Il procedimento davanti al giudice di pace

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine253-258

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@1 Procedimento contenzioso

Il processo civile davanti al giudice di pace è regolato dagli artt. 316-321 c.p.c. e, per gli aspetti non espressamente disciplinati da tali norme, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale (art. 311 c.p.c.).

Il processo prende avvio con un atto di citazione a udienza fissa (ad eccezione delle cause di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni e alle sanzioni amministrative, per le quali occorre la forma del ricorso).

La domanda può essere proposta anche verbalmente: in tal caso, il giudice di pace fa redigere dal cancelliere un processo verbale, che è notificato al convenuto, a cura dell’attore, con la citazione a comparire a udienza fissa.

L’istituto della domanda orale intende favorire, com’è evidente, l’accesso alla giustizia da parte dei meno abbienti, e sarebbe auspicabile un "rilancio" dell’istituto, che ha trovato scarsa applicazione nella prassi.

Il contenuto della citazione è semplificato rispetto alla citazione davanti al tribunale. Infatti, non occorre l’indicazione delle ragioni di diritto sulle quali si fonda la domanda, con le relative conclusioni (art. 163, n. 4, c.p.c.), né dei mezzi di prova dei quali l’attore intende avvalersi e dei documenti offerti in comunicazione (art. 163, n. 5, c.p.c.), né, infine, l’avvertimento al convenuto delle conseguenze derivanti dalla sua mancata o tardiva costituzione (art. 163, n. 7, c.p.c.).

Inoltre, l’art. 318, 2° comma, c.p.c., prevede la riduzione alla metà dei termini di comparizione fissati dall’art. 163 c.p.c., per cui tra il giorno della notifica dell’atto di citazione ed il giorno dell’udienza di comparizione deve intercorrere un intervallo di almeno 45 giorni, se il convenuto si trova in Italia, o di 75 giorni, se si trova all’estero.

La costituzione dell’attore si effettua mediante il deposito, presso la cancelleria del giudice di pace, dell’atto di citazione o, in alternativa, del verbale redatto dal cancelliere in caso di domanda orale, insieme alla relazione della notifica al convenuto redatta dall’ufficiale giudiziario (normalmente, la relazione di notifica è scritta dall’ufficiale giudiziario sull’atto di citazione stesso).

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L’attore deve dichiarare, al momento della costituzione, la residenza o eleggere domicilio nel Comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace, anche se, di solito, l’elezione di domicilio è già inserita nella procura rilasciata al difensore. La costituzione del...

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