Ordinanza nº 434 da Constitutional Court (Italy), 14 Dicembre 2007

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione14 Dicembre 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 434

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Franco ††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-† Giovanni Maria†† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-† Francesco††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Ugo†††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Paolo†††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Alfio††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Alfonso††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Franco†††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Luigi †††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Gaetano ††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Sabino ††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Maria Rita †††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Giuseppe †††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-† Paolo Maria†††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dallíart. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dellíarticolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante allíesito della modifica apportata dallíart. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1∞ agosto 2003, n. 214, nonchÈ dellíart. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, promossi con ordinanze del 27 novembre 2006 dal Giudice di pace di Montevarchi nel procedimento civile vertente tra Cristoforo Enzo Mobilia in qualit‡ di legale rappresentante della De Nisco Istituto Investigazioni s.r.l. e il Comune di Montevarchi e del 16 gennaio 2007 dal Giudice di pace di Arezzo, nel procedimento civile vertente tra la Fenice di Citi & Ragoni s.n.c. e la Prefettura di Arezzo, iscritte ai numeri 435 e 511 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 24 e 27, prima serie speciale, dellíanno 2007.

Visto líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che i Giudici di pace di Montevarchi e di Arezzo, con le ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato ñ in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione ñ questioni di legittimit‡ costituzionale del combinato disposto dellíart. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dallíart. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dellíarticolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante allíesito della modifica apportata dallíart. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1∞ agosto 2003, n. 214, e dellíart. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;

che il rimettente di Montevarchi premette di dover giudicare dellíopposizione proposta, dal legale rappresentante della societ‡ ìDe Nisco Istituto Investigazioniî s.r.l., avverso il verbale con il quale la locale polizia municipale ha contestato alla societ‡ líinfrazione consistente nellíomessa comunicazione dei dati della persona e della patente del conducente responsabile di uníinfrazione stradale comportante líapplicazione della misura della decurtazione del punteggio dalla patente di guida;

che il predetto giudice a quo evidenzia, inoltre, come il ricorrente abbia dedotto di trovarsi nellíimpossibilit‡ di ottemperare allíobbligo di comunicazione, atteso che la vettura di propriet‡ della societ‡ ñ di cui Ë il legale rappresentante ñ risultava, al momento dellíaccertata infrazione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT