DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2000, n. 130 - Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate

Coming into Force07 Giugno 2000
Enactment Date03 Maggio 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/05/23/000G0179/ORIGINAL
Published date23 Maggio 2000
Official Gazette PublicationGU n.118 del 23-05-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e 53, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2000;

Acquisito il parere della Commissione Finanze del Senato della Repubblica;

Considerato che le Commissioni riunite Bilancio e finanze della Camera dei deputati non hanno espresso nel termine loro assegnato il parere di competenza;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanita'; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalita' di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo 4".

  2. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Gli enti erogatori possono altresi' differire l'attuazione della disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 3. Entro la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il sistema informativo di cui all'articolo 4-bis".

  3. All'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Nell'ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', le autorita' e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S. ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza".

Art 2.

Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

  1. L'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. (Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.). - 1. La valutazione della situazione economica del richiedente e' determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4. 2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto puo' appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di piu' persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche. 4. L'indicatore della situazione economica e' definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito e' combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1. 5. L'indicatore della situazione economica equivalente e' calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare. 6. Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facolta' di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata".

Art 3.

Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109

  1. La rubrica dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituita dalla seguente: "Integrazione dell'indicatore della situazione economica e variazione del nucleo familiare da parte degli enti erogatori".

  2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e' sostituito dal seguente: "1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della...

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