IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, ed in particolare l'art. 27 concernente le barriere architettoniche e trasporti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, recante regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni del predetto regolamento;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, per la solidarieta' sociale, del tesoro, della pubblica istruzione, dei trasporti e della navigazione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni ed oggetto
Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti "barriere architettoniche".
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Per barriere architettoniche si intendono:
gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita' di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacita' motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilita' dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorche' di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresi' agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilita' e la visitabilita', almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonche' ai servizi speciali di pubblica utilita' di cui al successivo titolo VI.
Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilita' sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.
In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.
Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.