Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 5 ottobre 2009, n. 21271. Pres. Settimj - Est. De Chiara - P.M. Patrone (conf.) - X (avv. Salerni) c. Comune di Palermo.

Sosta, fermata e parcheggio - Limitazioni nei centri abitati - Sosta a pagamento nelle strisce blu - Veicoli per persone disabili - Pagamento della sosta - Sussistenza.

Gli artt. 188, comma 3, c.s. e 11, comma 1, D.P.R. n. 502/1996, prevedono per i titolari del contrassegno l’esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall’autorità competente, mentre l’obbligo del pagamento di una somma è, invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta. Da ciò consegue che non può considerarsi gratuita la sosta di un veicolo dotato dello speciale contrassegno per i disabili nelle zone delimitate dalle strisce blu. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 188; D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, art. 11) (1).

(1) La sentenza in epigrafe si pone in contraddizione con quanto affermato nella precedente Cass. civ. 5 dicembre 2007, n. 25388, pubblicata in questa Rivista 2008, 218, in tema di sosta di autovettura per invalidi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali. Nella motivazione della pronuncia citata viene affrontata solo incidentalmente la questione oggetto della massima in commento precisando che gli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide, in possesso dello specifico contrassegno, «nonostante alcune agevolazioni accordate a tale tipologia di utenza (sosta nelle zone vietate dalla specifica segnaletica, circolazione e sosta nelle aree tutelate – Z.T.L. ed aree pedonali –, sosta senza limiti di tempo nelle aree destinate a sosta regolamentata, sosta nei parcheggi a pagamento senza corresponsione del rispettivo ticket, circolazione nelle corsie preferenziali), devono rispettare i divieti imposti dal citato art. 158, proprio per la presunzione accordata dal legislatore di intralcio e pericolo per la circolazione nel caso delle specifiche agevolazioni».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Il sig. ... propose opposizione a verbale di accertamento della violazione dell’art. 157 codice della strada elevato dalla Polizia Municipale di Palermo. L’opponente sosteneva che, essendo disabile ed avendo esposto lo speciale contrassegno, non doveva pagare alcunché nonostante avesse parcheggiato la sua autovettura in zona tariffata delimitata dalle strisce blu.

L’adito Giudice di Pace di Palermo non ammise la prova testimoniale dedotta dall’opponente e, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò l’opposizione sul rilievo che le persone disabili non sono esonerate dal corrispettivo dovuto nelle zone di sosta a pagamento.

Il sig. ... ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di censura, illustrati anche da memoria. L’amministrazione comunale intimata non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione della disciplina posta a tutela delle persone disabili, ed in particolare degli artt. 11 e 12 D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”) e 381 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”), sostenendo che per l’autovettura al servizio del detentore dello speciale contrassegno di cui all’art. 12 cit., la quale sia stata parcheggiata in uno stallo a pagamento a causa della indisponibilità – come nella specie – di uno degli stalli riservati gratuitamente alle persone disabili ai sensi dell’art. 11, comma 5, D.P.R. n. 503/1996 cit., la sosta sia gratuita.

  1. – Il motivo è infondato, perché ciò non è previsto da alcuna norma (ancorché sia teorizzato in circolari della Pubblica Amministrazione – cui fa riferimento il ricorrente – le quali, però, non hanno valore di norme di diritto). In particolare, gli artt. 188, comma 3, c.d.s. e 11, comma 1, D.P.R. n. 503/1996, cit., prevedono per i titolari del contrassegno l’esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall’autorità competente; l’obbligo del pagamento di una somma è, invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta, come del resto è confermato dall’art. 4, comma 4, lett. d), c.d.s. (per il quale l’ente proprietario della strada può “vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli”), che li considera alternativi.

    Né ha fondamento invocare a sostegno di una di- versa interpretazione, come fa il ricorrente, l’esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili. Dalla gratuità – anziché onerosità come per gli altri utenti – della sosta deriva, infatti, un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilità, la quale è favorita dalla concreta disponibilità – piuttosto che dalla gratuità – del posto dove sostare; sicché, anche in caso di indisponibilità dei posti riservati ai sensi dell’art. 11, comma 5, D.P.R. n. 503/1996, invocato dal ricorrente, non vi è ragione di consentire, in mancanza di previsione normativa, la sosta gratuita alla persona disabile che abbia trovato posto negli stalli a pagamento.

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    Va pertanto corretta l’affermazione della gratuità della sosta in ogni caso per i titolari dello speciale contrassegno di cui si è detto contenuta – peraltro in un mero obiter dictum privo di specifica motivazione – in Cass. 5 dicembre 2007, n. 25388, richiamata in memoria dal ricorrente.

  2. – Nel rigetto del primo motivo resta assorbito l’esame degli altri due, con i quali si censura, sotto il profilo della violazione di legge (secondo motivo) e del vizio di motivazione (terzo motivo) la mancata ammissione della prova relativa all’esibizione del contrassegno ed alla indisponibilità di posti riservati.

  3. – Il ricorso va in conclusione respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva. (Omissis).

    @CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 24 settembre 2009, n. 20611. Pres. Mensitieri - Est. Parziale - P.M. Fucci (conf.)R.L. (avv. Peronetti) c. Ministero dell’interno (Avv. gen. Stato).

    Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata - Mancata identificazione del conducente del veicolo - Veicolo in leasing - Sospensione della patente e decurtazione dei punti - Applicabilità all’utilizzatore del veicolo in leasing - Illegittimità.

    In caso di mancata contestazione immediata di violazione al codice della strada, è illegittima la sospensione della patente e la decurtazione dei punti a carico di chi abbia preso l’auto in leasing, essendo la sua posizione equiparata a quella del proprietario del veicolo e quindi distinta da quella del conducente. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 126 bis; nuovo c.s., art. 142) (1).

    (1) La sentenza, citata in motivazione, Cass. civ. 25 maggio 2004, n. 10034, è stata pubblicata per esteso in questa Ri- vista 2004, 1094.

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. – X. impugna la sentenza n. 3 del 2005 del Giudice di Pace di Busto Arsizio del 13 dicembre 2004, depositata l’11 gennaio 2005, che ha rigettato la sua opposizione avverso l’accertamento di violazione all’art. 142 C.d.S., comma 9, effettuato dalla Polizia stradale di Varese tramite autovelox 104/C2.

    Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, ritenendo correttamente operata la contestazione differita ai sensi della L. n. 168 del 2002, art. 4, e legittimamente disposta la sospensione della patente e la decurtazione dei punti, dovendosi ritenere l’opponente, quale utilizzatore del veicolo noleggiato, anche suo conducente al momento dell’accertamento.

    L’odierno ricorrente formula tre motivi di ricorso.

    Resiste con controricorso l’amministrazione intimata.

    Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il Giudice di Pace ha ritenuto applicabile nei suoi confronti l’art. 126 bis C.d.S., quanto alle sanzioni accessorie, essendo risultato solo utilizzatore, in virtù di noleggio, del veicolo in questione e non anche conducente.

    E ciò in relazione alla dichiarata incostituzionalità, in parte qua, del disposto della norma in questione con la sentenza n. 27 del 2005 della Corte costituzionale, applicabile anche al giudizio in questione perché ancora pendente.

    Ancora il ricorrente lamenta l’illegittimità della mancata immediata contestazione in relazione alla tipologia di apparecchiatura utilizzata, che consentiva anche l’accertamento della violazione sia prima che al momento del passaggio del veicolo con ciò rendendo possibile l’immediata contestazione.

    Inoltre il Giudice di Pace aveva errato nel ritenere che l’applicazione della L. n. 168 del 2002, art. 4, poteva determinare l’estensione dell’esonero della immediata contestazione.

    Con il secondo motivo il X deduce vizi di motivazione non avendo chiarito il Giudice di Pace in base a quali elementi aveva raggiunto la conclusione che il giorno del fatto l’utilizzatore del veicolo, odierno ricorrente era anche alla guida dello stesso.

    Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. Occorre osservare, infatti, che «in caso di violazione delle norme sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria (leasing), obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria nonché responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 3, è esclusivamente l’utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi dell’art. 91 nuovo C.d.S., comma 2, e art. 196 C.d.S., in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica dei godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione» (Cass. 2004, n. 10034).

    La posizione di colui che noleggia l’auto viene...

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