DECRETO-LEGGE 18 giugno 2007, n. 73 - Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia

Coming into Force18 Giugno 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/06/18/007G0094/CONSOLIDATED/20081231
Published date18 Giugno 2007
Enactment Date18 Giugno 2007
Official Gazette PublicationGU n.139 del 18-06-2007
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto il parere motivato C (2006) 6116 reso dalla Commissione europea in data 12 dicembre 2006 nella procedura d'infrazione 2006/2057;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare immediate misure, in attesa del completo recepimento della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia in vista dell'apertura del mercato libero anche ai clienti domestici a decorrere dal 1° luglio 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le politiche europee; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1

  1. A decorrere dal 1° luglio 2007 l'attivita' di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali e' svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attivita' di vendita. Tali imprese di distribuzione, che svolgano alla data del 30 giugno 2007 l'attivita' di vendita di energia elettrica in forma integrata, costituiscono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una o piu' societa' per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attivita' e le passivita' relativi all'attivita' di vendita. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta disposizioni per la separazione funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e definisce le modalita' con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall'attivita' di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura.

  2. A decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero e' garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite societa' di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono comprese nel regime di tutela di cui al presente comma.

  3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione del servizio e definisce, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad...

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