Ordinanza nº 533 da Constitutional Court (Italy), 23 Novembre 2000

RelatoreCesare Ruperto
Data di Resoluzione23 Novembre 2000
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.533

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernando SANTOSUOSSO Presidente

- Massimo VARI Giudice

- Cesare RUPERTO "

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 51, n. 4, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1999 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Tozzi Luca e Moretti Luca ed altri, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dellíanno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile, il Giudice istruttore del Tribunale di Firenze ñ avendo pronunciato un provvedimento di condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 186-quater cod. proc. civ. -, con ordinanza del 26 marzo 1999 (pervenuta alla Corte costituzionale solo il 21 marzo 2000), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4, cod. proc. civ., "nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione dal pronunciare sentenza per quel giudice che sul medesimo oggetto si sia, nel merito, pronunciato su richiesta di ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ. (ovvero, in una accezione ristretta, abbia pronunciato ordinanza ex art. 186-quater)";

che - premesse considerazioni in ordine agli effetti della cosiddetta "forza della prevenzione" sulla serenit‡ del giudice, allorquando questi sia chiamato a ripercorrere il medesimo itinerario logico gi‡ in precedenza seguÏto su una medesima res judicanda - afferma in particolare il rimettente che le motivazioni che hanno portato la Corte costituzionale (con la sentenza n. 326 del 1997) a dichiarare non fondata altra questione di legittimit‡ costituzionale della stessa norma, nel caso di cognizione della causa di merito da parte del giudice che abbia concesso una misura cautelare ante causam, non possono valere per la soluzione della presente questione;

che, infatti, secondo il rimettente, nell'ipotesi del giudice che si sia comunque pronunciato (accogliendola o rigettandola) sulla istanza ex...

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