Le scriminanti tacite (o non codificate)

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine233-240
233
Capitolo 22
Il procedi-
mento ana-
logico
Nozione
Introduzione
1
LE SCRIMINANTI TACITE
(O NON CODIFICATE)
22
La dottrina prevalente (Mantovani, Fiandaca-Musco) ritiene che, accanto
alle scriminanti espressamente previste dalla legge, sono conf‌igurabili
scriminanti non menzionate espressamente dal legislatore (cd. scriminanti
tacite), tra le quali rientrano:
- il trattamento medico-chirurgico, che, peraltro, secondo alcuni è at-
tività lecita in quanto consentita dal paziente, rientrando così nell’ambito
applicativo dell’art. 50 c.p. (vedi Cap. 16);
- l’attività sportiva violenta;
- le informazioni commerciali;
- gli offendicula;
- la legittima difesa anticipata;
- lo stato di necessità anticipato (vedi Cap. 21, par. 2).
Le scriminanti tacite sono regolate dalle norme che prevedono le cause di
giustif‌icazione (artt. 50-54 c.p.). Tali norme sono applicate analogicamen-
te: ciò signif‌ica che la loro portata applicativa viene estesa a casi non espres-
samente previsti dalle stesse, ma riconducibili alla medesima ratio.
Al riguardo, il procedimento analogico non incontra il limite previsto
dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui “le leg-
gi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi
non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”. Come più volte
evidenziato, infatti, tale divieto riguarda soltanto le norme sfavorevoli al
reo (divieto di analogia in malam partem) e non anche quelle che produ-
cono conseguenze a lui favorevoli (analogia in bonam partem). Pertanto,
l’analogia è applicabile alle scriminanti, in quanto norme favorevoli al reo,
escludendone la punibilità.
Addirittura, secondo alcuni (Marinucci-Dolcini) l’applicazione analogica
delle norme sulle scriminanti non incontrerebbe ostacolo alcuno, in quanto
l’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale vieta l’analogia in materia
di norme penali mentre le disposizioni sulle scriminanti non sarebbero nor-
me penali in senso stretto (quali sono, invece, le norme penali incrimina-
trici).

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