Sentenza nº 387 da Constitutional Court (Italy), 15 Ottobre 1999

RelatoreRiccardo Chieppa
Data di Resoluzione15 Ottobre 1999
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 387

ANNO 1999

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI Giudice

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4 e secondo comma, del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 3 aprile 1997, il 28 luglio e il 9 dicembre 1997 dal Pretore di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 402 e 670 del registro ordinanze 1997 ed al n. 182 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 e n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1997 e n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione delle Ferrovie dello Stato s.p.a. e della Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1998 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Uditi gli Avvocati Paolo Tosi per le Ferrovie dello Stato s.p.a., Sergio Vacirca per la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani e l'Avvocato dello Stato Luigi Mazzella per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Pretore di Torino, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione al decreto con il quale aveva respinto un ricorso ex art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 per repressione di condotta antisindacale, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1997 (r.o. n. 182 del 1998), ha sollevato, su eccezione della parte ricorrente, questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, primo comma, numero 4, e secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede incompatibilità tra le funzioni del giudice pronunciatosi con decreto ex art. 28, primo comma, della predetta legge n. 300, e quelle del giudice dell’opposizione a tale decreto di cui all’art. 28, terzo comma, della stessa legge. Ad avviso del rimettente, tale mancata previsione violerebbe gli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione.

    Sotto il primo profilo, la ordinanza rileva che la ratio della disposizione di cui all’art. 669-terdecies, secondo comma, cod. proc. civ. - che ha introdotto un’ipotesi di incompatibilità del giudice nell’ambito dello stesso grado del processo, quella del reclamo al collegio contro i provvedimenti cautelari adottati dal singolo giudice, consistente nell’evitare il possibile condizionamento psicologico che deriva dalla naturale tendenza a confermare il giudizio già espresso in altro momento decisionale del procedimento - appare estensibile al giudizio di opposizione ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, sicchè la differente disciplina adottata per situazioni simili potrebbe costituire violazione del principio di uguaglianza.

    Il giudice a quo sospetta poi la lesione del diritto alla tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 della Costituzione, che sarebbe originata dalla incompatibilità endoprocessuale dovuta alla duplicazione di giudizi della medesima natura presso lo stesso giudice. Infatti, osserva il Pretore di Torino, il procedimento ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 seppure caratterizzato dalla sommarietà, non ha natura cautelare (donde la inapplicabilità, nella specie, delle argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 326 del 1997 sulla non assimilabilità del giudizio di merito a quello cautelare), presupponendo, invece, un accertamento pieno della condotta antisindacale realizzata e che, ciò posto, nel giudizio di opposizione al decreto emesso ex art. 28 le valutazioni cadono sulla medesima res iudicanda.

    In punto di rilevanza della questione, il giudice a quo ha motivato con riferimento alla tassatività dei motivi di astensione obbligatoria ex art. 51, primo comma, numero 4, cod. proc. civ., tra i quali non é compreso il caso di specie, non versandosi in un diverso grado di giudizio, ma in una diversa fase dello stesso grado; nonchè con riferimento alla insussistenza dei presupposti per la astensione facoltativa, atteso che i criteri di assegnazione delle cause ai magistrati della sezione lavoro, indicati nelle tabelle di composizione dell’ufficio del rimettente, espressamente prevedono che le cause di opposizione a decreto ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 sono assegnate al giudice della prima fase del procedimento.

  2. - Nel giudizio si é costituita la Federazione autonoma lavoratori del credito e del risparmio italiani (FALCRI), ricorrente nel procedimento a quo, concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa denunciata, con argomentazioni adesive a quelle svolte nell’ordinanza di rimessione.

  3. - E’ altresì intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per...

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