La libertà sindacale e la contrattazione collettiva

AutoreGaetano Veneto
Pagine83-106
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C A P I T O L O
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LA LIBERTÀ SINDACALE
E LA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA
SOMMARIO:
1. Libertà di organizzazione sindacale. 2. Sindacato e sindacalismo.
3. Contrattazione collettiva. 4. Contrattazione aziendale e articolata. 5. Il proto-
collo del 23 luglio 1993. 6 Contrattazione nel pubblico impiego. 7. Il contratto
collettivo: parte normativa e parte economica. Funzione obbligatoria. 8. Informa-
zione, consultazione e concertazione.
1. LIBERTÀ DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE
L’art. 39 della Costituzione, nel suo primo comma, recita: “l’orga-
nizzazione sindacale è libera”.
Questo principio va a contrapporsi al sistema concepito durante il
periodo corporativo e vigente fino al 1944 che, inserendo le strutture
sindacali nel quadro dell’amministrazione statale, escludeva la parteci-
pazione di altre organizzazioni sindacali, di materia di stampo privatisti-
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co interessate ad ogni forma di componimento degli interessi collettivi
dei lavoratori, che non fossero i sindacati fascisti, organicamente inseriti
all’interno delle corporazioni.
L’ordinamento corporativo, istituito con la legge 3/4/1926 n. 563,
prevedeva infatti il sindacato unico: l’art. 6 di tale legge, al comma 3,
recitava: “Non può essere riconosciuta legalmente, per ciascuna cate-
goria di datori di lavoro, lavoratori, artisti o professionisti, che una sola
associazione”. I sindacati, con il riconoscimento, divenivano persone
giuridiche di diritto pubblico, con ciò consentendo un controllo dello Sta-
to sui loro statuti, sui loro organi interni, sulle loro finalità ed attività.
Il sindacato riconosciuto aveva la rappresentanza legale di tutti i
componenti della “categoria professionale”
(nella quale venivano forza-
tamente raggruppati datori di lavoro e lavoratori)
, determinata
ex lege
e
proprio da ciò discendeva l’efficacia
erga omnes
del contratto collettivo
che in quanto stipulato da soggetti di diritto pubblico, aveva di per sé
valore di legge per tutti gli appartenenti alla categoria, a sua volta per
legge predefinita.
Se il contratto collettivo non veniva concluso tra le parti o se si deli-
neava un contrasto interpretativo sui contenuti e le finalità delle norme
del contratto collettivo corporativo, la Magistratura del lavoro
(giuri-
sdizione speciale)
aveva il potere di definire con sentenza le nuove con-
dizioni di lavoro risolvendo così le vertenze anche collettive.
Per garantire l’effettività di questi strumenti, il legislatore fascista
configurò come reato lo sciopero e la serrata.
L’ordinamento corporativo fu soppresso con R.D. Lgt. 9/08/1943 n.
721 e, successivamente, il D.lgs. Lgt. 23/11/1944 n. 369, abrogando il
sistema contrattuale collettivo con l’art. 43, dispose l’ultrattività
(cioè la
sopravvivenza)
delle norme dei contratti collettivi corporativi, in attesa di
“successive modifiche”.
L’esigenza, vera o presunta, di garantire omogenee e certe condi-
zioni di lavoro, in un Paese lacerato dalla guerra e da una frattura so-
prattutto sociale, ma anche
geo-politica
interna, portò il Costituente ad
elaborare l’art. 39 con un’anima tutta da decifrare, anzi, secondo alcuni,
con varie e contrastanti anime.
La norma nella sua ampiezza e nelle sue problematiche, è stata
infatti fonte di grandi discussioni in dottrina, in giurisprudenza e, sempre
più, tra le forze politiche anche per le cicliche polemiche in ordine ad
una sua, almeno parziale, necessità di attuazione con le conseguenti
diatribe sull’esigenza appunto di leggi di “attuazione” o definizione.
Potrà essere utile suddividere lo studio di questo articolo fra l’anali-
si dell’organizzazione sindacale e quella concernente la contrattazione
collettiva, in particolare focalizzando l’attenzione sulla funzione e la va-
lidità del contratto collettivo. Questo, pur scaturente dall’attività “libe-
ra” di organizzazioni sindacali “libere”, disciplina preventivamente la li-
bera ponderazione economico–sociale e conseguentemente l’incontro
I sindacati
nell’ordinamento
corporativo
Art. 39 Cost.

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