Sentenza nº 27 da Constitutional Court (Italy), 24 Gennaio 2005

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione24 Gennaio 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

sentenza n. 27/2005 (per gentile concessione della rivista telematica Lexitalia.it)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME† DEL† POPOLO† ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Valerio††††††††††††††† ONIDA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††† Presidente††††††††††††

-† Fernanda†††††††††††† CONTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† Giudice†††

-† Guido††††††††††††††††† NEPPI MODONA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Piero Alberto†††††† CAPOTOSTI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Annibale††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Franco ††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Giovanni Maria††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Francesco††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Ugo†††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Romano†††††††††††††† VACCARELLA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Paolo†††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Alfio††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Alfonso †††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Franco ††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente††††††††††††††††††††† †††††

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), disposizione introdotta dallíart. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito con modificazioni nella legge 1∞ agosto 2003, n. 214, e dellíart. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiunto dallíart. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dellíarticolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), modificato dallíart. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1∞ agosto 2003, n. 214, promossi con ordinanze dellí8 novembre 2003 dal Giudice di pace di Voltri, del 5 dicembre 2003 dal Giudice di pace di Mestre, del 23 febbraio 2004 dal Giudice di pace di Ficarolo, del 16 marzo 2004 dal Giudice di pace di Bra, del 17 febbraio 2004 dal Giudice di pace di Mestre, del 26 gennaio 2004 dal Giudice di pace di Montefiascone, del 30 e del 26 aprile 2004 dal Giudice di pace di Lanciano, del 12 maggio 2004 dal Giudice di pace di Carrara e del 10 maggio 2004 (n. 2 ordinanze) dal Giudice di pace di Casale Monferrato, rispettivamente iscritte ai nn. 120, 267, 465, 503, 569, 575, 643, 658, 701, 721 e 722 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11, 23, 25, 26, 32, 36 e 38, prima serie speciale, dellíanno 2004.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Giudice di pace di Genova, sezione distaccata di Voltri (r.o. n. 120 del 2004), ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale ñ per la violazione degli articoli 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione ñ dellíart. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), disposizione introdotta dallíart. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunta dalla legge di conversione 1∞ agosto 2003, n. 214.

    Il medesimo giudice rimettente ñ ipotizzando esclusivamente il contrasto con líart. 3 della Costituzione ñ ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale anche dellíart. 126-bis, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, introdotto dallíart. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dellíarticolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante allíesito della modifica apportata dallíart. 7, comma 3, lettera b), del gi‡ segnalato d.l. n. 151 del 2003, come modificato ñ a propria volta ñ dalla summenzionata legge di conversione n. 214 del 2003.

    Il suddetto articolo 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 Ë censurato dal rimettente genovese ´nella parte in cui prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente la segnalazione della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi entro 30 giorni i dati personali e della patente del conducenteª.

    I Giudici di pace di Mestre (r.o. nn. 267 e 569 del 2004), Ficarolo (r.o. n. 465 del 2004), Bra (r.o. n. 503 del 2004), Montefiascone (r.o. n. 575 del 2004), Lanciano (r.o. nn. 643 e 658 del 2004), Carrara (r.o. n. 701 del 2004) e Casale Monferrato (r.o. nn. 721 e 722 del 2004), hanno, a loro volta, sollevato questione di legittimit‡ costituzionale ñ deducendo, nel complesso, la violazione degli articoli 3, 24, 25 (líindicazione di questíultimo parametro apparendo, per vero, frutto di un laspsus calami) e 27 della Costituzione ñ sempre dellíart. 126-bis, comma 2 (ma, invero, la prima ordinanza di rimessione pronunciata dal rimettente di Mestre parrebbe investire líintero articolo), del d.lgs. n. 285 del 1992.

    1.1.- Riferisce il primo dei rimettenti (r.o. n. 120 del 2004) di essere investito della decisione del ricorso proposto ñ a norma dellíart. 204-bis del codice della strada ñ avverso un verbale di contestazione di infrazione stradale, ´con il quale Ë stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 137,55 e la sanzione amministrativa accessoria della decurtazione di punti sei dal punteggio attribuito alla patente di guida di veicoli a motoreª. Deduce, altresÏ, il Giudice di pace di Genova che il ricorrente ´non ha provveduto al versamento della somma pari alla met‡ del massimo edittale della sanzione inflitta, come previsto dal comma 3 del predetto art. 204-bisª, evidenziando, inoltre, che líinteressato ñ nel suo ricorso ñ ha sottolineato che ´il veicolo al momento dellíinfrazione era in uso alla propria moglieª.

    CiÚ premesso, il giudice a quo ipotizza ñ innanzitutto ñ il contrasto dellíart. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, con gli artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione.

    La norma di legge suddetta, infatti, violerebbe líart. 3 della Carta fondamentale sotto il profilo della irragionevole disparit‡ di trattamento realizzata tra quanti adiscono le vie giudiziali per líannullamento del verbale di contestazione dellíinfrazione stradale, e coloro che ñ in alternativa ñ decidano o di proporre, allo stesso scopo, ricorso amministrativo allíautorit‡ prefettizia, ovvero impugnino direttamente la c.d. ìordinanza-ingiunzioneî, giacchÈ ´líincombente procedurale di cui al comma 3 dellíart. 204-bis non Ë imposto a chi ricorra al prefetto ai sensi dellíart. 203ª del d.lgs. n. 285 del 1992, ovvero a chi, ai sensi degli artt. 204-bis e 205, ricorra al giudice di pace avverso líordinanza ingiunzione del prefetto. Un secondo motivo díincostituzionalit‡, prosegue il rimettente, sarebbe, inoltre, ravvisabile in relazione allíart. 24, primo comma, della Costituzione, giacchÈ líimposizione dellíonere procedurale previsto dalla norma impugnata limiterebbe ingiustificatamente ´la possibilit‡ di agire in giudizio per la tutela dei dirittiª, non essendo difatti ´dettata da ragioni di giustizia o di carattere processualeª. Infine, conclude sul punto il rimettente, un ulteriore autonomo profilo díincostituzionalit‡ dovrebbe riscontrarsi riguardo allíart. 113, secondo comma, della Costituzione, atteso che esso ´prevede che la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione non puÚ essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazioneª.

    Inoltre, il Giudice di pace di Genova solleva questione di legittimit‡ costituzionale anche dellíart. 126-bis, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992.

    Siffatta disposizione, ´nella parte in cui prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro 30 giorni, i dati personali e della patente del conducenteª, sarebbe in contrasto con líart. 3 della Costituzione, configurando ´un caso di responsabilit‡ oggettiva a carico del proprietario del veicoloª, giacchÈ questi risponderebbe ´per fatto altruiª. Orbene, prosegue il giudice a quo, mentre il ricorso a tale modello di responsabilit‡ ´puÚ apparire correttoª nelle ipotesi previste dagli articoli 196 del codice della strada e 2054 del codice civile (poichÈ in tali casi la responsabilit‡ solidale del proprietario del veicolo, ´per líaspetto puramente riparatorioª, risponde alla duplice necessit‡ di evitare che ´molte norme sulla circolazione stradaleª restino eluse, e che i danneggiati in sinistri stradali possano ´non ottenere il giusto risarcimentoª), Ë, per contro, irragionevole che il proprietario del veicolo sia punito per un fatto che non ha commesso, o che non ha neppure concorso a realizzare.

    Díaltra parte, osserva ulteriormente il rimettente, líart. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), enuncia ´il principio della responsabilit‡ personale in tema di sanzioni amministrative di natura punitivaª (a tale categoria appartenendo la misura della decurtazione dei punti dalla patente, dovendo essa considerarsi sanzione accessoria avente carattere strettamente ´punitivo personaleª), di talchÈ la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
50 temas prácticos
  • Giurisprudenza di legittimità
    • Italia
    • Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali Numero 1-2007, January 2007
    • 1 Enero 2007
    ...con riguardo alla sanzione della sospensione della patente di guida, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 2005, ha carattere strettamente personale, incidendo sull'atto amministrativo di abilitazione alla guida, a differenza delle sanzioni di caratt......
  • Giurisprudenza di legittimità
    • Italia
    • Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali Numero 12-2009, December 2009
    • 1 Diciembre 2009
    ...anche conducente. E ciò in relazione alla dichiarata incostituzionalità, in parte qua, del disposto della norma in questione con la sentenza n. 27 del 2005 della Corte costituzionale, applicabile anche al giudizio in questione perché ancora Ancora il ricorrente lamenta l’illegittimità della......
  • Sentenza nº 165 da Constitutional Court (Italy), 20 Maggio 2008
    • Italia
    • 20 Mayo 2008
    ...di ipotesi e che non esauriscono ogni situazione che si possa venire a creare». Richiamata, dunque, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005, il rimettente reputa che la norma censurata dia vita ad «una sanzione assolutamente sui generis, giacché la stessa – pur essendo di natu......
  • Legittimità
    • Italia
    • Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali Numero 9-2011, September 2011
    • 1 Septiembre 2011
    ...il quarto motivo la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, alla luce della sentenza n. 27 del 2005 della Corte costituzionale, che, dovendosi equiparare a “ius superveniens”, avrebbe dovuto trovare applicazione anche nel giudizio in que......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati
14 sentencias
  • Sentenza nº 165 da Constitutional Court (Italy), 20 Maggio 2008
    • Italia
    • 20 Mayo 2008
    ...di ipotesi e che non esauriscono ogni situazione che si possa venire a creare». Richiamata, dunque, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005, il rimettente reputa che la norma censurata dia vita ad «una sanzione assolutamente sui generis, giacché la stessa – pur essendo di natu......
  • Ordinanza nº 306 da Constitutional Court (Italy), 20 Novembre 2009
    • Italia
    • 20 Noviembre 2009
    ...patente di guida, oltre quella pecuniaria prevista dall’art. 180, comma 8, del codice della strada; che, richiamata, altresì, la sentenza n. 27 del 2005 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale di tale novellata formulazione dell’art. 126-bis, c......
  • Ordinanza nº 434 da Constitutional Court (Italy), 14 Dicembre 2007
    • Italia
    • 14 Diciembre 2007
    ...comma 2, e 180, comma 8, del codice della strada in contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost.; che, sebbene la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 abbia stabilito che la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente di guida (prevista dal comma 2 del censurato art. 126-b......
  • Ordinanza nº 23 da Constitutional Court (Italy), 02 Febbraio 2007
    • Italia
    • 2 Febrero 2007
    ...anche in ambito extrapenaleª; che infine, ad escludere la fondatezza della questione non potrebbe valere la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005, essendosi la stessa ´limitata ad esaminare la questione di costituzionalit‡ della decurtazione a carico del proprietario persona fi......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati
24 artículos doctrinales
  • Giurisprudenza di legittimità
    • Italia
    • Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali Numero 1-2007, January 2007
    • 1 Enero 2007
    ...con riguardo alla sanzione della sospensione della patente di guida, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 2005, ha carattere strettamente personale, incidendo sull'atto amministrativo di abilitazione alla guida, a differenza delle sanzioni di caratt......
  • Giurisprudenza di legittimità
    • Italia
    • Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali Numero 12-2009, December 2009
    • 1 Diciembre 2009
    ...anche conducente. E ciò in relazione alla dichiarata incostituzionalità, in parte qua, del disposto della norma in questione con la sentenza n. 27 del 2005 della Corte costituzionale, applicabile anche al giudizio in questione perché ancora Ancora il ricorrente lamenta l’illegittimità della......
  • Legittimità
    • Italia
    • Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali Numero 9-2011, September 2011
    • 1 Septiembre 2011
    ...il quarto motivo la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, alla luce della sentenza n. 27 del 2005 della Corte costituzionale, che, dovendosi equiparare a “ius superveniens”, avrebbe dovuto trovare applicazione anche nel giudizio in que......
  • Legittimità
    • Italia
    • Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali Numero 6/2012, June 2012
    • 1 Junio 2012
    ...stesse si erano già pronunciate con la sentenza 29 luglio 2008 n. 20544, e hanno accolto il motivo di ricorso, osservando che con la sentenza n. 27 del 2005 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis C.d.S., nella parte in cui disponeva che la dec......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT