DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1978, n. 384 - Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici

Coming into Force06 Agosto 1978
End of Effective Date11 Ottobre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/07/22/078U0384/CONSOLIDATED/19960927
Enactment Date27 Aprile 1978
Published date22 Luglio 1978
Official Gazette PublicationGU n.204 del 22-07-1978
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili;

Visto l'art. 27 della predetta legge concernente le barriere architettoniche e i trasporti pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro, della pubblica istruzione, dei trasporti, della sanita', del turismo e dello spettacolo, del lavoro e della previdenza sociale, delle poste e delle telecomunicazioni e della marina mercantile; Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 aprile 1978 LEONE ANDREOTTI - COSSIGA - STAMMATI - PANDOLFI - PEDINI - COLOMBO - ANSELMI - PASTORINO SCOTTI - GULLOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1978

Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 36

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 LUGLIO 1996, N. 503

Regolamento attuazione dell'art 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118

REGOLAMENTO CONCERNENTE NORME DI ATTUAZIONE DELL'ART. 27 DELLA LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118, IN FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI TRASPORTI PUBBLICI.

Titolo I SCOPI E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art 1

Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti fisici comunemente definiti "barriere architettoniche" che sono di ostacolo alla vita di relazione dei minorati.

Le presenti norme si riferiscono alle strutture pubbliche con particolare riguardo a quello di carattere collettivo-sociale.

Le norme stesse riguardano le nuove costruzioni e quelle gia' esistenti nel caso che queste ultime siano sottoposte a ristrutturazione.

Agli edifici gia' esistenti, anche se non ristrutturati, dovranno essere apportate le possibili e conformi varianti.

Per edifici pubblici a carattere collettivo e sociale si intendono tutte le costruzioni aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario e comunque edifici in cui si svolgono attivita' comunitarie o nei quali vengono prestati servizi di interesse generale.

Art 1 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 LUGLIO 1996, N. 503
Art 2

Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adattate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, devono recare in posizione agevolmente visibile, il simbolo di accessibilita' secondo il modello di cui all'allegato A al presente regolamento.

Art 2 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 LUGLIO 1996, N. 503
Titolo II STRUTTURE ESTERNE CONNESSE AGLI EDIFICI
Art 3. - Percorsi pedonali

Al fine di assicurare il collegamento degli accessi principali dell'edificio con la rete viaria esterna, e con le aree di parcheggio ed agevolare l'avvicinamento, i percorsi pedonali devono presentare un andamento quanto piu' possibile semplice in relazione alle principali direttrici di accesso.

Caratteristiche

La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di mt 1,50. Il dislivello ottimale fra il piano del percorso pedonale e il piano del terreno, o delle zone carrabili ad esso adiacenti di cm 2,5; non deve comunque superare i 15 cm.

In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o e' interrotto da un passo carrabile, devono predisporsi piccole rampe di larghezza pari a quella del percorso pedonale e di pendenza non superiore al 15 per cento.

La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare il 5 per cento.

Tale pendenza puo' essere elevata fino ad un massimo dell'8% solo quando siano previsti:

  1. un ripiano orizzontale, di lunghezza minima di mt 1,50, ogni 10 metri di sviluppo lineare del percorso pedonale;

  2. un cordolo sopraelevato di 10 cm da entrambi i lati del percorso pedonale;

  3. un corrimano posto ad un'altezza di 0,80 m, e prolungato per 0,50 m nelle zone in piano, lungo un lato del percorso pedonale.

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole, preferibilmente segnata da sottili scanalature, atte ad assicurare un efficiente deflusso dell'acqua, e tali comunque da non generare impedimento o fastidio al moto.

I cigli del percorso pedonale, ove previsti, devono essere realizzati con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva ed acustica.

Tale materiale deve pertanto presentare una colorazione diversa da quella della pavimentazione e deve avere caratteristiche sonore, alla percussione con mazzuolo di legno, diversa da quelle della pavimentazione.

Art 3 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 LUGLIO 1996, N. 503
Art 4. - Parcheggi

Al fine di agevolare il trasferimento dell'autovettura ai percorsi di avvicinamento relativi agli accessi degli edifici, e' necessario prevedere il parcheggio in aderenza ad un percorso pedonale, avente comunicazione non interrotta con gli accessi medesimi.

Le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio devono essere o complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm.

Le due zone comunque, devono essere differenziate mediante una adeguata variazione di colore.

La pendenza massima trasversale del parcheggio non deve superare il 5 per cento.

In particolare e' necessario che lo schema distributivo del parcheggio sia a spina di pesce semplice, con inclinazione massima di 30°.

Lo schema deve comunque consentire sempre uno spazio libero, atto a garantire la completa apertura della portiera destra o sinistra anteriore verso le zone pedonali del parcheggio.

In tutti quei casi ove non fosse possibile realizzare il parcheggio, secondo lo schema sopra citato, deve sempre prevedersi un'adeguata percentuale di aree di parcheggio, dimensionate in funzione delle esigenze specifiche delle autovetture di minorati fisici e ad esse riservate.

L'area di parcheggio riservata ad una autovettura adibita al trasporto dei minorati fisici deve avere una larghezza minima di 3,00 m suddivisa in due zone di utilizzazione: la prima, di larghezza di 1,70 m, relativa all'ingombro dell'autovettura; la seconda, di larghezza minima di 1,30 m, necessaria al libero movimento del minorato nelle fasi di trasferimento.

La zona relativa all'ingombro dell'autovettura, e la connessa zona di libero movimento del minorato devono essere o complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm.

La zona relativa all'ingombro dell'autovettura del minorato e la connessa zona di libero movimento devono essere differenziate mediante un'adeguata variazione di colore, ovvero la zona di libero movimento deve essere caratterizzata da strisce trasversali bianche (zebre).

Le zone pedonali del parcheggio devono essere sempre raccordate mediante rampa con i percorsi pedonali adiacenti, quando questi presentino un dislivello superiore ai 2,5 cm con il piano carrabile.

Art 4 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 LUGLIO 1996, N. 503
Art 5. - Soste e circolazione dei veicoli che trasportano minorati

Nei centri abitati, nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare...

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