Le vicende anomale del processo

AutoreMassimiliano di Pirro
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@1 La sospensione del processo

La sospensione del processo consiste nell’arresto temporaneo del suo svolgimento a seguito del verificarsi di un determinato evento e fino alla cessazione di quell’evento (Mandrioli).

Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

La sospensione, inoltre, interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto previsto dall’art. 297 c.p.c.

La sospensione può essere necessaria o volontaria.

La sospensione necessaria (o "sospensione per pregiudizialità") è disposta dal giudice quando la decisione della controversia dipende dalla risoluzione di un’altra controversia penale, civile o amministrativa pendente davanti allo stesso o ad altro giudice. In questi casi, la sospensione è necessaria in quanto l’art. 295 c.p.c. stabilisce che "il giudice dispone che il processo sia sospeso", senza consentire al giudice stesso alcuna valutazione di opportunità; ai fini della sospensione è sufficiente l’accertamento del nesso di pregiudizialità tra la causa in corso e un diverso processo.

La sospensione volontaria, invece, è disposta dal giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, per un periodo non superiore a tre mesi (art. 296 c.p.c., modificato dalla L. n. 69/2009). Con il provvedimento di sospensione il giudice fissa anche l’udienza per la prosecuzione del processo.

La sospensione volontaria (o concordata) può essere disposta per una sola volta.

In alcuni casi, poi, la sospensione è soltanto apparente, poiché viene sospeso unicamente l’iter regolare del processo che, però, continua davanti a un altro giudice per lo svolgimento di una sua fase speciale. In questo caso si parla di sospensione impropria del processo.

Ipotesi di sospensione impropria sono previste, ad esempio, dall’art. 48 c.p.c. per la proposizione del regolamento di competenza, dall’art. 52 c.p.c. per

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l’instaurazione del procedimento di ricusazione, e dagli artt. 41, 367 e 368 c.p.c. per la proposizione del regolamento di giurisdizione.

Per quanto riguarda la ripresa del processo a seguito della sospensione, è necessario distinguere due ipotesi:

- con il provvedimento di sospensione è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire: in questo caso, se le parti non compaiono, è fissata una nuova udienza ex art. 309 c.p.c. e se le parti non compaiono nemmeno a tale...

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