Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Citazione di appello - Specificità dei motivi - Valutazione

--In materia di impugnazioni civili, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico - giuridico delle prime, in quanto le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. È pertanto necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo al riguardo ammissibile che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio, quale la (mera) produzione di documenti effettuata senza nemmeno l'indicazione della valenza a ciascuno di essi attribuita, ovvero addirittura il deposito della comparsa conclusionale.

    Cass. civ., sez. III, 1 aprile 2004, n. 6396, Tacconi c. De Gani ed altro. (C.p.c., art. 342; c.p.c., art. 345). [RV571713]

@Appello civile - Domande ed eccezioni non accolte in primo grado - Onere di riproposizione in appello - Sussistenza

--La riproposizione in oggetto delle domande e delle eccezioni non accolte in primo grado, pur se libera da forme, deve essere tuttavia compiuta in modo specifico, non essen- do, all'uopo, sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni rassegnate dinanzi al primo giudice.

    Cass. civ., sez. III, 26 aprile 2004, n. 7918, Staiano c. Brancaccio. (C.p.c., art. 346). [RV572327]

@Appello civile - Incidentale - Necessità - Esclusione

--Nel caso in cui il giudice di primo grado non abbia esaminato una domanda riconvenzionale condizionata all'accoglimento della domanda principale, ritenendola assorbita o superata per avere la pronuncia accolto un'eccezione, non è necessario, ai fini della relativa devoluzione nel giudizio di secondo grado, proporre appello incidentale, essendo al riguardo sufficiente la mera riproposizione della domanda o della eccezione in modo da evitare di incorrere nella presunzione di rinunzia di cui all'art. 346 c.p.c.

    Cass. civ., sez. III, 26 aprile 2004, n. 7919, Super Rifle Spa c. Fall. Tida a sl. (C.p.c., art. 343; c.p.c., art. 346). [RV572329]

@Appello civile - Prove - Nuove - Nuovi documenti

--La facoltà di produrre nuovi documenti in appello è ammessa dall'art. 345, terzo comma, c.p.c., nella formula- zione di cui all'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, atteso che il divieto di nuovi mezzi di prova va riferito alle prove cosiddette costituende e non anche a quelle cosiddette precostituite, come i documenti; tuttavia la produzione deve avvenire, a pena di decadenza, con la costituzione in giudizio della parte che la esegue ed entro il termine all'uopo fissato dagli artt. 165 e 166 c.p.c., espressamente recepiti, anche con riferimento ai termini, dall'art. 347 c.p.c., mentre non a caso il codice di rito non richiama, nella disciplina del giudizio di appello, la disposizione dell'art. 184 c.p.c. sulla facoltà del giudice di primo grado di assegnare un ulteriore termine (dopo la costituzione delle parti) per la produzione di documenti, atteso che l'esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento (secondo lo spirito della riforma del 1990) si accentua in sede di impugnazione.

    Cass. civ., sez. V, 2 aprile 2004, n. 6528, Benetton Group Spa c. Min. Finanze. (C.p.c., art. 345; L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52). [RV571790]

@Appello penale - Atti preliminari al giudizio - Proscioglimento prima del dibattimento - Inammissibilità in appello

--Nel giudizio d'appello non trova applicazione il disposto di cui all'art. 469 c.p.p. (proscioglimento prima del dibattimento) per una molteplicità di considerazioni correlate all'interpretazione sistematica della norma alla luce dell'art. 598 c.p.p.: a) l'art. 601 c.p.p. introduce una disciplina degli atti preliminari in appello autonoma rispetto al primo grado; b) l'art. 599 c.p.p., nell'enucleare i casi tassativi nei quali si può procedere a rito camerale, non richiama l'ipotesi del proscioglimento prima del dibattimento; c) l'art. 469 c.p.p. contiene l'esplicito riferimento all'inappellabilità della sentenza; d) nel giudizio d'appello, contraddistinto da una fase dibattimentale di norma contratta, non sussistono le esigenze di economia processuale, presenti, invece, nel primo grado, caratterizzato da un dibattimento laborioso e protratto nel tempo.

    Cass. pen., sez. III, 8 gennaio 2004, n. 40 (c.c. 14 novembre 2003), Spinella. (C.p.p., art. 469; c.p.p., art. 598; c.p.p., art. 599; c.p.p., art. 601). [RV227638]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello- Poteri del giudice di appello - Limiti

--In tema di giudizio di impugnazione, la disposizione di cui all'art. 597 primo comma c.p.p. va interpretata nel senso che esso attribuisce gli stessi poteri del primo giudice al giudice di appello: con la conseguenza che questi - fermo restando il limite posto dal divieto di reformatio in pejus - non è vincolato da quanto prospettato dall'appellante ma, relativamente ai punti della decisione cui i motivi di gravame si riferiscono, può affrontare tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti medesimi. (Nella fattispecie, relativa a incidente automobilistico, la Corte ha ritenuto legittimo che il giudice di merito, investito della questione circa la causa della rottura del piantone dello sterzo, si sia occupato anche delle possibili concause dell'evento).

    Cass. pen., sez. IV, 1 aprile 2004, n. 15461 (ud. 14 gennaio 2003), P.G. in proc. Williams ed altri. (C.p.p., art. 597). [RV227783]

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@Appello penale - Cognizione del giudice di appello- Reformatio in peius - Circostanze o reati concorrenti

--Il giudice dell'impugnazione che accolga l'appello dell'imputato relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, ha il solo obbligo di diminuire la pena complessiva irrogata e non anche quello di lasciare inalterati i singoli elementi che compongono la pena inflitta in concreto, non potendo intendersi l'avverbio corrispondentemente , figurante nell'art. 597 c.p.p., come esclusivo della possibilità di graduare in maniera di- versa, rispetto al primo grado, il gioco delle circostanze aggravanti e attenuanti, poiché esso si riferisce solo alla necessità che la diminuzione della pena sia in qualche modo commisurata al nuovo quadro di responsabilità attribuibile all'imputato a seguito della riforma della sentenza di primo grado.

    Cass. pen., sez. I, 5 aprile 2004, n. 15961 (ud. 13 febbraio 2004), Cavallese. (C.p., art. 69; c.p., art. 80; c.p., art. 81; c.p.p., art. 597). [RV227920]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello- Reformatio in peius - Insussistenza della violazione del divieto

--Il divieto di reformatio in peius non viene violato nel caso in cui il giudice di secondo grado non abbia ridotto nella massima estensione la pena (a differenza del giudice di primo grado), per effetto della concessione di un'attenuante, quando concessane una seconda, e pronunciato un giudizio di assoluzione per un capo di imputazione, abbia irrogato comunque una pena inferiore a quella applicata nel precedente grado di giudizio.

    Cass. pen., sez. II, 12 gennaio 2004, n. 773 (ud. 25 novembre 2003), Mallardo. (C.p.p., art. 597; c.p., art. 62). [RV227798]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello- Reformatio in peius - Revoca di benefici

--Allorché l'imputato, al quale in primo grado sono state inflitte distinte condanne a pena sospesa, chieda l'applicazione della continuazione, il giudice di appello acquista il potere di rivalutare la personalità del medesimo sulla base del contestuale e globale esame dei distinti reati e può pertanto, pur riconoscendo la continuazione, revocare il beneficio già concesso, senza violare il divieto di reformatio in peius; ciò vale a maggior ragione quando la richiesta della continuazione riguarda reati per i quali il giudice di primo grado ha negato la sospensione condizionale della pena ed altri reati oggetto di condanna irrevocabile a pena sospesa.

    Cass. pen., sez. IV, 11 marzo 2004, n. 11532 (ud. 20 gennaio 2004), Tavella. (C.p., art. 81; c.p.p., art. 597). [RV227793]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento - Impedimento a comparire del difensore

--L'istituto dell'impedimento a comparire del difensore, previsto dall'art. 420 ter c.p.p. in relazione all'udienza preliminare, non è applicabile al giudizio camerale di appello che sul punto resta disciplinato dall'art. 127 stesso codice, espressamente richiamato dal successivo art. 599, commi primo e secondo, secondo i quali il rinvio dell'udienza camerale è possibile solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero abbia manifestato la volontà di comparire.

    Cass. pen., sez. IV, 26 marzo 2004, n. 14866 (ud. 3 febbraio 2004), Bazzucchi. (C.p.p., art. 127; c.p.p., art. 420 ter; c.p.p., art. 599). [RV227918]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Rigetto della richiesta - Seconda richiesta di pena patteggiata

--Non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione l'illegittimità del rigetto della prima richiesta di pena patteggiata in appello, dopo che il giudice ha accolto una seconda richiesta con la quale le parti avevano concordato in termini diversi e piú adeguati l'entità della pena, in quanto anche questo motivo rientra tra quelli rinunciati col nuovo accordo ai sensi dell'art. 599, comma quarto, c.p.p.

    Cass. pen., sez. VI, 6 febbraio 2004, n. 4892 (ud. 20 ottobre 2003), Franzese e altro. (C.p.p., art. 599). [RV227843]

@Appello...

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