La decisione della causa

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine235-248

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@1 Generalità

Esaurita la fase istruttoria si apre la fase decisoria, che consiste nella rimessione della causa al collegio (nei casi di sua competenza) o nella rimessione della causa in decisione (nei casi di competenza del giudice monocratico di tribunale).

L’art. 50bis c.p.c. dispone che il tribunale decide in composizione collegiale:

- nelle cause nelle quali è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;

- nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti (nella procedura fallimentare);

- nelle cause devolute alle sezioni specializzate (quali, ad esempio, le sezioni specializzate agrarie);

- nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;

- nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicurazioni e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;

- nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;

- nelle cause che riguardano la responsabilità dei giudici (L. n. 117/1998);

- nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 e ss., salvo che sia altrimenti disposto.

- nelle cause collettive a tutela dei consumatori e degli utenti (art. 140bis, D.Lgs. n. 206/2005) (vedi Cap. 4, par. 4).

L’art. 50ter c.p.c. dispone, poi, che fuori dai casi previsti dall’art. 50bis, il tribunale giudica in composizione monocratica.

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@2 Fase decisoria davanti al collegio

Il collegio è composto da tre membri: il presidente e due giudici, uno dei quali è colui che ha svolto le funzioni di giudice istruttore e che deve riferire al collegio in ordine alla causa da decidere.

Dopo la rimessione al collegio, sono possibili due vie:

- nessuna delle parti chiede l’udienza di discussione orale: in tal caso, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica (art. 190 c.p.c.), la sentenza deve essere deliberata e depositata in cancelleria;

- almeno una parte chiede la discussione orale della causa al momento della precisazione delle conclusioni: in tal caso, depositate le difese scritte (art. 190 c.p.c.), alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica l’istanza di discussione deve essere ripresentata al presidente del tribunale (art. 275, 2° comma, c.p.c.), il quale fissa con decreto la data dell’udienza collegiale, da tenersi entro sessanta giorni dalla richiesta (art. 275, 3° comma, c.p.c.).

Se nessuna delle parti costituite è presente, la causa viene rinviata ad altra udienza (artt. 181 e 309 c.p.c.) e, se nessuna delle parti compare in tale udienza, la causa viene cancellata dal ruolo.

Se le parti sono presenti, il giudice istruttore fa la relazione della causa e successivamente le parti sono ammesse alla discussione. La sentenza deve essere depositata entro sessanta giorni dall’udienza (art. 275, 4° comma, c.p.c.).

A differenza di quanto accade davanti al giudice monocratico, la discussione davanti al collegio non è alternativa rispetto allo scambio delle memorie, ma eventualmente aggiuntiva.

Per quanto riguarda la forma dei provvedimenti del collegio, l’art. 279 c.p.c., modificato dalla L. n. 69/2009, stabilisce che il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza.

Invece, pronuncia sentenza:

- quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione;

- quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;

- quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito; quando, decidendo una delle questioni di cui sopra, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa;

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- quando decide solo alcune cause riunite e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre.

I provvedimenti del collegio che hanno forma di ordinanza non possono mai pregiudicare la decisione della causa e, salvo che la legge disponga altrimenti, sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze.

Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive.

@3 Fase decisoria davanti al giudice monocratico

Le cause nelle quali il tribunale giuridica in composizione monocratica sono decise dal giudice con tutti i poteri del collegio (at. 281quater c.p.c.).

Il giudice, fatte precisare le conclusioni dalle parti (art. 189 c.p.c.), dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (art. 190 c.p.c.) e deposita la sentenza in cancelleria nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Tuttavia, se una delle parti ne fa richiesta, il giudice, disposto lo scambio delle comparse conclusionali, fissa l’udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime e la sentenza è depositata nei trenta giorni successivi all’udienza di discussione (art. 281quinquies c.p.c.).

In alternativa, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

La discussione è prevista come modalità propria di una delle due vie che il giudice può scegliere per la trattazione e la decisione.

@4 Rapporti tra giudice monocratico e giudice collegiale

Se il collegio ritiene che la causa, rimessa innanzi a lui per la decisione, non rientri tra quelle affidate ai suoi poteri decisori e debba perciò essere decisa dal giudice monocratico, rimette la causa dinanzi a quest’ultimo con ordinanza non impugnabile, a seguito della quale il giudice monocratico viene investito dei poteri di cui agli artt. 281quatersexies c.p.c.

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Se, invece, il giudice istruttore, dopo aver riservato la causa innanzi a sé per la decisione come giudice monocratico, rileva che essa deve essere decisa dal collegio, la rimette al collegio (art. 281octies c.p.c.), il quale, peraltro, può disattendere l’opinione dell’istruttore e rimettere nuovamente la causa a quest’ultimo come giudice unico.

In caso di connessione tra cause attribuite al collegio e cause attribuite al tribunale in composizione monocratica, è prevista la loro riunione per la decisione di tutte innanzi al collegio (art. 281novies c.p.c.).

Dalla violazione delle suddette regole di riparto deriva la nullità della decisione (adottata, ad esempio, dal giudice monocratico in presenza di una controversia soggetta al giudizio del giudice collegiale), nullità che si converte in motivo di...

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