DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989, n. 223 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente

Coming into Force23 Giugno 1989
Enactment Date30 Maggio 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/06/08/089G0287/CONSOLIDATED/20200914
Published date08 Giugno 1989
Official Gazette PublicationGU n.132 del 08-06-1989
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 13 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;

Ritenuta la necessita' di procedere, sotto il profilo giuridico, economico, sociale ed organizzativo, all'aggiornamento della disciplina regolamentare in materia di servizi anagrafici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, con il quale veniva approvato il regolamento anagrafico della popolazione residente;

Considerato che la Corte dei conti ha formulato osservazioni in merito ad alcune disposizioni del predetto regolamento;

Ritenuta pertanto l'opportunita' di sopprimere, in adesione ai rilievi predetti, gli articoli da 27 a 33 ed il comma 3 dell'art. 57, concernenti la tenuta delle anagrafi degli italiani residenti all'estero, in quanto la materia risulta disciplinata dalla sopravvenuta legge 27 ottobre 1988, n. 470;

Ritenuto altresi' di procedere alla modifica della rubrica del capo IV;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro; E M A N A

il seguente decreto: Art. 1.

  1. E' approvato l'unito regolamento, vistato dal proponente, sul nuovo ordinamento anagrafico, in sostituzione dell'analogo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 maggio 1989 COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio

dei Ministri

GAVA, Ministro dell'interno

VASSALLI, Ministro di grazia e

giustizia

COLOMBO, Ministro delle finanze

AMATO, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 giugno 1989

Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 27

Regolamento Anagrafico della popolazione residente

Regolamento Anagrafico della popolazione residente- art. 01

NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Capo I REGISTRAZIONE ANAGRAFICA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO, FAMIGLIE E CONVIVENZE ANAGRAFICHE.
Art 01. - (Adempimenti anagrafici

1. Gli adempimenti anagrafici di cui al presente regolamento sono effettuati nell'anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Art 1. - Anagrafe della popolazione residente
  1. L'anagrafe della popolazione residente e' la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonche' delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.

  2. L'anagrafe e' costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.

  3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

Art 2 - Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe
  1. Il sindaco puo' delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei.

  2. In caso di assenza del sindaco, la funzione di ufficiale di anagrafe puo' essere esercitata dall'assessore delegato o dall'assessore anziano ed, in mancanza degli assessori, dal consigliere anziano.

  3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto come previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Art 2 - Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe
  1. Il sindaco puo' delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei.

    1-bis. In caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate e' consentita la delega a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione.

  2. In caso di assenza del sindaco, la funzione di ufficiale di anagrafe puo' essere esercitata dall'assessore delegato o dall'assessore anziano ed, in mancanza degli assessori, dal consigliere anziano.

  3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto come previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Art 3. - Popolazione residente
  1. Per persone residenti nel comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune.

  2. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata.

Art 4. - Famiglia anagrafica
  1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

  2. Una famiglia anagrafica puo' essere costituita da una sola persona.

Art 4. - Famiglia anagrafica
  1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

  2. Una famiglia anagrafica puo' essere costituita da una sola persona.

Art 5. - Convivenza anagrafica
  1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.

  2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purche' non costituiscano famiglie a se stanti.

  3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.

Art 6

Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche

  1. Ciascun componente della famiglia e' responsabile per se' e per le persone sulle quali esercita la potesta' o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente puo' rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.

  2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile...

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