembre 2016, con il quale gli odierni ricorrenti sono stati assegnati all'Arma dei carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 2017;

2) tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi ai provvedimenti impugnati;

con contestuale istanza di delibazione della questione di legittimita' costituzionale - sollevata espressamente col ricorso - dell'art. 8 della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui delega il Governo a prevedere con decreto legislativo la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e il suo eventuale assorbimento in altra Forza di polizia previo parere, anziche' previa intesa, in sede di Conferenza unificata, e degli articoli 1, 2 e da 7 a 20 del decreto legislativo n. 177 del 2016, per violazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 23, 35, 52, 76, 97, 117, comma 4, 118 e 120 Cost., ritenendosi la questione di legittimita' rilevante e non manifestamente infondata;

nonche' per l'annullamento dei decreti di inquadramento e attribuzione del grado militare;

Visti il ricorso in riassunzione, i relativi allegati e le successive memorie dei ricorrenti;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria difensiva di Ministero della difesa e Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2018 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

I - I ricorrenti sono 5 dei 274 funzionari e operatori del Corpo forestale dello Stato che si erano rivolti al Tribunale amministrativo regionale Lazio per impugnare gli atti indicati in epigrafe (n.r.g. 13726/2016). Il detto Tribunale amministrativo regionale - sezione II-ter, con ordinanza n. 3491/2018, pubblicata in data 29 marzo 2018, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a conoscere la controversia con riferimento a una folta aliquota degli originari 274 ricorrenti, indicando i Tribunali territorialmente competenti, sulla base del criterio della sede di servizio al momento della proposizione del ricorso. Con atto notificato il 21 aprile 2018 e depositato il 25 aprile 2018, i cinque ricorrenti, aventi sede di servizio nel Molise, riassumono il ricorso dinanzi a questo Tribunale amministrativo regionale, per chiedere l'annullamento, per quanto di interesse, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a firma del Capo del Corpo forestale dello Stato, n. 81279 del 31 ottobre 2016, pubblicato nel Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato, in data 7 novembre 2016, con il quale i ricorrenti stessi sono stati assegnati all'Arma dei carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 2017, nonche' per l'annullamento dei decreti di inquadramento e attribuzione di grado militare, proponendo contestuale istanza di delibazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge n. 124/2015, nella parte in cui delega il Governo a prevedere con decreto legislativo la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e il suo eventuale assorbimento in altra Forza di polizia previo parere, anziche' previa intesa, in sede di Conferenza unificata, nonche' degli articoli 1, 2, 7 - 20 del decreto legislativo n. 177 del 2016, per violazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 23, 35, 52, 76, 97, 117, comma 4, 118 e 120 Cost., ritenendo la questione di legittimita' rilevante e non manifestamente infondata. I ricorrenti deducono i seguenti motivi di diritto: 1) illegittimita' derivata, violazione degli articoli 5, 97, 117, comma 4, 118 e 120 Cost.;

2) violazione degli art. 3, 23, 52, 76 e 77 Cost., illegittimita' derivata, violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 4 e 35 Cost.;

3) illegittimita' derivata, violazione e falsa applicazione degli articoli 76 e 77 Cost.;

4) illegittimita' del provvedimento impugnato, violazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 177/2016, violazione della legge n. 241/1990, vizio d'istruttoria, vizio di motivazione. Con successiva memoria, i ricorrenti ribadiscono e precisano le proprie deduzioni e conclusioni. Si costituiscono i Ministeri intimati, chiedendo - anche con successiva memoria - la reiezione del ricorso, perche' inammissibile e infondato. Confutano i dedotti profili di incostituzionalita' della legge. All'udienza del 21 novembre 2018, la causa e' introitata per la decisione. II - Preliminarmente, il rimettente rileva la propria competenza e giurisdizione, attenendo la causa a una questione riguardante la materia del pubblico impiego non privatizzato (Tribunale aministrativo regionale Roma, sez. II, 22 settembre 2016 n. 9889) e potendosi applicare, ai fini della competenza, il criterio della sede di servizio, essendo stato impugnato, in parte qua e nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, un atto plurimo (cfr.: Tribunale amministrativo regionale Genova sez. I 26 febbraio 2015 n. 237;

e nella specie Tribunale amministrativo regionale Roma, ordinanza 21 giugno 2017 n. 7212;

Consiglio di Stato, ordinanza n. 3885 del 3 agosto 2017). Sempre in via preliminare, si rileva che la mancata scelta dei ricorrenti di transitare ad altra Amministrazione civile, ex art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 177/2016, non equivale ad acquiescenza al trasferimento nei ruoli dell'Arma dei carabinieri, significando al piu' la volonta' di non uscire dal comparto-sicurezza. Ancora in via preliminare, ad avviso del Collegio, trattandosi dell'impugnazione di un atto plurimo, non appare necessaria la notifica ad un controinteressato, atteso che l'impugnazione deve intendersi, come evidenziato, in parte qua e nei limiti del proprio interesse. Ad ogni buon conto, la rimessione della questione di costituzionalita' e' da ritenersi come incidente del processo che non influisce sull'eventuale litisconsorzio. III - I provvedimenti impugnati sono meramente esecutivi del decreto legislativo n. 177/2016, e piu' in particolare dell'art. 7, con il quale si e' stabilito l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, e dell'art. 12, col quale si e' stabilito e disciplinato il transito del personale del disciolto Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri. Detto decreto legislativo n. 177 del 2016 e' stato a sua volta adottato in virtu' della delega conferita al Governo con la legge n. 124/2015, art. 8 comma 1 lettera a). Ne consegue che l'eventuale illegittimita' costituzionale degli articoli 7 e 12 del decreto legislativo n. 177/2016 (oltre che, conseguentemente, degli altri articoli del medesimo decreto legislativo n. 177 del 2016, i quali disciplinano i regimi e procedimenti a valle dello scioglimento del Corpo forestale), nonche' dello stesso art. 8, comma 1 lettera a), della legge n. 124/2015, determinerebbe la caducazione automatica dei provvedimenti impugnati o quantomeno la loro illegittimita' derivata, con conseguente accoglimento del presente ricorso. In caso contrario, il ricorso dovrebbe essere respinto, non essendovi altre ragioni d'illegittimita' denunciate dai ricorrenti. IV - Tutto cio' premesso, il rimettente - anche sulla scorta di analoghi provvedimenti del Tribunale amministrativo regionale Abruzzo - Sezione staccata di Pescara (ord. n. 235/2017) e del Tribunale amministrativo regionale Veneto - Venezia (ord. n. 210/2018), dubita della legittimita' costituzionale delle norme di seguito indicate, e chiede l'esame della questione, nell'ordine di graduazione dei motivi. V - Sussiste l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge n. 124 del 2015 e del conseguente decreto legislativo n. 177/2016, per contrasto con gli articoli 5, 97, 117, comma 4, 118 e 120 della Costituzione. Gli atti impugnati danno concreta attuazione al decreto legislativo n. 177 del 2016, a sua volta emanato in virtu' della delega conferita al Governo dall'art. 8 della legge n. 124 del 2015. La delega stessa appare connotata da vizi d'incostituzionalita', consistenti nel non aver previsto un adeguato coinvolgimento delle Regioni (mediante il raggiungimento di un'intesa) nella riorganizzazione (o meglio, soppressione) del Corpo forestale dello Stato. Tali vizi, logicamente, si riverberano sul decreto legislativo delegato e sui provvedimenti attuativi impugnati. Per comprendere quanto la soppressione del Corpo forestale dello Stato incida in maniera lesiva sull'alveo delle competenze legislative e amministrative regionali, occorre ricordare che la materia «agricoltura e foreste» rientrava nella competenza legislativa delle Regioni gia' con l'art. 117 della Costituzione del 1948 e che l'originario art. 118 assegnava alle Regioni, parallelamente, anche le relative funzioni amministrative. A ridosso dell'entrata in vigore della Costituzione, il decreto legislativo n. 804/1948 stabili' che «il Corpo forestale dello Stato e', a tutti gli effetti, personale civile dello Stato» e che i suoi ufficiali, sottufficiali e guardie «sono esenti dal richiamo in servizio militare per...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT