La fase istruttoria: dalla trattazione alla rimessione in decisione

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine175-190

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@1 Generalità

Al Cap. 11, par. 1, abbiamo evidenziato che la fase istruttoria (in senso ampio) si suddivide in tre sottofasi:

- fase della trattazione;

- istruzione probatoria (o "istruzione in senso stretto");

- rimessione della causa in decisione.

In via preliminare va evidenziato che gli artt. 180, 183 e 184 hanno subito sostanziali modifiche ad opera del D.l. 14-3-2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, nella L. 14-5-2005, n. 80, nonché ad opera della L. n. 263/2005. Di tali rilevanti innovazioni, in vigore dal 1° marzo 2006, si darà conto nel prosieguo del testo.

La trattazione della causa consiste nell’individuare, nel mettere a fuoco e nel sistemare nel dovuto ordine logico e giuridico le singole questioni nelle quali si articola il giudizio (Mandrioli).

Prima delle riforme del 2005, il codice di rito distingueva nettamente una udienza di prima comparizione e la prima udienza di trattazione. L’udienza di prima comparizione era il "momento preparatorio" della trattazione della causa, nella quale gli avvocati e il giudice entravano, per la prima volta, in "contatto" tra loro (ora, come vedremo nel paragrafo successivo, tale momento coincide con l’udienza di comparizione-trattazione ex art. 183 c.p.c.). In particolare, il "vecchio" art. 180 c.p.c. stabiliva che, all’udienza fissata per la prima comparizione delle parti, il giudice istruttore:

- doveva verificare la regolarità del contraddittorio, pronunciando, se occorreva, i provvedimenti previsti dalla legge;

- poteva autorizzare comunicazioni di comparse tra le parti;

- in ogni caso, doveva fissare a data successiva la prima udienza di trattazione (prevista dal previgente art. 183 c.p.c.), assegnando al convenuto

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un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

L’art. 180 c.p.c., pertanto, disciplinava in modo autonomo l’udienza di prima comparizione delle parti, alla quale seguiva (obbligatoriamente, secondo alcuni), l’udienza di trattazione.

A seguito del D.l. n. 35/2005, convertito nella L. n. 80/2005, tale udienza è stata accorpata all’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., nella quale sono svolte tutte quelle attività preliminari previste nella "vecchia" udienza di comparizione, esaurite le quali la causa "entra nel vivo".

Attualmente, l’art. 180 c.p.c. si limita a stabilire che la trattazione della causa è orale (l’oralità, peraltro, è soltanto tendenziale, poiché le parti possono scambiarsi difese scritte ex art. 183, 6° comma, c.p.c.) e che "della trattazione della causa si redige processo verbale" nel quale dovranno inserirsi le conclusioni delle parti, i provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza etc.

@2 L’udienza di comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c.

Come sopra accennato, nell’ambito del complessivo riassetto della fase introduttiva e istruttoria del processo civile, le riforme del 2005 hanno accorpato le "vecchie" udienze di prima comparizione e di trattazione in un’unica udienza, concentrando in essa numerose attività processuali col fine di adeguare il sistema alle esigenze di una giustizia celere ed efficace.

Occorre evidenziare, a tale proposito, che la diluizione delle attività processuali nelle varie udienze previste dai previgenti artt. 180, 183 e 184 c.p.c. era senza dubbio nociva per il rapido svolgimento del processo, considerando, tra l’altro, che la scansione temporale dell’udienza di prima comparizione e della successiva udienza di trattazione era considerata obbligatoria.

Pertanto, la riforma ha introdotto un modello che, nelle intenzioni del legislatore, meglio concilia il rispetto delle garanzie delle parti con la celere trattazione dei processi. Ciò si è reso necessario a causa del gran numero di procedimenti gravanti sugli uffici giudiziari, che spesso comportava, soprattutto negli uffici giudiziari delle grandi città, tempi eccessivamente lunghi. È questo, in estrema sintesi, lo scenario nel quale s’inserisce la recente riforma, che, come detto, ha accorpato in un’unica udienza le attività che, in precedenza, si svolgevano normalmente in due udienze (ex artt. 180 e 183 c.p.c. previgenti), dando vita a un’udienza di comparizionetrattazione dai connotati ibridi.

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L’udienza di comparizione-trattazione ex art. 183 c.p.c. è il momento nel quale, per la prima volta, si incontrano le parti e il giudice. La comparizione è la presenza di fatto della parte all’udienza e, salvo i casi in cui è richiesta la presenza personale della parte (ad esempio, per il tentativo di conciliazione), avviene per mezzo del difensore, che rappresenta la parte nel processo.

Il 1° comma della norma citata stabilisce che, in tale udienza, il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, in particolare:

- dispone l’integrazione del contraddittorio in caso di litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.), qualora la causa sia iniziata solamente su iniziativa (o nei confronti) di alcuni dei soggetti che devono partecipare al giudizio;

- verifica eventuali profili di nullità della citazione di cui all’art. 164 c.p.c., e precisamente: a) se la citazione è nulla a causa dell’omissione (o dell’incertezza assoluta) di uno degli elementi della vocatio in ius (indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta, dei dati identificativi delle parti e della data dell’udienza, assegnazione del termine a comparire, avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c.) e il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue. Se, invece, il convenuto si costituisce in giudizio, i vizi della citazione restano sanati; tuttavia, se il convenuto deduce l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell’avvertimento, il giudice deve fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini; b) se la citazione è nulla a causa dell’omissione (o dell’incertezza assoluta) di uno degli elementi della editio actionis (determinazione della cosa oggetto della domanda, esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni: art. 163, n. 3 e 4, c.p.c.), il giudice, rilevata la nullità, assegna all’attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda;

- verifica l’eventuale nullità della comparsa di costituzione e risposta del convenuto (art. 167 c.p.c.): a) ordinandogli di integrare la domanda riconvenzionale nulla a causa dell’omessa o assolutamente incerta indicazione dell’oggetto o del titolo; b) fissando un termine al convenuto che abbia fatto tempestiva dichiarazione della sua intenzione di chiamare in causa un terzo;

- accerta la regolarità della costituzione delle parti (art. 182 c.p.c.) sotto il profilo della rappresentanza, dell’assistenza o delle autorizzazioni necessarie (si pensi, ad esempio, all’autorizzazione a stare in giudizio per conto di minori), invitando la parte "inadempiente" a completare o a mettere in

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regola gli atti e i documenti difettosi; in particolare, alla luce del nuovo art. 182 c.p.c., modificato dalla L. n. 69/2009, il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione;

- dispone l’eventuale rinnovazione della notifica dell’atto di citazione (art. 291, 1° comma, c.p.c.).

Si tratta, peraltro, di un’elencazione meramente esemplificativa, poiché nulla esclude che il giudice possa, ad esempio, riunire le cause...

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