DECRETO 28 dicembre 2007 - Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute.

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

PER LA FAMIGLIA

e

IL MINISTRO

DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede che con decreto del Ministro delle attivita' produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, siano definiti criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 2, comma 12, lettera e), ai sensi del quale l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, di seguito Autorita', stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe elettriche, nonche' le modalita' di recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale al fine, tra l'altro, di realizzare gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse;

Visto il provvedimento CIP n. 34/1974, che ha istituito la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ente pubblico non economico che svolge la sua attivita' nel settore energetico con competenze in materia di riscossione, di gestione e di erogazione di prestazioni patrimoniali imposte dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas e dalle altre amministrazioni competenti al fine, tra l'altro, di coprire gli oneri generali di sistema;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernente «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricita' e del gas, il quale prevede che l'Autorita' definisca le modalita' di imputazione degli oneri derivanti da misure a contenuto sociale, al fine di minimizzare il costo complessivo dell'intervento e di rispettare condizioni di neutralita' dell'incidenza sulle diverse tipologie di utenza;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 convertito con legge 17 aprile 2003, n. 83 ed in particolare l'art. 2, comma 5, secondo cui, al fine di tutelare la sicurezza e l'economicita' del sistema energetico nazionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, possono essere individuati ulteriori oneri generali afferenti al sistema energetico;

Vista la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE ed in particolare l'art. 3, comma 5, che prevede che gli Stati membri adottino «misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurino, in particolare ai clienti vulnerabili, un'adeguata protezione, comprese misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture»;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 di riordino del settore energetico, nonche' di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia che prevede tra gli obiettivi generali di politica energetica, in particolare, la tutela degli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;

Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2007, n. 125;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, con il quale e' stata introdotta la disciplina in materia di definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ove, all'art. 4, e' definita la famiglia anagrafica, intendendosi per tale un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita', adozione, tutela...

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