Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 25 maggio 2000, n. 6075 (ud. 24 gennaio 2000). Pres. Zumbo - Est. Mannino - P.M. Fraticelli (conf.) - Ric. P.G. in proc. Comugnaro ed altro.

Sicurezza pubblica - Stranieri - Assunzione di straniero privo di autorizzazione al lavoro - Nuova previsione incriminatrice - Rapporto con la disciplina abrogata - Individuazione.

La condotta già sanzionata dall'art. 12, comma 2, dell'abrogata legge 30 dicembre 1986 n. 943 (occupazione di lavoratori immigrati extracomunitari sprovvisti di autorizzazione al lavoro) è restata e resta sanzionabile, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 6 marzo 1998 n. 40, poi trasfuso nell'art. 22, comma 10, del T.U. approvato con D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286 (principio affermato con riguardo all'assunzione di personale domestico). (Mass. redaz.). (D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 22) (1).

    (1) Singolare decisione della S.C. che si pone in contrasto con altre precedenti secondo le quali la condotta prevista dall'art. 22, comma 10, del vigente T.U. è diversa da quella prevista dalla legge abrogata, presupponendo, rispettivamente, quest'ultima la mancanza dell'autorizzazione al lavoro, l'altra la mancanza del permesso di soggiorno. Si veda, in proposito, l'ampia rassegna giurisprudenziale in Il codice repertorio delle leggi penali speciali a cura di P. DUBOLINO e C. DUBOLINO, Ed. La Tribuna, Piacenza 2000, 852.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Avverso la sentenza del Pretore di Campobasso 24 marzo 1999 n. 164, con la quale Maria Comugnaro e Dario Palange sono stati assolti perché il fatto non è previsto dalla legge come reato dall'imputazione di aver assunto alle loro dipendenze come collaboratrici domestiche n. 2 lavoratrici extracomunitarie sprovviste dell'autorizzazione al lavoro, propone ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte d'appello di Campobasso, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:

- violazione in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p., per mancata applicazione, dell'art. 22 comma 10 D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, che ha sostituito l'art. 12 comma 2 L. 1986 n. 943.

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

La L. 6 marzo 1998 n. 40, nell'abrogare all'art. 46 comma 1 lett. c) l'art. 12 comma 2 L. 30 dicembre 1986 n. 943, lo ha contemporaneamente sostituito con l'art. 20 comma 8 relativamente al lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e con l'art. 22 comma 6 riguardo al lavoro stagionale, per cui la condotta del datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, resta reato, punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da due a sei milioni di lire.

Norme di identica formulazione sono state dettate dal D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286, che all'art. 47 lett. b) e c) ha confermato l'abrogazione dell'art. 12 comma 2 L. 30 dicembre 1996 n. 943 e delle altre disposizioni della L. 6 marzo 1998 n. 40 (salvo l'art. 3) e agli artt. 22 comma 10 e 24 comma 6 ha letteralmente riprodotto gli artt. 20 comma 8 e 22 comma 6 della L. 6 marzo 1998 n. 40.

Pertanto la successione delle leggi in questa materia non ha dato luogo a successione di norme penali nel senso che l'assunzione irregolare di lavoratori stranieri sin dalla L. 1986 n. 943 è stata costantemente sanzionata penalmente ed ha quindi costituito reato senza soluzioni di continuità.

Erroneamente, di conseguenza, la sentenza impugnata ha ritenuto il contrario, adottando una decisione che dev'essere perciò annullata con rinvio al primo giudice per un nuovo processo, che tenga conto dello stato della disciplina. (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 15 maggio 2000, n. 341 (c.c. 24 gennaio 2000). Pres. Zumbo - Est. Mannino - P.G. Fraticelli (conf.) - Ric. Trapè.

Giuoco e scommessa - Apparecchi automatici e semiautomatici - Giuochi elettronici - Destinazione al gioco d'azzardo - Lucro rilevante - Necessità - Determinazione - Fattispecie.

Per verificare se si sia concretizzato il lucro rilevante per qualificare un apparecchio elettronico come destinato al gioco d'azzardo, secondo la lettera del quarto comma dell'art. 110 Tulps, la valutazione dell'ammontare del premio in denaro non può essere limitata alla posta relativa alla singola partita, ma deve considerare le possibilità di scommessa complessivamente derivanti dalla rapida successione delle partite resa possibile dai circuiti elettronici dei videogiochi. (Nella fattispecie si verteva sul sequestro di videogiochi di cui se ne era dimostrato sia l'aleatorietà quanto il fine di lucro collegato alla possibilità di perdita di somme notevoli pur nella eseguità della singola posta). (Mass. redaz.). (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110) (1).

    (1) In merito alla determinazione del «lucro rilevante» necessario per la configurabilità del giuoco d'azzardo, v. Cass. pen., sez. III, 11 gennaio 2000, Zorzi L., in questa Rivista 2000, 512. Circa la destinazione dei videogiochi al gioco d'azzardo, v. Cass. pen., sez. III, 18 giugno 1999, Di Stefano, ivi 2000, 408. In dottrina, cfr. G. SANTACROCE, Ancora sul regime sanzionatorio dell'esercizio abusivo di attività di giuoco d'azzardo a mezzo di apparecchi vietati dall'art. 110 Tups, in Giur. mer. 1997, I, II, 122.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Belluno 21 settembre 1999 n. 40, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro di videogiochi emesso il 21 luglio 1999 dal P.M. presso la Pretura di Belluno, Miguel Trapè Viladomat ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

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1) Violazione degli artt. 355 comma 2 e 354 c.p.p. in quanto il decreto di sequestro era illegittimo perché per carenza di motivazione e per difetto di accertamenti della P.G., era inidoneo a individuare i presupposti e i criteri in base ai quali si era ritenuta in concreto la non conformità dei videogiochi sequestrati alla legge.

2) Erroneità, carenza e illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti perché il tribunale ha ritenuto erroneamente e con motivazione superficiale che il decreto di sequestro, riguardo alla determinazione delle caratteristiche di abilità e di trattenimento dei videogiochi, fosse fondato sull'osservazione diretta della P.G.

3) Carenza di motivazione per l'omessa valutazione delle argomentazioni difensive concernenti gli elementi di cui ai primi due motivi.

Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.

L'ordinanza e il decreto impugnati tracciano la storia del sequestro, di cui il ricorrente sostiene l'illegittimità, e sottolineano come, dopo l'emissione in data 16 luglio 1999 di un primo decreto di sequestro, il 21 luglio 1999, su segnalazione della Polizia Giudiziaria dell'installazione nel Bar Monica di Trichiana di un videogioco che rispondeva alle medesime caratteristiche di quelli già sequestrati, il P.M. abbia emesso un nuovo decreto di sequestro, avente ad oggetto quest'ultimo videogioco per il fatto che aveva caratteristiche tali da giustificare la qualificazione di giuoco d'azzardo ai sensi degli artt. 110 Tulps e 718 c.p.

Così ricostruita la vicenda che aveva dato luogo all'emissione del decreto di sequestro impugnato, il tribunale ha risolto negativamente la questione riproposta dal ricorrente in sede di legittimità con il primo motivo d'impugnazione, rigettando l'eccezione di nullità del relativo provvedimento per difetto di convalida in quanto fondata sull'erroneo presupposto che il sequestro, per il fatto di non essere compreso nel primo decreto, fosse stato adottato di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria.

In realtà, il sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, preventivamente delegata a individuare gli apparecchi di videogioco di genere vietato, non può qualificarsi come d'iniziativa, ai sensi dell'art. 354 comma 2 c.p.p., qualora dopo l'informativa e in base ai risultati degli accertamenti con essa trasmessi e prima dell'attuazione del vincolo il P.M. abbia emesso un proprio decreto di sequestro.

Pertanto nella specie la lamentata violazione degli artt. 354 e 355 c.p.p. non sussiste, neppure sotto il profilo della carenza della motivazione e degli accertamenti necessari per individuare le caratteristiche dei videogiochi sequestrati.

Infatti, come il tribunale del riesame ha rilevato, l'esecuzione e il contenuto degli accertamenti svolti e la motivazione del sequestro risultano dal testo del decreto impugnato, nel quale si premette che i riscontri investigativi successivi al 16 luglio 1999 avevano accertato la presenza in altri bar della Provincia di Belluno, fra i quali il bar Monica di Trichiana, di videogiochi i quali, malgrado le rispettive differenze di utilizzazione, erano qualificabili come funzionali al giuoco d'azzardo in quanto avevano insita la scommessa, non richiedendo alcuna abilità da parte del giuocatore, che si limitava a premere il pulsante di avvio e ad attendere che la combinazione vincente apparisse sul display.

Il decreto indica specificamente sia gli elementi caratteristici dei videogiochi sia le modalità dell'azione di P.G. che ha consentito di accertarle, consistite in accessi informali ai locali individuati nel corso delle indagini. E passa in rassegna gli elementi suddetti, soffermandosi in particolare sulla variabilità della puntata, che raggiunge un importo superiore a lire 1 milione per un'ora di giuoco; l'abilitazione a ricevere banconote di grosso taglio; la ripetizione della partita per più di dieci volte.

Segnala, inoltre, il modo concreto di utilizzazione degli apparecchi, constatato nel corso degli accessi ad ogni singolo locale, con la conversione del premio in denaro.

Di conseguenza il primo motivo d'impugnazione è manifestamente infondato; e altrettanto lo è il secondo, che contesta la sussistenza del fumus commissi delicti.

I...

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