LEGGE 17 aprile 2003, n. 83 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281

Coming into Force20 Aprile 2003
Enactment Date17 Aprile 2003
Published date19 Aprile 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/04/19/003G0110/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.92 del 19-04-2003
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 aprile 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Marzano, Ministro delle attivita'

produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 2003, N. 25

All'articolo 2:

al comma 2, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni,";

il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicita' del sistema energetico nazionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni, possono essere individuati ulteriori oneri generali afferenti al sistema energetico".

All'articolo 3:

al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali casi e' prorogato di novanta giorni anche il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002";

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Nelle more della realizzazione dei progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di cui al comma 1, e comunque non...

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