Autotutela: il diritto di sciopero e la repressione della condotta antisindacale

AutoreGaetano Veneto
Pagine131-151
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C A P I T O L O
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Autotutela:
IL DIRITTO DI SCIOPERO
E LA REPRESSIONE
DELLA CONDOTTA
ANTISINDACALE
SOMMARIO:
1. Il diritto di sciopero. 2. L’esercizio del diritto di sciopero. 3. Lo
sciopero nei servizi pubblici essenziali. 4. La Commissione di Garanzia. 5. La
precettazione. 6. La serrata. 7. La tutela della libertà sindacale: repressione della
condotta antisindacale.
1. IL DIRITTO DI SCIOPERO
L’analisi dell’art. 40 della Costituzione va collocato nello scenario
della seconda metà del novecento caratterizzato da un vorticoso svilup-
po delle relazioni industriali.
Il nostro Paese, dotatosi di una Costituzione Repubblicana ricca di
norme nel campo del lavoro, ha potuto inserirsi in quella dialettica pro-
pria dei sistemi economico–sociali a democrazia liberale evoluta, sia
pur notevolmente in ritardo rispetto ad altri Paesi
(si pensi alla Francia,
alla Germania e alla Gran Bretagna, per non andare oltre oceano)
. In
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questo “sistema di relazioni industriali” caro al più grande maestro
del campo, l’americano John Dunlop, contrattazione e conflitto, intera-
gendo tra loro e stimolandosi reciprocamente assumevano il ruolo di
“lievito della Storia”.
Non deve sorprendere se Di Vittorio, nei lavori della Costituente,
abbia affermato che lo sciopero “è stato obiettivamente nella sto-
ria d’Italia e di tutti i popoli d’Europa uno stimolo al progresso
industriale e al progresso economico in generale...”. Sembra di
leggere le parole degli economisti
liberals
americani, nord europei e
neozelandesi
(di inizio Novecento)
che pure parlano del conflitto come
di una molla per lo sviluppo industriale. D’altronde questa tesi non era
ignota neppure a Ford, nonostante egli avesse la preoccupazione che
potesse porsi in eventuale contrasto con un modello rigoroso di inte-
grazione e razionalizzazione del fattore lavoro nell’ambito dello svilup-
po del capitalismo.
Ancora Di Vittorio affermava: “Tutto il progresso industriale
(dal 1880
alla prima guerra mondiale)
è stato accompagnato dallo sviluppo del
movimento della classe operaia e dalla intensità degli scioperi”.
Questa lettura della Storia
(giusta ma nettamente di parte, conside-
rate le idee ed il ruolo del grande leader sindacale)
veniva controbilan-
ciata da alcune considerazioni di un altro parlamentare costituente, l’On.
Cingolani, per il quale era necessario riflettere sull’uso del diritto di scio-
pero, talvolta avventato o settario, comunque “sproporzionato rispetto
agli interessi in gioco”.
Cingolani sosteneva che “ci sono stati molti episodi che ci ammoni-
scono su come sia stata grave e talvolta delicata quest’arma in mano al
proletariato”, e che, “lo sciopero è un’arma di guerra”.
Nelle stesse sedute tuttavia, un parlamentare costituente
(Rodi)
,
pur tra le file dei conservatori, ebbe a dichiarare che lo sciopero “è
un’arma nelle mani del lavoratore per la tutela dei suoi interessi e
della sua dignità” e le sue affermazioni furono confermate da altri Co-
stituenti dello stesso schieramento, come D’Aragona e Gabrieli. Que-
st’ultimo sostenne che proprio per merito dello sciopero, pur “arma di
lotta dura, la classe padronale ha cessato di considerarli
(i lavoratori
salariati)
come merce e come macchine di lavoro”. In dissenso era inve-
ce Giannini
(leader di un movimento del tempo poi scomparso, l’Uomo
Qualunque)
, che sosteneva che non si dovesse riportare nella Costitu-
zione alcun riferimento allo sciopero, rappresentando esso un’arma vio-
lenta, non meritevole di tutela primaria costituzionale, visto che biso-
gnava opporsi “alla violenza da qualunque parte venga”.
Intanto l’On. Gabrieli sottolineava che grazie allo sciopero, “le clas-
si padronali si sono finalmente assise ad un comune tavolo per negozia-
re con loro
(i lavoratori)
in piena libertà e parità. Queste sono conquiste
di indole morale oltre che di indole materiale, che non vanno taciute in
una Costituzione, la quale, mentre dichiara che la Repubblica è fondata
Lavori della
Costituente

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