Sentenza nº 4460 da Council of State (Italy), 02 Settembre 2014

Data di Resoluzione02 Settembre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Carlo Deodato, Presidente FF

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 00214/2009, resa tra le parti, concernente il trattamento sanitario di-OMISSIS-;

sul ricorso numero di registro generale 3000 del 2009, proposto da:

Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Tedeschini, dall'Avv. Catia Gatto, dall'Avv. Pio Dario Vivone, con domicilio eletto presso l'Avv. Federico Tedeschini in Roma, Largo Messico, n. 7;

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Vacirca, dall'Avv. Vittorio Angiolini e dall'Avv. Marco Cuniberti, con domicilio eletto presso l'Avv. Sergio Vacirca in Roma, via Flaminia, n. 1955;

Franca Alessio, nella qualità di curatrice speciale di-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Fiore, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Giovanna Fiore in Roma, via degli Scipioni, n. 94;

Azienda Ospedaliera ?Ospedale di Lecco?, appellata non costituita;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22, comma 8, del d. lgs. 196/2003

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l'Av. Vivone e l'Avv. Angiolini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. -OMISSIS-, nella sua qualità di tutore di-OMISSIS-, impugnava avanti al T.A.R. Lombardia la nota della Regione Lombardia prot. n. M1.2008.0032878 del 3.9.2008, con la quale il Direttore Generale della Direzione Generale Sanità respingeva la richiesta, formulata dal predetto con atto di significazione e diffida del 19.8.2008, che la Regione mettesse a disposizione una struttura per il distacco del sondino naso-gastrico che alimentava e idratava artificialmente la predetta-OMISSIS-, in stato di coma vegetativo permanente, in seguito all'autorizzazione rilasciata dalla Corte di Appello di Milano, con decreto del 9.7.2008, nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, sez. I, 16.10.2007, n. 21748, e in sede di reclamo contro provvedimento del giudice tutelare del Tribunale di Lecco.

  2. Nell'impugnato provvedimento la Regione Lombardia, pur manifestando sentimenti di solidarietà e vicinanza al tutore per quanto stava accadendo alla sua famiglia, con la predetta nota respingeva la richiesta del tutore, ?in quanto le strutture sanitarie sono deputate alla presa in carico diagnostico ? assistenziale dei pazienti? e in tali strutture, hospice compresi, deve essere garantita l'assistenza di base che si sostanzia nella nutrizione, idratazione e accudimento delle persone e, in particolare, negli hospice possono essere accolti solo malati in fase terminale.

  3. La nota aggiungeva che il personale sanitario che avesse proceduto, in una delle strutture del Servizio Sanitario, alla sospensione dell'idratazione e alimentazione artificiale sarebbe venuto meno ai propri obblighi professionali e di servizio, anche in considerazione del fatto che il provvedimento giurisdizionale, di cui si chiedeva l'esecuzione, non conteneva un obbligo formale di adempiere a carico di soggetti o enti individuati.

  4. Avverso tale decisione proponeva ricorso avanti al T.A.R. Lombardia il predetto tutore, deducendo, con un unico motivo, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, 13, 32 e 33, comma primo, Cost., e in special modo degli artt. 1, 7, 11 e 25 e ss. della l. 833/1978, in relazione agli artt. 24, 101, 102, 111 e 117 Cost. e ai principi sull'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, l'illogicità manifesta e la manifesta irragionevolezza, lo sviamento e l'eccesso di potere.

  5. Il ricorrente lamentava che il provvedimento impugnato sostanziasse un autentico ?atto di ribellione? della Regione Lombardia al diritto, come sancito da un pronunciamento giurisdizionale, quale quello della Corte di Appello di Milano, sin dal 9.7.2008 esecutivo e ormai divenuto anche inoppugnabile, per l'essere stata respinta ogni impugnativa contro il medesimo proposta tanto avanti alla Corte costituzionale quanto dinanzi alla Corte di Cassazione.

  6. La Regione Lombardia, quale ente istituzionalmente e costituzionalmente competente per i servizi sanitari nonché per il coordinamento e la programmazione degli stessi, ha la responsabilità di assicurare le cure e, dunque, anche l'interruzione delle stesse, in conformità dei pronunciamenti giudiziari, e ciò per la generalità dei pazienti che, come-OMISSIS-, erano in carico al Servizio Sanitario Regionale.

  7. Assumeva ancora il ricorrente che sarebbe comunque abnorme e manifestamente lesivo della libertà dell'esercizio della professionale intellettuale, anche agli effetti dell'art. 33, comma 1, Cost. oltre che del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost., che un organo amministrativo della Regione stabilisse quali fossero gli obblighi professionali del medico in riferimento a cure e trattamenti da praticarsi ad un singolo paziente, poiché ciascuno, adottando tale ordine d'idee, potrebbe vedersi elargiti o negati dal ?suo? medico trattamenti sanitari o cure ad arbitrio dell'Amministrazione.

  8. Il rifiuto assoluto della Regione Lombardia, e delle strutture sanitarie da essa programmate e coordinate nell'ambito del servizio pubblico, a collaborare all'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale esecutivo, doveva quindi, ad avviso del ricorrente, ritenersi gravemente illegittimo, anche dal punto di vista dell'art. 388, comma secondo, c.p. o di altre norme penali che sanzionano l'elusione o la violazione delle decisioni giudiziarie.

  9. Il ricorrente chiedeva quindi al T.A.R. lombardo di annullare l'atto impugnato, condannando l'Amministrazione al risarcimento del danno.

  10. Si costituivano nel giudizio di prime cure la Regione Lombardia, eccependo il difetto di giurisdizione del g.a. e comunque, nel merito, resistendo al ricorso, nonché la curatrice speciale dell'interdetta, Avv. Franca Alessio, aderendo al ricorso medesimo.

  11. Con successiva istanza cautelare, depositata il 30.12.2008, il ricorrente domandava idonea tutela cautelare, volta ad assicurare l'esecuzione del decreto della Corte d'Appello di Milano.

  12. Nella camera di consiglio del 22.1.2009, fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il T.A.R. Lombardia, ritenuto di poter decidere la controversia in forma semplificata, ai sensi dell'art. 26 della l. 1034/1971 al tempo vigente, stante anche la rinuncia alla domanda risarcitoria proposta dal ricorrente, tratteneva la causa in decisione.

  13. Il T.A.R. Lombardia, con sentenza n. 214 del 26.1.2009, accoglieva il ricorso di -OMISSIS- e annullava il provvedimento impugnato.

  14. Il T.A.R. riteneva anzitutto sussistente la propria giurisdizione, osservando che la tutela di un diritto fondamentale, come quello alla salute, ben poteva spettare anche alla cognizione di questi, laddove essa dovesse misurarsi con l'esercizio di un potere autoritativo da parte dell'amministrazione sanitaria, a ciò non ostando il preteso carattere incomprimibile di tale diritto, posto che il giudice amministrativo disponeva di tutti i poteri idonei ad assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva alla lesione di diritti fondamentali asseritamente incisi dall'illegittimo esercizio del potere.

  15. Nel merito il T.A.R. stigmatizzava il provvedimento impugnato, per aver esso illegittimamente vulnerato il diritto costituzionale di rifiutare le cure, siccome riconosciuto ad-OMISSIS- dalla sentenza della Cass., sez. I, 16.10.2007, n. 21748, quale diritto di libertà assoluto, il cui dovere di rispetto si impone erga omnes, nei confronti di chiunque intrattenga con l'ammalato il rapporto di cura, non importa se operante all'interno di una struttura sanitaria pubblica o privata.

  16. Secondo il giudice di prime cure, pertanto, il paziente che rifiuta le cure e, quindi, anche l'alimentazione e l'idratazione artificiale, ha diritto a che le siano apprestate tutte le misure, suggerite dagli standards scientifici riconosciuti a livello internazionale, atte a garantirle un adeguato e dignitoso accudimento accompagnatorio della persona, durante tutto il periodo successivo alla sospensione del trattamento di sostegno vitale, rientrando ciò a pieno titolo nelle funzioni amministrative di assistenza sanitaria.

  17. L'Amministrazione Sanitaria, conformandosi alla sentenza, avrebbe dovuto, in ossequio ai principi di legalità, buon andamento, imparzialità e correttezza, indicare la struttura sanitaria dotata dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, tali da renderla ?confacente? agli interventi e alle prestazioni strumentali all'esercizio della libertà costituzionale di rifiutare le cure, al fine di evitare all'ammalata o al tutore o curatore di lei, nel suo interesse, di indagare quale struttura sanitaria sia meglio equipaggiata al riguardo.

  18. -OMISSIS-, frattanto, decedeva ad Udine il 9.2.2009.

  19. Avverso la sentenza del T.A.R. lombardo ha comunque proposto appello la Regione Lombardia, chiedendo al Consiglio di Stato di annullare e/o riformare l'appellata sentenza, previa ? se del caso ? sollevazione dell'eccepita questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 52 c.p.c. per violazione degli artt. 111 e 117, comma primo, Cost.

  20. La Regione Lombardia, nell'affermare il proprio perdurante interesse alla decisione della controversia, ha proposto quattro motivi di censura:

    1) l'assenza di imparzialità del giudice di primo grado e la nullità della sentenza impugnata o, in subordine, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 52 c.p.c.

    2) il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia;

    3) la illegittimità della sentenza per violazione della normativa in materia di...

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