Collocazione sistematica delle scriminanti

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine157-159
157
Capitolo 15
Cause di
giustif‌ica-
zione
Antigiuridici-
tà formale e
sostanziale
Inquadramento generale
COLLOCAZIONE SISTEMATICA
DELLE SCRIMINANTI
15
L’antigiuridicità, intesa in senso formale, può essere def‌inita come il con-
trasto tra la condotta e l’ordinamento giuridico.
Alcuni autori, peraltro, intendono l’antigiuridicità in senso sostanziale, rite-
nendo che la stessa consista nel contrasto tra il fatto e le norme di civiltà.
Il nostro ordinamento accoglie, in ambito penale, una concezione di anti-
giuridicità formale-sostanziale (Mantovani), qualif‌icandola in termini di
contrasto tra il fatto e una norma penale (aspetto formale) che tutela va-
lori costituzionalmente rilevanti o non incompatibili con la Costituzione
(aspetto sostanziale).
Tuttavia, aff‌inché un determinato fatto possa considerarsi antigiuridico, non
è suff‌iciente che lo stesso sia conforme a una fattispecie di reato prevista
dalla legge, ma occorre altresì che non sia stato commesso in presenza di
una causa di giustif‌icazione (o scriminante).
Le cause di giustif‌icazione, infatti, sono particolari situazioni in presen-
za delle quali una condotta, che altrimenti costituirebbe reato, diventa
lecita in quanto la legge la impone o la consente.
Le scriminanti previste dal codice penale sono:
- il consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.);
- l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere (art. 51 c.p.);
- la legittima difesa (art. 52 c.p.);
- l’uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.);
- lo stato di necessità (art. 54 c.p.).
Tali scriminanti si dicono comuni in quanto sono applicabili, in genere, a
tutti i tipi di reato. Invece, le cd. scriminanti speciali si applicano soltanto
alle fattispecie di reato espressamente previste dalla legge (ad esempio, la
reazione agli atti arbitrari del pubblico uff‌iciale esclude l’applicabilità degli
artt. 336-343 c.p. - delitti dei privati contro la pubblica amministrazione -
qualora il privato abbia reagito nei confronti del funzionario pubblico a
seguito del comportamento illecito o scorretto tenuto da quest’ultimo).
Il fondamento logico-giuridico delle cause di giustif‌icazione risiede nel
principio di non contraddizione, in base al quale l’ordinamento giuridi-
co non può, allo stesso tempo, consentire una determinata condotta (ad
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