Sentenza nº 1049 da Council of State (Italy), 23 Febbraio 2009

Data di Resoluzione23 Febbraio 2009
EmittenteCouncil of State (Italy)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1049/2009

Reg.Dec.

N. 8583 8584Reg.Ric.

ANNO 2006

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi riuniti in appello nn. 8583/2006 e 8584/2006 proposti rispettivamente:

1) ric. n.8583/2006 da: WWF - Associazione It. World Wide Fund For Nature- Onlus, Associazione Nazionale Italia Nostra - Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Alessio Petretti e Gianluigi Ceruti con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma via degli Scipioni n. 268/A;

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Orsoni e dall'avv. Nicolò Pedrazzoli con domicilio eletto in Roma viale Parioli n. 180, presso l'avv. Mario Sanino;

Comune di Pinzolo, Comune di Stenico, in persona dei rispettivi Sindaci in carica, non costituiti;

e nei confronti di

Società Funivie Pinzolo s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

2) ric. n. 8584/2006 dalla Associazione Nazionale Legambiente - Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Alessio Petretti e Gianluigi Ceruti con domicilio eletto in Roma via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio del primo;

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Orsoni e Nicolò Pedrazzoli con domicilio eletto in Roma viale Parioli n. 180, presso l'avv. Mario Sanino;

Comune di Pinzolo, Comune di Stenico, in persona dei rispettivi Sindaci in carica, non costituiti;

e nei confronti di

Società Funivie Pinzolo s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

per l'annullamento o la riforma

della sentenza del TAR Trentino Alto Adige sede di Trento n. 196/2005 dell'11/7/2005.

Visti gli atti di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2009, relatore il Consigliere Fabio Taormina ed uditi, altresì, l'avv. Petretti e l'avv. Ceruti;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

Ricorso n. 8583/2006:

L'appellante ha censurato con il ricorso in appello principale la decisione del Tar Trentino Alto Adige - Sede di Trento suindicata con la quale previa riunione sono stati respinti due ricorsi volti ad ottenere l'annullamento: il primo di essi, (n. 320/2004) della valutazione favorevole, con prescrizioni e compensazioni, espressa in data 6 agosto 2004 dalla Giunta provinciale di Trento in ordine al progetto preliminare per la realizzazione di nuovi impianti e piste "Monte Grual" nei comuni di Stenico e Pinzolo, nonchè degli atti connessi e presupposti tra cui in particolare la deliberazione giuntale 6.2.2004 n. 220 di proroga dei termini procedimentali; impugnano altresì, il "protocollo di intesa" per lo sviluppo complessivo del Comprensorio sciistico Pinzolo-Madonna di Campiglio, tra la Provincia autonoma, la società Funivie Pinzolo S.p.A. e Funivia Madonna di Campiglio S.p.A., i Comuni di Pinzolo, Giustino, Carisolo, Massimeno, Caderzone, Bocenago, Strembo, Spiazzo, Pelugo, Vigo, Darè, Villa Rendena e l'Agenzia per lo Sviluppo S.p.A., siglato dalle parti il 26 giugno 2004.

Il secondo ricorso, invece, (R.G. 349/04), era volto ad avversare la concessione edilizia rilasciata in data 30.9.2004 dal Comune di Pinzolo alle Funivie Pinzolo S.p.A. e subordinata all'osservanza di prescrizioni per la "realizzazione nuovi impianti Seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico Puza de Fo'-Monte Grual e seggiovia quadriposto fissa Grual -Monte Grual" nonchè gli atti richiamati nell'atto concessorio, vale a dire la determinazione del dirigente del servizio autonomie locali n. 264 del 26.5.2004 autorizzativa alla sospensione del diritto di uso civico, funzionale alla concessione in uso alla Società Funivie Pinzolo S.p.a. nonchè la deliberazione del Consiglio Comunale di Pinzolo n. 25 del 20.3.2004 di concessione in uso alla Società predetta dei terreni per nuove piste e impianti e costituzione del diritto di superficie per stazioni a valle e a monte.

Le censure articolate nei confronti dei suindicati atti, sia di natura procedurale che sostanziale, sono state respinte dal Tar.

I primi Giudici hanno ritenuto (quanto al primo ricorso n. 320/04) tempestivamente conclusa la procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 28/1988 (unica disposizione applicabile, stante la potestà legislativa primaria della Provincia in materia di ambiente, anche avuto riguardo alla norma di indirizzo di cui all'art. 5 del dpr 12.4.1996).

Hanno in particolare escluso che fosse stato superato il termine massimo per l'istruttoria fissato in 200 giorni dall'art. 5, comma 6, della legge provinciale n. 28 del 1988 posto che il procedimento doveva intendersi avviato dalla data di pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso del deposito dello studio di impatto ambientale (intervenuta il 30.5.2003); ed hanno quindi ritenuto che non fosse riscontrabile una "disarmonia" della normativa anzidetta con le norme di indirizzo e coordinamento dettate dal D.P.R. 12.6.96 nella contenuta differenza tra il termine di proroga (60 gg.) ivi indicato e quello (90 gg.) concesso dalla Giunta provinciale.

Hanno escluso che ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 28/1988, fosse obbligatoria una valutazione globale ed unitaria del collegamento sciistico, attenendo piuttosto detta esigenza a canoni di opportunità (comunque rispettati).

Da tali affermazioni hanno fatto discendere la reiezione dei vizi di carenza di istruttoria e motivazionale denunciati.

Hanno altresì disatteso, entrando nel merito delle osservazioni rese in sede procedimentale, il III e V motivo del ricorso di primo grado volti a censurare il difetto di esame degli apporti partecipativi resi (dalla Società Alpinisti Tridentini (SAT),), ai sensi dell'art. 8 della Dir CE n. 337/85 e dell'art. 9 co. I del DPR 12.4.1996.

Ed hanno escluso in punto di fatto (IV motivo del ricorso di primo grado) che fosse riscontrabile il vizio di difetto di istruttoria con riferimento alle problematiche evidenziate dal servizio faunistico provinciale (asseritamente mal riprodotte, in guisa da non rende edotta la Provincia degli inconvenienti che il progetto presentava)

Hanno escluso (VI motivo di ricorso) che vi fosse stato un difetto di pubblicità a seguito della presentazione di un "nuovo" progetto, ritenendo ricorresse invece un modesto adattamento del precedente progetto.

Hanno escluso l'accoglibilità del VII motivo di gravame ritenendolo fondato su prospettazioni assertive e valutazioni di merito, e dell'ottava censura (difetto di istruttoria), in quanto smentita in punto di fatto.

Quanto a tale ultima doglianza, postulante la necessità di un apposito studio ai sensi dell'art. 19.9.22 delle norme di attuazione del Parco dell'Adamello, i primi Giudici hanno ritenuto la censura smentita in punto di fatto, atteso che "la sistemazione dei margini boscosi delle piste - al di là della formale mancanza di un allegato intitolato studio paesaggistico - non è affatto stata trascurata dalla amministrazione, la quale nel provvedimento di VIA positiva la subordina, tra l'altro, all'osservanza della prescrizione secondo cui "La vegetazione lungo il tracciato dei lavori dovrà essere ripristinata nel più breve tempo possibile. I bordi della pista dovranno essere conformati in maniera naturaliforme, creando una zona ecotonale ben sviluppata e frastagliata"; si prescrive, inoltre, che il progetto esecutivo contenga un "disciplinare tecnico dei rinverdimenti" da sottoporre alla approvazione, tra gli altri, del Parco Nazionale Adamello-Brenta contenente gli obiettivi dei rinverdimenti, le modalità di attuazione dei ripristini delle piste e dei bordi pista, le pratiche agronomiche utilizzate nonchè le tipologie di essenze vegetali utilizzate."

Relativamente alle doglianze investenti la concessione edilizia n. 472402 rilasciata dal Comune di Pinzolo (ric. n .349/04), hanno disatteso le censure di illegittimità derivata (avendo escluso in precedenza qualsivoglia vizio quanto alla procedura di VIA) ed hanno ritenuto che le ragioni di pubblico interesse della medesima fossero agevolmente desumibili dal contesto dell'atto, disattendendo le relative doglianze concernenti la concessione di un diritto di superficie di durata quarantennale su area in parte gravata da uso civico in spregio alla prescrizione che limita tale possibilità per una durata di venti anni, salvo esigenze di interesse generale da accertarsi espressamente e motivatamente caso per caso.

Avverso la suindicata decisione ha proposto appello il WWF censurando in primo luogo la decisione impugnata in quanto viziata per illegittima composizione del collegio giudicante.

La nomina "politica" di alcuni componenti del Collegio costituirebbe vulnus, infatti, secondo l'appellante, ai principi di terzietà ed imparzialità del Giudice, postulati anche da norme sovranazionali, ed anche in considerazione della "nuova formulazione dell'art.111 della Costituzione.

Ha poi riproposto tutte le censure contenute nel ricorso introduttivo del giudizio disattese dal Tar (ad eccezione di quella rubricata al motivo n. 7 del ricorso n. 320/2004 ed al n. 8 del ricorso n. 349/2004) criticando la decisione in epigrafe in quanto gravemente errata.

Con ricorso per motivi aggiunti ha, infine, richiamato alcuni articoli giornalistici lamentando una supposta incompatibilità a fare parte del Collegio Giudicante di primo grado di uno dei componenti del medesimo in quanto il coniuge, all'epoca, era creditore di una delle parti in causa (la Provincia Regionale, segnatamente) chiedendo che venisse dichiarata la nullità della sentenza appellata a cagione della mancata obbligatoria astensione del Giudice relatore medesimo.

Ha infine depositato il 31.1.2008 una conclusiva memoria facendo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT