Sentenza nº 102 da Constitutional Court (Italy), 15 Aprile 2008

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione15 Aprile 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 102

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††† Presidente

-† Giovanni Maria††††††††††††††††††††††††††††††† FLICK†††††††† ††††††† Giudice

-† Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE††††††††† ††††††† ì

-† Ugo†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††† ††††††† ì

-† Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††† ††††††† ì

-† Alfonso††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††† ††††††† ì

-† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††† ††††††† ì

-† Luigi††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††† ††††††† ì

-† Gaetano†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††† ††††††† ì

-† Sabino†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††† ††††††† ì

-† Maria Rita††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††† ††††††† ì

-† Giuseppe††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††† ††††††† ì

-† Paolo Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††† NAPOLITANO††††† ††††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), nel loro testo originario, degli stessi articoli, nel testo sostituito, rispettivamente, dai commi 1, 2 e 3 dellíart. 3 della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione ñ Legge finanziaria 2007), nonchÈ dellíart. 5 di questíultima legge, promossi con due ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 10 luglio 2006 ed il 2 agosto 2007, depositati in cancelleria il 13 luglio 2006 ed il 7 agosto 2007 ed iscritti al n. 91 del registro ricorsi 2006 e al n. 36 del registro ricorsi 2007.

†††††††† Visti gli atti di costituzione della Regione Sardegna;

†††††††† udito nellíudienza pubblica del 12 febbraio 2008 il giudice relatore Franco Gallo;

uditi líavvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Graziano Campus e Paolo Carrozza per la Regione Sardegna.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con il ricorso n. 91 del 2006, notificato il 10 luglio 2006 e depositato il 13 luglio successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit‡ costituzionale: a) dellíart. 2 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), in riferimento allíart. 8, lettera i), dello statuto della Regione Sardegna (nel testo vigente allíepoca del deposito del ricorso), agli artt. 117 e 119 della Costituzione in relazione allíart. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 3 e 53 Cost., allíart. 117, primo comma, Cost. per violazione dellíart. 12 del Trattato CE; b) dellíart. 3 della stessa legge regionale, in riferimento allíart. 8, lettera i), dello statuto della Regione Sardegna (nel testo vigente allíepoca del deposito del ricorso), agli artt. 117 e 119 Cost. in relazione allíart. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli artt. 3 e 53 Cost., allíart. 117, primo comma, Cost. per violazione dellíart. 12 del Trattato CE; c) dellíart. 4 della stessa legge regionale, in riferimento allíart. 8, lettera i), dello statuto della Regione Sardegna (nel testo vigente allíepoca del deposito del ricorso), agli artt. 117 e 119 Cost. in relazione allíart. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 3 e 53, secondo comma, Cost. (parametri non espressamente indicati).

    Il ricorrente premette che le tre norme censurate ñ le quali istituiscono, rispettivamente, líimposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case, líimposta regionale sulle seconde case ad uso turistico e líimposta regionale su aeromobili ed unit‡ da diporto ñ non possono trovare fondamento costituzionale nellíart. 8, lettera i), dello statuto di autonomia. Detta disposizione, infatti, comprende tra le entrate regionali le ´imposte e tasse sul turismo e gli altri tributi propri che la regione ha facolt‡ di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Statoª.

    Sostiene la difesa erariale che ´líattribuzione, dunque, Ë duplice: diretta, per le imposte e tasse sul turismo; indiretta per gli altri tributi, in quanto presuppone che la regione abbia la facolt‡ di istituirli, facolt‡ che non viene attribuita direttamente dalla norma statutaria, ma che deve trovare la sua fonte in norme appositeª. Dalla formulazione del citato art. 8, si ricaverebbe, cioË, che ´il potere impositivo della regione investe i servizi turistici, vale a dire quelle prestazioni in favore del turista durante la sua permanenza nella regioneª, con la conseguenza che esso non potrebbe ´rappresentare la base costituzionale di nessuna delle norme impugnate perchÈ nessuna di esse [Ö] Ë riconducibile al turismo, secondo la nozione tradizionale in campo tributarioª.

    LíAvvocatura generale procede, poi, alla disamina delle singole norme denunciate e allíillustrazione delle censure formulate per ciascuna di esse.

    1.1. ñ In relazione al denunciato art. 2, la difesa erariale osserva che esso istituisce e disciplina líimposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case, applicabile ñ nei confronti dellíalienante avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale o avente domicilio fiscale in Sardegna da meno di ventiquattro mesi, con líesclusione dei soggetti nati in Sardegna e dei loro coniugi ñ alle cessioni a titolo oneroso a) di fabbricati siti in Sardegna entro tre chilometri dalla battigia marina, destinati ad uso abitativo, escluse le unit‡ immobiliari che per la maggior parte del periodo intercorso tra líacquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o del coniuge, nonchÈ b) di quote o azioni non negoziate sui mercati regolamentati di societ‡ titolari della propriet‡ o di altro diritto reale su detti fabbricati, per la parte ascrivibile ai fabbricati medesimi.

    Ad avviso della difesa erariale, tale norma vÌola il citato art. 8, lettera i), dello statuto della Regione Sardegna, perchÈ: a) líoggetto dellíimposta non puÚ essere ricondotto alla materia del turismo; b) non Ë ammissibile, in materie diverse dal turismo, una piena esplicazione di potest‡ tributarie regionali, in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale; c) sono ´violati i principi del sistema tributario dello Statoª in materie diverse dal turismo.

    La stessa norma violerebbe, inoltre, gli artt. 117 e 119 Cost., in relazione allíart. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, perchÈ non sarebbe ammissibile, in materia tributaria, una piena esplicazione di potest‡ regionali in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale.

    In via subordinata, per il caso in cui ´si potessero desumere i principi fondamentali del coordinamento del sistema tributario dalla legislazione tuttíora in vigoreª, la difesa erariale formula tre ulteriori censure.

    Deduce, in primo luogo, il contrasto della norma denunciata con gli artt. 117 e 119 Cost., in relazione allíart. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, per violazione del principio fondamentale espresso dallíart. 67, comma 1, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), per cui le plusvalenze immobiliari sono tassabili a condizione che la cessione intervenga a non pi˙ di cinque anni dallíacquisto o dalla costruzione, esclusi gli immobili acquistati per successione o donazione e gli altri casi che sono indicati dallo stesso articolo.

    In secondo luogo, deduce la violazione degli artt. 3 e 53 Cost., per contrasto con il ´principio generaleª secondo cui lo stesso indice di capacit‡ contributiva non giustifica la sovrapposizione di pi˙ imposte, perchÈ ogni imposta deve avere un presupposto autonomo, dovendo colpire ´materie tassabili diverseª, mentre nella specie la Regione ha colpito la stessa materia gi‡ tassata dallo Stato con líart. 67, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917 del 1986.

    In terzo luogo, deduce la violazione dellíart. 117, primo comma, Cost., in relazione allíart. 12 del Trattato CE, in quanto la norma censurata discrimina i cittadini comunitari adottando, per líapplicazione dellíimposta, i seguenti criteri: ´non essere nati in Sardegna, che attiene direttamente alla cittadinanza; avere il domicilio fiscale fuori del territorio nazionale, che attiene alla residenzaª. Argomenta, sul punto, che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunit‡ europee, ´il criterio che ricollega alla residenza nel territorio nazionale líeventuale rimborso dellíimposta versata per eccesso, sebbene si applichi indipendentemente dalla cittadinanza del contribuente interessato, rischia di danneggiare in particolare i contribuenti cittadini di altri Stati membri, giacchÈ saranno spesso questi ultimi a lasciare il paese o a stabilirvisi durante líannoª.

    1.2. ñ In relazione al denunciato art. 3, il ricorrente osserva che esso istituisce e disciplina líimposta regionale sulle seconde case ad uso turistico, dovuta ñ secondo classi di superficie ñ sui fabbricati siti nel territorio regionale ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia marina, non adibiti ad abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sugli stessi, applicabile nei confronti del proprietario di detti fabbricati, ovvero del titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, con domicilio fiscale fuori dal...

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