DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2002, n. 281 - Mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela

Coming into Force25 Dicembre 2002
Enactment Date23 Dicembre 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/12/24/002G0316/CONSOLIDATED/20030419
Published date24 Dicembre 2002
Official Gazette PublicationGU n.301 del 24-12-2002
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto delle necessita' manifestate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale in ordine alla opportunita' di mantenere in servizio le centrali termo-elettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela, al fine di evitare il pericolo di ripetute interruzioni nella fornitura di energia elettrica;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale ed evitare soluzioni di continuita' nella copertura del relativo fabbisogno energetico, anche mediante misure di carattere transitorio, valide per superare l'attuale situazione di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione alle esigenze della rete elettrica nazionale, un piano di utilizzazione delle centrali termoelettriche di "Porto Tolle", in provincia di Rovigo, di "Brindisi Nord", in provincia di Brindisi e di "San Filippo del Mela", in provincia di Messina.

  2. I proprietari delle centrali di cui al comma 1, limitatamente agli impianti per i quali non risulta garantito il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero della salute, al Ministero delle attivita' produttive ed alle regioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito piano di gestione. Il piano di gestione, redatto sulla base del piano di utilizzazione di cui al comma 1, volto a ridurre le quantita' di inquinanti emesse in atmosfera e le ricadute al suolo, tenuto conto di quanto indicato nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, dovra' garantire comunque una adeguata protezione sanitario-ambientale a livello locale, mediante una o piu' misure, quali l'uso di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT