Lo stato di necessità

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine223-232
223
Capitolo 21
Fonda-
mento
Art. 54 c.p.
1Fondamento della scriminante
LO STATO DI NECESSITÀ
21
L’art. 54 c.p. stabilisce che “non è punibile chi ha commesso il fatto per es-
servi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale
di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causa-
to, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico
di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato
di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto com-
messo dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo”.
Esempi classici di stato di necessità sono quelli del naufrago che colpisce un altro
naufrago per aggrapparsi a un salvagente capace di sostenere una sola persona,
oppure dell’alpinista che, per salvarsi, taglia la corda che lo lega al compagno.
Si tratta di un’ipotesi molto simile a quella della legittima difesa; in questo
caso, però, non viene leso il diritto dell’aggressore, ma viene offeso un estraneo,
cioè un soggetto che non ha determinato la situazione di pericolo (Antolisei).
Alcuni autori individuano il fondamento dello stato di necessità nel venir
meno della colpevolezza, attesa l’inesigibilità di un comportamento di-
verso da parte di chi si trova esposto al rischio di subire un danno grave
alla persona (Scarano). In tale prospettiva, la condotta diversa e lecita non
è esigibile perché sarebbe impossibile pretendere il rispetto della norma
penale da chi si trova in una situazione che priva di ogni possibilità di scelta
di fronte alla necessità di evitare il male prospettato.
Detto fondamento della scriminante presuppone che una minaccia può
determinare lo stato di necessità solo se il soggetto la percepisce e viene,
quindi, da essa condizionato a commettere il fatto.
Un diverso orientamento, invece, afferma che il fondamento della scrimi-
nante risiede nel bilanciamento degli interessi in gioco: nel conf‌litto tra
più interessi contrapposti l’ordinamento assegna prevalenza a quello mag-
giore (Grosso).

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