Sentenza nº 326 da Constitutional Court (Italy), 07 Novembre 1997

RelatoreCesare Ruperto
Data di Resoluzione07 Novembre 1997
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.326

ANNO 1997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1997 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Terni nel procedimento civile vertente tra Angeli Franca ed altro e Italcem S.r.l. ed altri, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

  1. — Il Giudice istruttore presso il Tribunale di Terni — designato dal Presidente di quel Tribunale quale istruttore di un giudizio avente ad oggetto l'illegittimità del comportamento dei rappresentanti di una società ed il conseguente risarcimento dei danni —, avendo concesso ante causam agli attori un provvedimento di urgenza con cui si permetteva loro di prendere visione delle scritture contabili della società al fine di esercitare il potere di controllo, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede, in tal caso, l'obbligo del giudice di astenersi.

    A parere del rimettente, la previsione di siffatto obbligo, limitata all'ipotesi di previa conoscenza della causa in altro grado, e non anche in altra fase del processo, risulterebbe lesiva dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per la possibile mancanza d'imparzialità del giudicante.

    Sulla scorta delle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale circa la "forza della prevenzione", il giudice a quo osserva come il magistrato, che abbia provveduto in ordine a una misura cautelare "esprimendo una valutazione contenutistica relativamente ai fatti che hanno rilevanza con il merito della questione", possa essere condizionato da convinzioni precostituite. Infatti, secondo il rimettente, sia nel processo civile che in quello penale la concessione del provvedimento cautelare, pur non necessitando della prova piena, non può prescindere dall'esistenza di una prova indiziaria; e parimenti l'accertamento del fumus boni iuris attiene a circostanze afferenti al merito della futura controversia.

  2. — E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione.

    Rileva l'Avvocatura come, dalle sentenze rese dalla Corte in tema di incompatibilità nel processo penale, sarebbero estrapolabili alcuni princìpi-guida, e cioè: 1) la necessità di evitare che condizionamenti o apparenze di condizionamenti derivanti da precedenti valutazioni compiute nell'àmbito del medesimo procedimento possano pregiudicare o far apparire pregiudicato il giudizio; 2) la peculiare rilevanza da darsi alla intervenuta valutazione degli atti ai fini della decisione, la quale: a) deve ricadere sulla medesima res judicanda, b) non deve...

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